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2. Dalla sentenza impugnata emerge che il Presidente del Tribunale di Roma, in sede di giudizio di separazione, aveva riconosciuto a (OMISSIS) il diritto di fare visita alla figlia presso l’abitazione materna “quando vuole” e proprio la vaghezza e la genericita’ di tale prescrizione aveva reso i rapporti tra i coniugi maggiormente conflittuali, soprattutto in considerazione del fatto che il padre della bambina, approfittando della situazione, comunicava quando intendeva recarsi dalla minore presso l’abitazione della (OMISSIS) senza concordare nulla con quest’ultima.
Questa situazione si era protratta fino al 02/07/2010, quando lo stesso Presidente del Tribunale di Roma, accortosi della situazione creatasi, aveva modificato il precedente provvedimento, revocando l’incondizionato diritto di visita che aveva acuito i rapporti fra i genitori della bambina.
Secondo la Corte di merito, inoltre, (OMISSIS), anche in presenza di effettive proprie esigenze di lavoro e familiari, si sarebbe, tuttavia, sottratta agli obblighi assunti.
Dunque, da una parte, (OMISSIS) avrebbe approfittato della situazione di obiettivo vantaggio derivante dal provvedimento del Presidente del Tribunale, e, dall’altra, (OMISSIS), nonostante effettive “esigenze di lavoro e familiari”, si sarebbe sottratta dagli obblighi assunti.
Per giungere ad affermare la responsabilita’ penale dell’imputata si e’ inoltre valorizzata la circostanza che, in occasione “del periodo di Pasqua”, (OMISSIS) si reco’ in ospedale perche’ la bambina “aveva la tosse”, cosi’ sottraendosi all’obbligo impostole, mentre, “in altri giorni”, sarebbero state inviate dalla imputata alcune mail con cui questa comunico’ all’ex coniuge di doversi recare a Recanati in un determinato periodo “ben sapendo che il coniuge aveva indicato” una certa data “per stare con la figlia” (cosi’ testualmente la Corte di Appello).
Durante le feste natalizie del 2009, ancora, a donna sarebbe stata nelle Marche per ragioni di salute ma questo comporto’ comunque “l’impedimento del padre per ben 15 giorni”, mentre in altre occasioni la bambina sarebbe stata in casa in compagnia di una baby sitter ma al padre sarebbe stato impedito il diritto di visita.
3. Il ricorso dell’imputata pone a proprio fondamento giustificativo: a) la vaghezza e genericita’ del provvedimento del Presidente del Tribunale di Roma che avrebbe reso sostanzialmente impossibile l’adempimento della prescrizione imposta, b) il riconoscimento da parte della stessa Corte d’appello che in numerose occasioni (OMISSIS) non riusci’ a far visita alla figlia a causa degli effettivi impedimenti di salute e di lavoro dell’imputata.
Da tali dati di presupposizione si fa discendere la contraddittorieta’ e la manifesta illogicita’ della motivazione della sentenza; sarebbe stato riconosciuto che (OMISSIS) aveva approfittato della situazione e che in alcune numerose occasioni il diritto di visita era stato impedito dall’imputata per effettive ragioni di lavoro e di famiglia, ma, nondimeno, si e’ affermata la responsabilita’ penale di (OMISSIS) per essersi questa “comunque” sottratta agli obblighi imposti.
4. La Corte di cassazione ha in piu’ occasioni affermato che integra una condotta elusiva dell’esecuzione di un provvedimento del giudice civile concernente l’affidamento di minori, rilevante ai sensi dell’articolo 388 c.p., comma 2, anche il mero rifiuto di ottemperarvi da parte del genitore affidatario, salva la sussistenza di contrarie indicazioni di particolare gravita’, quando l’attuazione del provvedimento richieda la sua necessaria collaborazione.
“Eludere” significa frustrare, rendere vane le legittime pretese altrui e cio’ anche attraverso una mera omissione; il genitore affidatario e’ tenuto a favorire, a meno che sussistano contrarie indicazioni di particolare gravita’, il rapporto del figlio con l’altro genitore, e cio’ proprio perche’ entrambe le figure genitoriali sono centrali e determinanti per la crescita equilibrata del minore.
