La mancata risposta del Comune alla richiesta di affissione di un cartellone pubblicitario non configura silenzio assenso. Il ricorrente, infatti, di fronte ad una prassi illegittima avviata dal Comune avrebbe potuto e dovuto chiedere chiarimenti alla Pubblica Amministrazione o, davanti alla persistente inerzia, attivare i rimedi giurisdizionali a sua disposizione contro il silenzio inadempimento.
Ordinanza 9 gennaio 2018, n. 288
Data udienza 12 luglio 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente
Dott. MANNA Felice – Consigliere
Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere
Dott. ABETE Luigi – Consigliere
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5074-2015 proposto da:
(OMISSIS) quale titolare e legale rappresentante della ditta (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI;
– intimato –
avverso la sentenza n. 940/2014 del TRIBUNALE di TERAMO, depositata il 30/06/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/07/2017 dal Consigliere Dott. PASQUALE D’ASCOLA.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1) Con sentenza n. 940/2014, pubblicata in data 30.6.2014, il Tribunale di Teramo, in riforma della sentenza emessa in primo grado dal Giudice di Pace di Notaresco, accoglieva l’appello proposto dal Comune di Roseto degli Abruzzi.
Confermava la sanzione amministrativa di cui il verbale redatto dalla Polizia Municipale a carico della Ditta (OMISSIS) recante il n. 09/08. Riteneva, per l’effetto, sussistente l’illecito amministrativo di abusiva installazione di cartelli pubblicitari contemplato all’articolo 23 C.d.S., commi 1, 4 e 11 e articolo 51, comma 4, del reg. attuativo.
(OMISSIS) si era opposta deducendo di aver richiesto il permesso per l’installazione degli impianti e che sull’istanza si era formato il silenzio assenso, come sempre ritenuto in precedenza dal Comune.
1.2) Per la cassazione della sentenza, (OMISSIS), in qualita’ di titolare e legale rappresentante della Ditta (OMISSIS), ha proposto ricorso notificato in data 16.02.2015, articolato in un unico mezzo.
Il Comune intimato non ha svolto attivita’ difensiva.
Il consigliere relatore ha avviato il ricorso a trattazione camerale formulando proposta di accoglimento del ricorso.
2) Il provvedimento impugnato si e’ fondato su una duplice ratio decidendi: in primo luogo ha ritenuto l’inapplicabilita’ del silenzio – assenso al caso di specie, in quanto ha considerato il procedimento amministrativo per il rilascio dell’autorizzazione de qua estraneo all’elenco di cui alla tabella B) del Decreto del Presidente della Repubblica n. 300 del 1992, il quale, in attuazione della L. n. 241 del 1990, annovera i casi in cui il comportamento silente della Pubblica Amministrazione assume il significato di tacito provvedimento ampliativo.
In secondo luogo il tribunale ha ravvisato l’inconfigurabilita’ dell’esimente soggettiva della buona fede.
Ha affermato pertanto che il convincimento nutrito dal titolare della ditta circa la liceita’ dell’affissione non integrerebbe un legittimo affidamento, giacche’ addebitabile anche a un comportamento negligente del trasgressore, tanto piu’ elevato in rapporto alla qualita’ di operatore professionale.
segue pagina successiva
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