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Il Tribunale di Belluno, adito da (OMISSIS) con impugnazione della deliberazione assembleare del 12 dicembre 2009 del condominio di via (OMISSIS) (costituito da tre appartamenti, due cantine ed un fienile, tutti di proprieta’ delle parti), con sentenza del 13 gennaio 2015 annullo’ la delibera limitatamente ai punti 3 e 5 della stessa, aventi ad oggetto il ripristino della porta che conduce al vecchio fienile, di proprieta’ di (OMISSIS), e lo spostamento di tre contatori dell’acqua dalle due cantine appartenenti in comproprieta’ a (OMISSIS) e (OMISSIS) con aggiunta di quattro nuovi contatori. La Corte d’Appello, sull’impugnazione proposta da (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), escludeva che lo spostamento dei contatori dalle cantine di proprieta’ (OMISSIS) nel vano scale fosse contraria ai principi di buona amministrazione della cosa comune ex articoli 1102 e 1120 c.c., ovvero deliberato col voto di condomini portatori di interessi in conflitto con quello istituzionale del condominio. Quanto invece all’apertura della porta, la Corte d’Appello ha condiviso la valutazione del primo giudice nel senso che essa darebbe luogo all’istituzione di una servitu’ di passaggio, che necessiterebbe del consenso unanime dei condomini. La parziale reciproca soccombenza ha indotto la Corte d’Appello a compensare per intero tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Il primo motivo del ricorso principale di (OMISSIS) deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 1102, 1120, 1108, 1139 e 1136 c.c., e articolo 2373 c.c., comma 1, nonche’ degli articoli 112 e 115 c.p.c.. Si contesta la sentenza impugnata per aver negato la sussistenza del conflitto di interessi che avrebbe obbligato i condomini (OMISSIS) e (OMISSIS) ad astenersi dal voto nella delibera sullo spostamento dei contatori, di proprieta’ privata, dalla loro cantina. Con tale voto, i proprietari della cantina si sono liberati da una servitu’ gravante sulla loro proprieta’ esclusiva, ed hanno trasferito i contatori nelle scale comuni.
Il secondo motivo del ricorso principale deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c., dovendosi dare prevalenza alle domande accolte di (OMISSIS) nella valutazione della soccombenza reciproca.
L’unico motivo del ricorso incidentale di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1102 e 1122 c.c., nella parte in cui la Corte d’Appello ha ritenuto invalida la deliberazione sul punto relativo all’apertura della porta, giacche’ configurante l’istituzione di una servitu’ di passaggio. Si assume che non si trattava di aprire una nuova porta, ma di ripristinare un accesso gia’ esistente, facente da collegamento tra la porzione ex rurale di proprieta’ di (OMISSIS), inclusa nel fabbricato condominiale, con il pianerottolo del secondo piano.
Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso principale potesse essere rigettato per manifesta infondatezza, ed invece il ricorso incidentale accolto per manifesta fondatezza, con la conseguente definibilita’ del ricorso nelle forme di cui all’articolo 380 bis c.p.c., in relazione all’articolo 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.
Il ricorrente ha presentato memoria, ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., comma 2.
Il primo motivo del ricorso principale e’ del tutto infondato nella parte in cui assume che i condomini (OMISSIS) e (OMISSIS) si sarebbero dovuti astenere dal voto nella delibera sullo spostamento dei contatori dalla loro cantina, avendo questa Corte chiarito come, in tema di condominio, le maggioranze necessarie per approvare le delibere sono sempre inderogabilmente quelle previste dalla legge in rapporto a tutti i partecipanti ed al valore dell’intero edificio, ai fini sia del quorum costitutivo che di quello deliberativo, compresi i condomini in potenziale conflitto di interesse con il condominio, i quali possono (ma non debbono) astenersi dall’esercitare il diritto di voto, ferma la possibilita’ per ciascun partecipante di ricorrere all’autorita’ giudiziaria in caso di mancato raggiungimento della maggioranza necessaria per impossibilita’ di funzionamento del collegio (Cass. Sez. 2, 28/09/2015, n. 19131; Cass. Sez. 2, 30/01/2002, n. 1201). D’altro canto, l’accertamento dell’esistenza di una sicura divergenza tra specifiche ragioni personali di determinati singoli condomini, il cui voto abbia concorso a determinare la necessaria maggioranza, ed un parimenti specifico contrario interesse istituzionale del condominio, poiche’ coinvolge un’indagine di fatto riservata al giudice di merito, e’ sindacabile dal giudice di legittimita’ soltanto ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Nel caso di specie, la Corte di Venezia ha negato la ravvisabilita’ in concreto di tale conflitto, dovendo, piuttosto, i condomini (OMISSIS) e (OMISSIS) necessariamente prendere parte alla deliberazione che spostava i contatori dell’acqua dalla cantina di loro proprieta’, essendo in genere nulle le delibere dell’assemblea condominiale che incidono sulla proprieta’ esclusiva dei singoli condomini, a meno che una siffatta incidenza non venga da loro specificamente accettata (cfr. Cass. Sez. 2, 14/12/2007, n. 26468). E’ pure conforme all’interpretazione di questa Corte la conclusione raggiunta nella sentenza impugnata, secondo cui la collocazione dei contatori nel vano scale non risultava lesiva degli articoli 1102 e 1120 c.c., non dando luogo, di regola, alla realizzazione di opere incidenti sull’essenza della cosa comune, in quanto idonee ad alterarne l’originaria funzione e destinazione (arg da Cass. Sez. 2, 16/01/2013, n. 945).
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