Va dichiarata la litispendenza anche se in una delle due cause in cui si chiede il risarcimento del danno sono presenti altre parti
Ordinanza 12 febbraio 2018, n. 3306
Data udienza 4 dicembre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere
Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3264-2017 R.G. proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA;
– intimata –
per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di VICENZA, depositata il 10/01/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/12/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale FINOCCHI GHERSI Renato, che chiede che la Corte di cassazione, in camera di consiglio, rigetti il ricorso, con i conseguenti provvedimenti di legge.
FATTI DI CAUSA
1. (OMISSIS) ha convenuto in giudizio (OMISSIS) e la (OMISSIS) s.p.a., davanti al Giudice di pace di Vicenza, chiedendo il risarcimento dei danni da lui patiti in un sinistro stradale asseritamente riconducibile alla responsabilita’ esclusiva del (OMISSIS).
Si e’ costituita in giudizio la societa’ assicuratrice, eccependo in via preliminare la litispendenza in quanto davanti al Tribunale di Vicenza risultava gia’ pendente un diverso giudizio (r.g. n. 970 del 2015) nel quale l’attore era intervenuto formulando le stesse domande di cui al giudizio promosso davanti al Giudice di pace.
Con ordinanza del 4 gennaio 2017 il Giudice di pace, accogliendo l’eccezione, ha dichiarato la litispendenza ed ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo, condannando il (OMISSIS) al pagamento delle spese di giudizio.
Ha osservato il Giudicante che la litispendenza si determina a seguito della contemporanea pendenza di due cause identiche quanto al petitum ed alla causa petendi; nella specie, era pacifica l’identita’ della causa petendi e la parziale identita’ del petitum e delle parti in causa, posto che nel giudizio davanti al Tribunale di Vicenza la domanda risarcitoria era stata avanzata da (OMISSIS), proprietaria del veicolo condotto dal (OMISSIS), la quale non aveva invece avanzato alcuna domanda nel giudizio davanti al Giudice di pace. Risultava inoltre che il giudizio promosso davanti al Tribunale era di data anteriore ed era tuttora pendente, ne’ la dichiarazione di litispendenza poteva ritenersi preclusa dalla partecipazione di un terzo al giudizio.
2. Contro l’ordinanza declaratoria della litispendenza propone regolamento di competenza (OMISSIS) con atto affidato ad un motivo ed affiancato da memoria.
La (OMISSIS) s.p.a. non ha svolto attivita’ difensiva in questa sede.
3. Il P.M. presso quest’ufficio ha chiesto che il regolamento venga rigettato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La parte ricorrente osserva che egli si trovava alla guida di una vettura di proprieta’ di (OMISSIS), la quale aveva radicato la causa di risarcimento dei danni davanti al Tribunale di Vicenza. In quella sede egli era intervenuto “per ragioni di economia processuale”, ma la societa’ Unipolsai aveva eccepito la tardivita’ dell’intervento siccome avvenuto dopo la prima udienza. Egli aveva, quindi, deciso di proporre “a scanso di equivoci” la causa davanti al Giudice di pace, formulando istanza affinche’ venisse dichiarata la connessione con quella pendente in Tribunale.
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