Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 22 gennaio 2018, n. 1468. Il litisconsorzio necessario opera anche laddove la domanda di risoluzione investa la disposizione testamentaria che in maniera unitaria abbia previsto un legato a carico di tutti i coeredi.

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Infine, disatteso il quarto motivo dell’appello principale, essendo infatti emerso che il (OMISSIS) aveva estinto le posizioni della de cuius presso la Banca, non provvedendo, a differenza degli altri coeredi, ad adempiere il legato per quanto di sua spettanza, rigettava altresi’ l’appello incidentale della Congregazione, osservando che, proprio in ragione della configurazione del legato in oggetto quale legato di specie, quale pacificamente assegnata dal Tribunale e non contestata in appello, la proprieta’ delle somme era si’ passata alla legataria alla data di apertura della successione, ma era pur sempre necessario richiederne il possesso agli eredi, e solo in seguito alla banca.

Era pero’ emerso che la Congregazione si era rivolta alla banca solo in data 10 maggio 2003, allorquando pero’ i coeredi avevano gia’ estinto i rapporti bancari intestati dalla zia, e senza che la banca potesse opporre alcunche’, non essendole ancora pervenuta la richiesta della legataria.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso (OMISSIS) sulla base di tre motivi.

La Congregazione (OMISSIS) ha resistito con controricorso.

La (OMISSIS) S.p.A. non ha svolto difese in questa fase.

Con il primo motivo di ricorso si denunzia ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e falsa applicazione dell’articolo 102 c.p.c..

Si rileva che diversamente da quanto affermato dalla Corte d’Appello, il giudizio non verteva unicamente sulla richiesta di accertamento dell’inadempimento e di condanna del ricorrente al pagamento della parte del legato dal medesimo dovuta, nella qualita’ di coerede, ma investiva anche la domanda riconvenzionale di risoluzione per inadempimento della disposizione mortis causa, per il mancato adempimento dell’onere da parte della legataria.

Il motivo e’ fondato.

Ed, invero, premesso che non e’ stata contestata la qualificazione in termini di legato di specie della disposizione oggetto di causa, anche alla luce della natura evidentemente divisibile e fungibile delle res legate, effettivamente deve condividersi (ed anche alla luce del richiamo alla previsione di cui all’articolo 754 c.c.) la conclusione della Corte d’Appello circa l’inesistenza di una situazione tale da imporre il litisconsorzio necessario tra tutti i coeredi in relazione alla domanda principale di adempimento del legato.

Tuttavia, il ricorrente in via riconvenzionale, come si ricava anche dall’esposizione della sentenza gravata (cfr. la premessa alla soluzione offerta al terzo motivo di appello), aveva richiesto anche la risoluzione della disposizione a titolo di legato, in ragione del preteso inadempimento della legataria alle obbligazioni sulla medesima gravanti a titolo di onere (non potendosi quindi reputare, come invece sostenuto dalla controricorrente che la risoluzione fosse stata oggetto di una mera eccezione).

Trattasi peraltro di un onere che grava sull’intero legato e quindi sulle posizioni di tutti gli onerati, e cio’ a prescindere dal fatto che ognuno fosse tenuto pro quota a soddisfare il legato medesimo, dovendosi quindi ritenere che l’eventuale risoluzione debba necessariamente produrre i suoi effetti, ove accolta, in favore di tutti i coeredi.

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