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[…]
che con il primo motivo il ricorrente denuncia falsa applicazione dell’articolo 38 c.p.c., comma 3, e del Decreto Legislativo n. 206 del 2005, articolo 33, comma 2, lettera u), sul rilievo che il foro generale del consumatore, previsto dall’articolo 33 citato, nel quale ricade il rapporto di patrocinio tra difensore e difeso, e’ derogabile per accordo delle parti, sicche’ il caso di specie non sarebbe riconducibile all’articolo 38 c.p.c., comma 3 ma al comma 1, con conseguente inammissibilita’ del rilievo officioso;
che con il secondo motivo e’ denunciata violazione di legge, in quanto il Tribunale di Roma avrebbe “fatto seguire al rilievo d’ufficio della possibile nullita’ del deroga (al foro del consumatore Decreto Legislativo n. 206 del 2005, ex articolo 33, comma 2, lettera u), e ex articolo 36, comma 3), la dichiarazione di nullita’ della deroga stessa”, in mancanza di una norma legittimante la dichiarazione d’ufficio dell’incompetenza territoriale;
che il ricorrente evidenzia l’assenza di un contratto scritto e la mancata formulazione dell’eccezione di incompetenza territoriale da parte dell’opponente, contestando il rilievo officioso dell’incompetenza;
che con il terzo motivo e’ denunciata, in subordine, l’erronea individuazione del foro territorialmente competente nel Tribunale di Vibo Valentia, nonostante l’atto di citazione in opposizione indicasse la residenza del sig. (OMISSIS) in (OMISSIS), che rientra nel circondario del Tribunale di Velletri;
che i primi due motivi sono infondati;
che, in premessa, occorre precisare che nel giudizio a quo, instaurato dopo il 4 luglio 2009, trova applicazione l’articolo 38 c.p.c. come modificato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, articolo 45 e che pertanto il giudice poteva rilevare l’incompetenza per territorio all’udienza ex articolo 183 c.p.c.;
che sul tema della natura del foro del consumatore, la giurisprudenza consolidata di questa Corte regolatrice afferma che si tratta di foro esclusivo e inderogabile, a meno che la previsione di altri fori sia stata oggetto di trattativa tra le parti, giusta la previsione del Decreto Legislativo n. 206 del 2005, articolo 33, comma 2, lettera u), e che la prova di tale circostanza costituisce un onere preliminare a carico del professionista che intenda avvalersi della clausola di deroga, ponendosi l’esistenza della trattativa come un prius logico rispetto alla dimostrazione della natura non vessatoria di siffatta clausola (tra le molte, Cass. 26/09/2008, n. 24262; Cass. 10/07/2013, n. 17083; Cass. 12/03/2014, n. 5703; Cass. 12/01/2015, n. 181);
che, secondo il ricorrente, nel caso in esame, connotato dall’assenza di un contratto scritto e, ovviamente, di una clausola di deroga del foro del consumatore, i principi sopra richiamati non potrebbero trovare applicazione, con la conseguenza che soltanto il consumatore – opponente a decreto ingiuntivo – avrebbe potuto contestare il foro scelto dal professionista, formulando tempestivamente l’eccezione di incompetenza per territorio (nell’atto di opposizione), ma cio’ non era accaduto, ed anzi l’opponente era rimasto inerte anche quando il giudice aveva sollecitato le parti a prendere posizione sulla questione della competenza territoriale;
che la tesi non puo’ essere condivisa;
che la disciplina a tutela del consumatore e’ unitaria, e gia’ la direttiva 93/13/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati dal consumatore, prevedeva che “il consumatore deve godere della medesima protezione nell’ambito di un contratto orale e di un contratto scritto”;
che pertanto, anche in mancanza di contratto scritto, il foro del consumatore (residenza o domicilio elettivo) e’ derogabile solo alle condizioni sopra indicate, rimanendo escluso che il comportamento processuale del consumatore, che evidentemente e’ un posterius rispetto all’introduzione del giudizio, possa assumere valore equipollente alla trattativa e giustificare la deroga al foro del consumatore;
che e’ fondato e va accolto il terzo motivo di ricorso, giacche’ l’atto di citazione in opposizione di (OMISSIS) recava l’indicazione di residenza in (OMISSIS), e quindi il foro del consumatore deve essere individuato nel Tribunale di Velletri, dinanzi al quale le parti riassumeranno la causa nel termine di legge;
che le spese del giudizio di cassazione saranno regolate unitamente al merito.
P.Q.M.
La Corte cassa la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato competente il Tribunale di Vibo Valentia, e dichiara la competenza del Tribunale di Velletri – dinanzi al quale rimette le parti, previa riassunzione nei termini di legge. Spese al merito.
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