Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza 9 febbraio 2018, n. 835. Il combinato disposto dall’art. 32 della l. 47/1985 e dell’art. 32, comma 27, lettera d), del d.l. 269/2003 comporta che se un abuso è commesso su un bene vincolato non si può procedere al condono se ricorrono…

Il combinato disposto dall’art. 32 della l. 47/1985 e dell’art. 32, comma 27, lettera d), del d.l. 269/2003 comporta che se un abuso è commesso su un bene vincolato non si può procedere al condono se ricorrono, insieme, talune circostanze, quali: l’imposizione del vincolo di inedificabilità precedente alla esecuzione delle opere; la realizzazione delle stesse in assenza o difformità dal titolo edilizio; la non conformità alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici

Sentenza 9 febbraio 2018, n. 835
Data udienza 9 novembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1115 del 2013 proposto dal Ministero dei beni delle attività culturali e del turismo, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia per legge in Roma, via (…);
contro
il Signor Fr. Lo., non costituito in giudizio nel grado di appello;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per la Puglia, sede di Bari, Sez. II, 26 giugno 2012, n. 1236, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del 9 novembre 2017 il Cons. Stefano Toschei e udito, per la parte appellante, l’avvocato dello Stato Gi. No.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Il Ministero per i beni e le attività culturali (oggi Ministero dei beni delle attività culturali e del turismo) propone appello avverso la sentenza del T.A.R. per la Puglia, sede di Bari, Sez. II, 26 giugno 2012, n. 1236, con la quale ha accolto il ricorso proposto dal Signor Fr. Lo. nei confronti della Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per la Puglia, Province di Bari e Foggia, nonché nei confronti del(l’allora) Ministero per i beni e le attività culturali ed ha annullato l’impugnato decreto, 22 settembre 2009, n. 6791, adottato dalla suddetta Soprintendenza e recante (a propria volta) l’annullamento del provvedimento del 20 luglio 2009, con il quale il Comune di (omissis) aveva rilasciato l’autorizzazione paesaggistica in merito alla domanda di sanatoria edilizia, richiesta ai sensi del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in l. 24 novembre 2003, n. 326, per un manufatto abusivo realizzato in contrada (omissis).
Era avvenuto che il Signor Fr. Lo., con istanza inoltrata il 10 dicembre 2014 aveva chiesto il condono del fabbricato realizzato in zona vincolata ai sensi del D.P.G.R. 30 maggio 1980 (area di notevole interesse pubblico) e che, ottenuta l’autorizzazione paesaggistica comunale, quest’ultima veniva annullata dalla competente Soprintendenza sul presupposto che il manufatto in questione consiste in una opera non sanabile, perché trattasi di una nuova costruzione insistente in zona sottoposta a vincolo, caratteristica che, per effetto delle previsioni di cui all’Allegato A nn. 1, 2 e 3 l. 362/2003, impedisce la condonabilità dell’abuso edilizio realizzato.
2. – Proposto il ricorso, il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia lo accoglieva in quanto il provvedimento impugnato non è stato preceduto dalla negativa valutazione di non compatibilità dell’opera realizzata con i vincoli gravanti sull’area, ed anzi in presenza di una positiva valutazione di compatibilità espressa dal Comune di (omissis) in sede di rilascio del favorevole provvedimento, successivamente annullato dalla Soprintendenza” (così, testualmente, a pag. 5 della sentenza qui gravata).
In particolare il giudice di primo grado fonda la interpretazione delle norme nella specie applicabili sulla previsione dell’art. 32 della l. 28 febbraio 1985, n. 47 – espressamente richiamata dalla l. 326/2003 – nella parte in cui prevede che, “al di fuori del vincolo di assoluta inedificabilità, la condonabilità dell’abuso sia condizionata dalla doverosa valutazione da parte dell’Ente preposto alla tutela del vincolo in ordine alla concreta compatibilità dell’abuso con il regime di protezione dell’area” (così, testualmente, ancora a pag. 5 della sentenza qui gravata)
3. – Il Ministero propone appello avverso la suindicata sentenza, sostenendo la erronea interpretazione, da parte del giudice di prime cure, delle norme applicabili alla fattispecie, tenuto conto che non è contestato in punto di fatto (e di diritto) come il manufatto in questione ricada in area di notevole interesse pubblico per effetto del vincolo in tal senso impresso dal D.P.G.R. 30 maggio 1980, in epoca sicuramente precedente rispetto allo realizzazione del manufatto.
La parte appellata non si è costituita nel presente grado di giudizio.

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