Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 22 gennaio 2018, n. 1467. Ammissibilita’ del contratto atipico di vitalizio improprio o assistenziale che si differenzia dalla donazione per l’elemento dell’aleatorieta’

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Ed, infatti, il fulcro delle doglianze di parte ricorrente e’ rappresentato proprio dalla affermazione della erroneita’, sotto vari profili, della decisione di rigetto della domanda in questione.

In primo luogo si sottolinea l’illogicita’ della motivazione della Corte d’Appello nella parte in cui non ha ritenuto che vi fosse stata una non contestazione da parte della convenuta in merito all’affermazione degli attori in punto di assenza di alea.

Successivamente, dopo aver sostanzialmente ritenuto corretta la qualificazione del contratto quale vitalizio assistenziale, si deduce che la decisione gravata non avrebbe fatto corretta applicazione dei principi giurisprudenziali elaborati in merito a tale figura contrattuale, pervenendo all’affermazione circa la natura aleatoria del contratto, senza nemmeno avvalersi dell’ausilio di una consulenza tecnica d’ufficio, che avrebbe permesso di riscontrare in maniera obiettiva la presenza o meno di una equivalenza tra le prestazioni a carico delle parti.

Il motivo e’ infondato.

Quanto all’apprezzamento della condotta processuale della convenuta, la doglianza, oltre a far richiamo alla nozione di motivazione illogica che riecheggia l’ormai abrogata formulazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, si risolve in una non consentita contestazione del potere del giudice di merito di interpretazione delle difese della convenuta, dovendosi escludere che sia connotata da illogicita’ la lettura offerta dalla Corte di appello, secondo cui il tenore della comparsa di risposta, lungi dal voler confermare l’assenza di alea, era volta piuttosto a ribadire che dal contratto erano scaturite delle ben precise obbligazioni a carico della cessionaria del bene, sebbene la durata e l’entita’ delle prestazioni fossero legate alla variabile aleatoria rappresentata dalla sopravvivenza della alienante.

Per quanto invece attiene alla valutazione in merito all’esistenza dell’alea, reputa il Collegio che la decisione abbia fatto corretta applicazione dei principi di diritto elaborati sul punto da questa Corte.

Anche di recente (cfr. Cass. n. 15904/2016) si e’ riconosciuta l’ammissibilita’ del contratto atipico di vitalizio improprio o assistenziale che si differenzia dalla donazione per l’elemento dell’aleatorieta’, essendo caratterizzato dall’incertezza obiettiva iniziale circa la durata di vita del beneficiario e il conseguente rapporto tra valore complessivo delle prestazioni dovute dall’obbligato e valore del cespite patrimoniale cedutogli in corrispettivo, sicche’ solo l’originaria macroscopica sproporzione del valore del cespite rispetto al minor valore delle prestazioni fa presumere lo spirito di liberalita’ tipico della donazione, eventualmente gravata da “modus”.

In tal senso e’ stato poi ribadito che (Cass. n. 22009/2016) l’alea contrattuale appare correlata non solo alla durata della vita del beneficiario ma anche alla variabilita’ e discontinuita’ delle prestazioni suddette, suscettibili di modificarsi secondo i bisogni (anche in relazione all’eta’ ed alla salute del beneficiario), sicche’ il giudizio di presumibile equivalenza o di palese sproporzione, deve essere compiuto con riferimento al momento di conclusione del contratto nonche’ al grado ed ai limiti di obiettiva incertezza all’epoca esistenti in ordine alla durata della vita ed alle esigenze assistenziali del vitaliziato (conf. ex multis Cass. n. 15848/2011).

Con specifico riferimento a tale valutazione hanno avuto modo di pronunciarsi anche le Sezioni Unite con la sentenza n. 6532/1994, citata anche dalla difesa dei ricorrenti, nella quale si e’ affermato che l’indicata comparazione e l’indagine circa l’incertezza dell’alea rappresentano apprezzamenti di fatto, incensurabili in sede di legittimita’ se congruamente motivati.

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