In tema di diritto di critica i presupposti, per il legittimo esercizio della scriminante di cui all’articolo 51 c.p., con riferimento all’articolo 21 Cost., sono: a) l’interesse al racconto, ravvisabile anche quando non si tratti di interesse della generalita’ dei cittadini, ma di quello generale della categoria di soggetti ai quali, in particolare, si indirizza la comunicazione; b) la correttezza formale e sostanziale dell’esposizione dei fatti, nel che propriamente si sostanzia la c.d. continenza, nel senso che l’informazione non deve assumere contenuto lesivo dell’immagine e del decoro; c) la corrispondenza tra la narrazione ed i fatti realmente accaduti; d) l’esistenza concreta di un pubblico interesse alla divulgazione
Ordinanza 31 gennaio 2018, n. 2357
Data udienza 30 novembre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente
Dott. ARMANO Uliana – Consigliere
Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere
Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18326-2014 proposto da:
(OMISSIS) SCRL in persona del presidente pro tempore Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 800/2014 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 27/03/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/11/2017 dal Consigliere Dott. DI FLORIO ANTONELLA;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. CARDINO ALBERTO, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Rilevato, in punto di fatto, che:
con sentenza 2145/2006 del 9-17.10.2006, il Tribunale di Treviso respingeva la domanda di risarcimento danni, patrimoniali e non patrimoniali, proposta da (OMISSIS) contro la (OMISSIS) a r.l., di cui era stato dipendente dal 1977 sino alle dimissioni da lui rassegnate.
A sostegno delle pretese avanzate, l’attore aveva dedotto di essere stato oggetto di una capillare campagna diffamatoria successiva al suo esodo, effettuata attraverso una comunicazione denigratoria trasmessa a 3000 clienti ed affissa nella bacheca di alcune filiali, a causa della quale non era riuscito a conseguire i risultati concordati con la (OMISSIS), presso cui aveva iniziato ad operare dopo il recesso dal rapporto di lavoro con la Cassa.
L’istituto di credito si era costituito contestando i fatti dedotti: denunciava, in particolare, l’infedelta’ del dipendente che aveva causato, con la sua condotta, gravi perdite di bilancio delle quali era stata data notizia su numerosi quotidiani locali. Aggiungeva che il (OMISSIS) si era dimesso solo dopo un procedimento disciplinare promosso nei suoi confronti, nel corso del quale aveva ammesso tutte le condotte oggetto di rilievo; e che subito dopo aveva cominciato a proporre ai propri clienti i prodotti finanziari della (OMISSIS), motivo per cui era stata diffusa la comunicazione oggetto di contestazione che aveva un mero scopo di tutela.
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