Corte di Cassazione, sezione terza civile, ordinanza 12 febbraio 2018, n. 3306. Va dichiarata la litispendenza anche se in una delle due cause in cui si chiede il risarcimento del danno sono presenti altre parti

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[…]

Tanto premesso, il ricorrente lamenta errata applicazione dell’articolo 39 c.p.c., rilevando che il Giudice di pace avrebbe fatto confusione tra litispendenza e continenza. Si ha litispendenza, infatti, quando nelle due cause vi sia identita’ dei soggetti e del petitum, mentre si ha continenza quando vi sia coincidenza parziale di petitmn e causa petendi. Il che si sarebbe verificato nel caso in esame, perche’ nell’incidente per cui e’ causa la domanda della (OMISSIS), terza trasportata, avrebbe una causa petendi diversa da quella del ricorrente, che aveva agito in qualita’ di conducente (Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, articoli 141 e 149). Sussisterebbero, quindi, le condizioni per dichiarare non la litispendenza ai sensi dell’articolo 39, comma 1 cit., bensi’ la connessione ai sensi dell’articolo 40 c.p.c. oppure la litispendenza di cui all’indicato articolo 39, comma 2.

2. Rileva il Collegio, innanzitutto, che il regolamento di competenza – che e’ l’impugnazione correttamente individuata dal ricorrente (v. Sezioni Unite, ordinanza 31 luglio 2014, n. 17443) – e’ stato proposto tempestivamente e con regolare instaurazione del contraddittorio, posto che il ricorrente ha provveduto alla notifica del medesimo alla controparte (articolo 47 c.p.c., u.c.).

2.1. Cio’ premesso si osserva che, come lo stesso (OMISSIS) ha specificato nell’atto di citazione, la societa’ (OMISSIS) era l’assicuratrice della vettura da lui guidata e di proprieta’ della (OMISSIS) (che era trasportata a bordo nel momento del sinistro). Il giudizio e’ stato introdotto davanti al Tribunale di Vicenza dalla proprietaria trasportata, ma in quel giudizio il (OMISSIS) e’ intervenuto, proponendo una domanda identica a quella poi proposta davanti al Giudice di pace di Vicenza; d’altronde lo stesso ricorrente ammette che l’odierno giudizio e’ stato introdotto per ovviare alla eccepita tardivita’ dell’intervento nel giudizio davanti al Tribunale.

Ora, posto che si ha litispendenza quando tra due o piu’ cause vi e’ identita’ dei soggetti, del petitum e della causa petendi (v., tra le altre, la sentenza 15 aprile 2004, n. 7144, ordinanza 16 dicembre 2005, n. 27783, ed ordinanza 5 agosto 2015, n. 16454), tale identita’ non viene meno per il fatto che in una delle due cause vi sia la presenza anche di altre parti. In altri termini, la circostanza che nel primo giudizio, pendente davanti al Tribunale, l’atto di citazione introduttivo provenga da un altro soggetto, nella specie la proprietaria della vettura, non toglie che la domanda proposta in quella sede dal (OMISSIS), in qualita’ di interveniente, sia la medesima da lui avanzata nel successivo giudizio promosso davanti al Giudice di pace. Ne’ puo’ valere il principio enunciato dall’ordinanza 16 marzo 2017, n. 6826, di questa Corte, perche’ in quel caso, pur trattandosi di responsabilita’ per danni da sinistro stradale, le distinte azione formulate dagli attori erano caratterizzate da diversita’ di petitum, cosa che non sussiste nell’odierno giudizio.

Ne consegue che la declaratoria di litispendenza e’ stata correttamente pronunciata.

3. Il ricorso, pertanto, e’ rigettato.

Non occorre provvedere sulle spese; atteso il mancato svolgimento di attivita’ difensiva da parte dell’intimata.

Sussistono tuttavia le condizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

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