Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 22 gennaio 2018, n. 1467. Ammissibilita’ del contratto atipico di vitalizio improprio o assistenziale che si differenzia dalla donazione per l’elemento dell’aleatorieta’

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Trattasi di affermazioni maturate nella previgente formulazione dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, laddove era dato censurare il ragionamento del giudice di merito per insufficienza ovvero contraddittorieta’ della motivazione, laddove oggi, alla luce della novella del 2012, e’ da escludersi che la valutazione compiuta in sentenza possa esser sindacata semplicemente allegando la non corretta valutazione di elementi di fatto invece presi in considerazione dal giudice di merito.

Cio’ chiarito, la decisione gravata, con un evidente apprezzamento in fatto, come tale insuscettibile di sindacato in questa sede, ha rilevato che la de cuius al momento della stipula del contratto non era affetta da alcuna particolare patologia (non apparendo a tal fine rilevante una frattura del femore avvenuta circa un anno prima, alla quale era conseguita la completa guarigione), sicche’, proprio avendo riguardo alle aspettative di vita, alle quali fanno riferimento gli stessi ricorrenti come indice primario per la valutazione della ricorrenza dell’alea, non era dato prevedere un’immediata dipartita dell’alienante (fattore questo che ha invece in altri casi indotto la giurisprudenza a concludere per la nullita’ del contratto di vitalizio per assenza di alea).

Peraltro, secondo l’apprezzamento in fatto della decisione impugnata, l’eta’ avanzata della (OMISSIS), se non faceva presagire una morte imminente, tuttavia prospettava un indubbio fattore di rischio collegato alla necessita’ di un impegno maggiore da parte della figlia, potendo ipotizzarsi l’insorgenza di malattie tipiche dell’anzianita’, con la necessita’ di dover sostenere rilevanti oneri economici per far fronte agli impegni assunti in contratto.

Il ricorso, che peraltro appare carente del requisito della specificita’, laddove pur richiamando il contenuto di alcuni elaborati peritali, omette di riprodurne, sia pure per sintesi il contenuto, in violazione di quanto prescritto dall’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, appare evidentemente volto a sollecitare un diverso apprezzamento in fatto ad opera di questa Corte, in violazione dei limiti posti al sindacato di legittimita’, e quindi non puo’ trovare accoglimento, soprattutto in presenza di una valutazione del giudice di merito connotata da intrinseca logicita’ e coerenza.

Il rigetto del primo motivo volto specificamente a contestare il rigetto della domanda di nullita’ del contratto di vitalizio, determina poi l’infondatezza degli altri due motivi, come detto, avanzati logicamente in via conseguenziale all’accoglimento del primo motivo, restando esclusa, quanto al secondo, l’insorgenza di una comunione ereditaria.

La conferma del rigetto delle domande attoree da’ altresi’ contezza della corretta applicazione del principio della soccombenza in punto di spese di lite.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Nulla per le spese atteso il mancato svolgimento di attivita’ difensiva da parte delle intimate.

Poiche’ il ricorso e’ stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed e’ rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilita’ 2013), che ha aggiunto del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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