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[…]
che per la cassazione della sentenza di primo grado hanno proposto ricorso l’Inps e la (OMISSIS) s.p.a., sulla base di un unico motivo;
che il (OMISSIS) ha resistito con controricorso, illustrato mediante memoria;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., e’ stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;
che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.
CONSIDERATO
che con unico motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 613 del 1966, articolo 1, della L. 27 novembre 1960, n. 1397, articolo 1 cosi’ come modificato dalla L. n. 662 del 1996, articolo 1, comma 203, della stessa L. 27 novembre 1960, n. 1397, articolo 2 e degli articoli 2291, 2298 e 2697 c.c. e della L. n. 45 del 1986, articolo 3, comma 2 rilevando, per un verso, che l’attivita’ svolta dalla societa’ era da ritenere di natura commerciale, sulla scorta della presunzione che le societa’ costituite in forma diversa da quella semplice esercitano attivita’ imprenditoriale e, per altro verso, che il (OMISSIS), a fronte della visura camerale contemplante quale oggetto della societa’ lo svolgimento di varie attivita’ commerciali, aveva solo allegato e non provato, senza vincere pertanto la presunzione richiamata, che l’attivita’ sociale si fosse limitata al solo godimento di beni;
che il motivo e’ infondato;
che questa Corte e’ ferma nel ritenere che, in base alla L. 23 dicembre 1996 n. 662, articolo 1, comma 203, che sostituisce la L. 3 giugno 1975, n. 160, articolo 29, comma 1, presupposto per l’iscrizione alla gestione commercianti e’ lo svolgimento da parte dell’interessato di attivita’ commerciale;
che nella specie il suddetto presupposto risulta correttamente escluso dal Tribunale, il quale, con valutazione di merito ha ritenuto superata la presunzione di espletamento di attivita’ di tipo commerciale, accertando che il ricorrente era stato in tutto il periodo in contestazione socio accomandatario della societa’, fino al 30/9/2006 iscritta nell’albo delle imprese artigiane in quanto svolgente attivita’ nel settore conciario, e cancellata da detto registro in tale data per aver cessato l’attivita’ produttiva in esito all’affitto di ramo di azienda a (OMISSIS) s.r.l. Ha dato atto, altresi’, che dalla visura camerale della (OMISSIS) s.a.s. risultava che dal 1/10/2006 l’attivita’ riferibile alla societa’ era stata qualificata nel registro delle imprese come di gestione immobiliare e che nel periodo in questione, oltre al reddito qualificato d’impresa, il ricorrente aveva svolto attivita’ lavorativa quale amministratore di altra societa’, dalla quale ricavava redditi compatibili con la dedotta prevalenza della medesima;
che la decisione impugnata e’ in linea con il principio gia’ espresso da questa Corte, secondo cui la societa’ di persone che svolga una attivita’ destinata alla locazione di immobili di sua proprieta’ ed alla riscossione dei relativi canoni di locazione non svolge un’attivita’ commerciale ai fini previdenziali, a meno che detta attivita’ non si inserisca in una piu’ ampia di prestazione di servizi quale l’attivita’ di intermediazione immobiliare (in tal senso, di recente, Cass. n.17643 del 6 settembre 2016, Cass. 27376 del 29/12/2016), senza che rilevi il contenuto dell’oggetto sociale;
che alla luce di quanto esposto, in conformita’ alla proposta formulata, il ricorso va rigettato con condanna dell’Istituto ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, liquidate in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15 % e accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1.
Motivazione semplificata.
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