Corte di Cassazione, sezione terza civile, ordinanza 17 gennaio 2018, n. 907. Il danno non patrimoniale da uccisione del congiunto

Il danno non patrimoniale da uccisione del congiunto, quale tipico danno – conseguenza non coincide con la lesione dell’interesse (ovvero non e’ in re ipsa) e come tale deve essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento; tuttavia trattandosi di pregiudizio che si proietta nel futuro e’ consentito il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni sulla base degli elementi obiettivi che e’ onere del danneggiato fornire. La sua liquidazione avviene in base a valutazione equitativa che tenga conto dell’intensita’ del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore utile circostanza, quali la consistenza piu’ o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l’eta’ della vittima e dei singoli superstiti e di ogni ulteriore circostanza allegata.
In tema di presupposti e contenuti del risarcimento del danno non patrimoniale attraverso la quale, in virtu’ del principio della tutela minima risarcitoria spettante ai diritti costituzionali inviolabili, e’ stata estesa la tutela ai casi di danno non patrimoniale prodotto dalla lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione e, per effetto di tale estensione, e’ stata ricondotta nell’ambito dell’articolo 2059 c.c., anche la tutela riconosciuta ai soggetti che abbiano visto lesi i diritti inviolabili della famiglia (articoli 2, 29 e 30 Cost.) con la precisazione che il danno non patrimoniale da perdita o compromissione del rapporto parentale nel caso di morte o di procurata grave invalidita’ del congiunto consiste nella privazione di un valore non economico, ma personale, costituito della irreversibile perdita del godimento del congiunto, dalla definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali, secondo le varie modalita’ con le quali normalmente si esprimono nell’ambito del nucleo familiare; perdita, privazione e preclusione che costituiscono conseguenza della lesione dell’interesse protetto. Tanto precisato, hanno altresi’ ribadito che il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza che deve essere allegato e provato, non potendo condividersi la tesi che trattasi di danno in re ipsa, sicche’ dovra’ al riguardo farsi ricorso alla prova testimoniale, documentale e presuntiva

Ordinanza 17 gennaio 2018, n. 907
Data udienza 25 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

Dott. AMBROSIO Annamaria – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 25144-2014 proposto da:
(OMISSIS) SNC (OMISSIS), in persona dei legali rappresentanti pro tempore, sig.ri (OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.P.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, procuratore ad negotia Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al controricorso;
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che li rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale notarile in atti;
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che li rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
nonche’ contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) IN (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 254/2014 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 05/03/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/10/2017 dal Consigliere Dott. AMBROSI IRENE;
FATTI DI CAUSA
La Corte di Appello di Bari ha rigettato l’impugnazione proposta dalla societa’ (OMISSIS) s.n.c. avverso la sentenza del Tribunale di Foggia con cui era stata accolta la domanda proposta da (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
La Corte di Appello, per quanto ancora rileva, ha innanzitutto affermato che non vi era ragione di discostarsi dal principio secondo il quale la domanda di risarcimento dei danni proposta dai congiunti del lavoratore deceduto non iure hereditario ma iure proprio, esulando dalla competenza del giudice del lavoro, restasse devoluta al giudice competente secondo il generale criterio del valore. In secondo luogo, ha confermato la pronuncia del tribunale che aveva liquidato la complessiva somma di Euro 1.695.000,00 in favore dei danneggiati, rilevando che condivisibilmente il giudice di prime cure aveva tenuto conto sia dello specifico rapporto di parentela intercorrente tra i superstiti (rispettivamente: coniuge, figli, madre e fratelli) e la vittima sia dei limiti risarcitori previsti dalle tabelle milanesi nel caso di perdita di congiunto.
Ai fini della liquidazione ha inoltre precisato che la sentenza di prime cure, sebbene la questione non avesse costituito oggetto di impugnazione, aveva tuttavia “considerato la presenza di nove fratelli e non di otto fratelli e della madre”.
Infine, richiamandosi al precedente (Cass. Sez. 3 4253 del 16 marzo 2012) ha affermato che ” nel caso di morte di un congiunto legato da uno strettissimo legame parentale o di coniugio- come puo’ essere il genitore, il coniuge ed il figlio o il fratello- il danno dovuto alla perdita del congiunto e’ presunto dovendosi ritenere che nella ordinarieta’ delle relazioni umane, i parenti stretti sono fra loro legati da vincoli di reciproco affetto e solidarieta’ in quanto facenti parte dello stesso nucleo familiare. Nel caso di specie ricorre tale figura poiche’ la vittima era figlio, fratello e coniuge degli appellati i quali quindi non erano onerati di fornire la prova di relazioni di convivenza o di vicendevole affetto e frequentazione”.

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