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Poiche’, al fine di verificare la sussistenza o meno della scriminante invocata, e’ necessaria una rivalutazione completa delle emergenze istruttorie, all’accoglimento del secondo motivo consegue il rinvio della controversia alla Corte d’Appello di Venezia per un nuovo esame.
Con il terzo motivo il ricorrente deduce, ex articolo 360 c.p.c., n. 2, (nuovamente incorrendo nel gia’ indicato lapsus calami), la violazione e falsa applicazione dell’articolo 595 c.p. e articolo 2043 c.c., nonche’ degli articoli 51 e 52 c.p. e dell’articolo 21 Cost..
Si duole che la Corte d’Appello non abbia riconosciuto il diritto – dovere dell’Istituto di credito di doversi difendere dall’attacco sferrato ai suoi danni da (OMISSIS) Spa attraverso il dipendente infedele, e non abbia tenuto conto che si trattava anche di una legittima difesa riconducibile alla scriminante di cui all’articolo 52 c.p..
Osserva il collegio che la (OMISSIS), nel difendersi nei gradi di merito, non ha mai invocato la scriminate di cui all’articolo 52 c.p., limitandosi ad incentrare la propria difesa sull’articolo 51 c.p..
Il motivo, pertanto, e’ inammissibile, introducendo per la prima volta nel giudizio di legittimita’ la prospettazione di un fatto nuovo e di una nuova censura.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto limitatamente al secondo motivo: la sentenza deve, quindi, essere cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Venezia che, in diversa composizione, dovra’ riesaminare la controversia in ordine alla sussistenza dell’esimente di cui all’articolo 51 c.p., con specifico riferimento alle emergenze istruttorie ed applicando il seguente principio di diritto:
“In tema di diritto di critica i presupposti, per il legittimo esercizio della scriminante di cui all’articolo 51 c.p., con riferimento all’articolo 21 Cost., sono: a) l’interesse al racconto, ravvisabile anche quando non si tratti di interesse della generalita’ dei cittadini, ma di quello generale della categoria di soggetti ai quali, in particolare, si indirizza la comunicazione; b) la correttezza formale e sostanziale dell’esposizione dei fatti, nel che propriamente si sostanzia la c.d. continenza, nel senso che l’informazione non deve assumere contenuto lesivo dell’immagine e del decoro; c) la corrispondenza tra la narrazione ed i fatti realmente accaduti; d) l’esistenza concreta di un pubblico interesse alla divulgazione.
Sulla scorta dei predetti principi e tenendo conto del diritto alla libera manifestazione del pensiero, il giudice del rinvio dovra’ concretamente accertare se le comunicazioni dirette a valutare negativamente il comportamento di taluno siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dal comportamento preso di mira e si risolvano o meno in un’aggressione gratuita e distruttiva dell’onore e della reputazione del soggetto interessato, tenuto conto, nel bilanciamento dei valori, dell’interesse dei soggetti destinatari della comunicazione a conoscere i fatti denunciati”. Anche le spese del giudizio di legittimita’ dovranno essere liquidate dal giudice di rinvio.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il secondo motivo di ricorso; rigetta il primo e dichiara inammissibile il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione per un nuovo esame della controversia e per la liquidazione anche delle spese di giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione
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