La soluzione di fare rinvio per la sommaria esposizione del fatto (anche) all’impugnata sentenza non esime in ogni caso il ricorrente dall’osservanza del requisito -richiesto a pena di inammissibilita’- ex articolo 366 c.p.c., coma 1, n. 6, nel caso non osservato laddove viene operato il riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito limitandosi a meramente a richiamarli, senza invero debitamente – per la parte d’interesse in questa sede- riprodurli nel ricorso
Ordinanza 31 gennaio 2018, n. 2320
Data udienza 28 aprile 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7662-2014 proposto da:
(OMISSIS) SPA, in persona del Presidente del C.d.A., Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
CODACONS, in qualita’ di Associazione mandataria di (OMISSIS), in persona del legale rappresentante p.t. Avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 3306/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 26/08/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di ronciglio dl 28/04/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 26/8/2013 la Corte d’Appello di Milano, in parziale accoglimento del gravame interposto dall’avv. (OMISSIS) nonche’ dal Codacons in nome e per conto e in favore – in qualita’ di procuratore – della sig. (OMISSIS), e in conseguente parziale riforma della pronunzia Trib. Milano n. 3078/2012, ha accolto la domanda proposta nei confronti della societa’ (OMISSIS) s.p.a. di risarcimento dei danni subiti per avere quest’ultima commercializzato – attraverso pratiche commerciali scorrette ed ingannevoli ai sensi del Decreto Legislativo n. 206 del 2005, articolo 140 bis, comma 2, lettera b) e c), – il kit autodiagnostico “Ego Test Flu”, asseritamente idoneo a diagnosticare l’influenza suina con una possibilita’ di errore davvero trascurabile, rivelatosi viceversa privo delle qualita’ funzionali necessarie ad assolvere la funzione sua propria e pertanto a soddisfare i bisogni dell’acquirente. Con ordine di restituzione della somma di Euro 14,50.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la societa’ (OMISSIS) s.p.a. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 4 motivi, illustrati da memoria.
Resiste con controricorso il Codacons, nella qualita’.
L’altro intimato non ha svolto attivita’ difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il 1 complesso motivo la ricorrente denunzia “violazione o falsa applicazione” dell’articolo 342 c.p.c., (come riformato dal Decreto Legge n. 83 del 2012, conv. con modif. nella L. n. 134 del 2012), in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Con il 2 condizionato motivo denunzia “violazione o falsa applicazione” dell’articolo 140 bis cod. cons., in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Con il 3 condizionato motivo denunzia “violazione o falsa applicazione” degli articoli 3 e 140 bis cod. cons., articolo 100 c.p.c., in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Con il 4 condizionato motivo denunzia “violazione o falsa applicazione” degli articoli 2043 e 2909 c.c., articolo 140 bis cod. cons., articoli 324 e 329 c.p.c., in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Il ricorso e’ inammissibile.
Va anzitutto osservato che il requisito – a pena di inammissibilita’ richiesto all’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 3 – della sommaria esposizione dei fatti di causa non risulta invero soddisfatto allorquando come nella specie vengano nel ricorso pedissequamente riprodotti – in tutto o in parte – atti e documenti del giudizio di merito (nel caso, la lettera d.d. 10/6/2010 della societa’ (OMISSIS) s.r.l., il documento Google maps foto riprodotto, la sentenza del giudice di prime cure, l'”atto di citazione in appello” del (OMISSIS), l'”atto di citazione in appello” del Codacons), in contrasto con lo scopo della disposizione di agevolare la comprensione dell’oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, in immediato coordinamento con i motivi di censura (v. Cass., Sez. Un., 17/7/2009, n. 16628), essendo necessario che vengano riportati nel ricorso gli specifici punti di interesse nel giudizio di legittimita’ (cfr. Cass., 8/5/2012, n. 6909), con eliminazione del “troppo e del vano”, non potendo gravarsi questa Corte del compito, che non le appartiene, di ricercare negli atti del giudizio di merito cio’ che possa servire al fine di utilizzarlo per pervenire alla decisione da adottare (v. Cass., 25/09/2012, n. 16254; Cass., 16/2/2012, n. 2223; Cass., 12/9/2011, n. 18646; Cass., 22/10/2010, n. 21779; Cass., 23/6/2010, n. 15180; Cass., 18/9/2009, n. 20093; Cass., Sez. Un., 17/7/2009, n. 16628), sicche’ il ricorrente e’ al riguardo tenuto a rappresentare e interpretare i fatti giuridici in ordine ai quali richiede l’intervento di nomofilachia o di critica logica da parte della Corte Suprema (v. Cass., Sez. Un., 11/4/2012, n. 5698), il che distingue il ricorso di legittimita’ dalle impugnazioni di merito (v. Cass., 23/6/2010, n. 15180).
Va al riguardo ulteriormente sottolineato che la soluzione di fare rinvio per la sommaria esposizione del fatto (anche) all’impugnata sentenza non esime in ogni caso il ricorrente dall’osservanza del requisito -richiesto a pena di inammissibilita’- ex articolo 366 c.p.c., coma 1, n. 6, nel caso non osservato laddove viene operato il riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito (es., alla comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19 maggio 2010″, alla “memoria autorizzata depositata in data 20 luglio 2010”, agli “articoli allegati (cfr. doc. 1)”, al “comunicato stampa di Codacons”, alla “comparsa di costituzione e risposta contenete appello incidentale”) limitandosi a meramente a richiamarli, senza invero debitamente – per la parte d’interesse in questa sede- riprodurli nel ricorso (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).
A tale stregua la ricorrente non deduce le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777) sulla base delle deduzioni contenute nel medesimo (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1/2/1995, n. 1161).
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