Ostacolare gli incontri tra padre e figlio, fino a recidere ogni legame tra gli stessi, puo’ avere effetti deleteri sull’equilibrio psicologico e sulla formazione della personalita’ del secondo (in tal senso, Sez. 6, n. 12391 del 18/03/2016, M. Rv. 266675; Sez. 6, n. 27995, del 05/03/2009, Fichera, Rv. 244521).
Il tema non e’, tuttavia, se anche il mero rifiuto assuma rilievo ai fini della configurazione del reato previsto dall’articolo 388 c.p., comma 2, quanto, piuttosto, se nella specie vi sia stato un atto di rifiuto, considerato che il termine rifiuto denota una espressa manifestazione, che puo’ assumere una qualsiasi forma, di non compiere cio’ che e’ esplicitamente o implicitamente richiesto.
5. Nel caso di specie, la Corte di merito non ha correttamente valutato gli elementi fattuali a sua disposizione, non ha fornito una corretta interpretazione di essi, non ha dato una completa e convincente risposta alle deduzioni delle parti, ne’ ha esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre.
La motivazione della sentenza impugnata e’ contraddittoria nella parte in cui, pur prendendo atto della obiettiva genericita’ del provvedimento del Presidente del Tribunale di Roma, della situazione di approfittamento da parte di (OMISSIS) della dannosa genericita’ di quel provvedimento, del comportamento abusivo di (OMISSIS) che “quando intendeva recarsi a visitare la figlia non “chiedeva” (cosi’ testualmente la sentenza della Corte di Appello), ha tuttavia ritenuto che nella specie vi sia stata elusione da parte dell’imputata.
La motivazione e’ assertiva, silente, apparente perche’ non chiarisce quale fosse il limite di esigibilita’ del comportamento della (OMISSIS), se, cioe’, rispetto alla condotta contestata all’imputata, fosse davvero irrilevante che il Presidente del Tribunale di Roma avesse attribuito un diritto rimesso all’arbitrio incondizionato di (OMISSIS), e se, davanti all’abuso di (OMISSIS), fosse legittima l’alternativa della (OMISSIS) di consentire a tempo indeterminato l’abuso dell’ex coniuge ovvero di commettere il reato poi contestatole.
(OMISSIS), per adempiere a quel provvedimento, avrebbe dovuto essere perennemente a disposizione dell’ex coniuge, non avrebbe potuto mai allontanarsi dalla propria abitazione perche’ cio’ avrebbe comportato sempre l’ineliminabile rischio di sottrarsi alla richiesta incondizionata e non previamente concordata di (OMISSIS) di fare visita alla bambina.
Non diversamente, la motivazione e’ anemica, contraddittoria, manifestamente illogica nella parte in cui, pur riconoscendo che in alcune occasioni l’incondizionato diritto di visita al (OMISSIS) non fu assicurato perche’ (OMISSIS) dovette recarsi al Pronto Soccorso in ospedale con la bambina ovvero perche’ dovette allontanarsi per ragioni di salute o di lavoro, tuttavia qualifica la condotta dell’imputata in termini di elusione.
Anche in tal caso, davanti ad un provvedimento vuoto e generico come quello del Presidente del Tribunale, l’imputata per evitare di commettere il reato contestatole, doveva in ogni momento, ogni giorno, essere a disposizione dell’arbitrio di (OMISSIS) e non potesse mai allontanarsi dalla propria abitazione, per qualsiasi ragione, neanche per recarsi in ospedale con la bambina.
Il ragionamento probatorio compiuto dalla Corte di merito e’ viziato nella sua tenuta e la sentenza deve quindi essere annullata con rinvio per un nuovo esame; la Corte di merito, motivando in maniera non sbrigativa, chiarira’ i punti indicati e verifichera’ se ed in che limiti il comportamento della imputata sia sussumibile nell’ambito della fattispecie di reato contestata.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Roma.
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