Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 18 gennaio 2018, n. 1235. Ai fini della tutela prevista dall’articolo 1120 c.c. in materia di divieto di innovazioni sulle parti comuni dell’edificio condominiale

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FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

(OMISSIS) propone ricorso per cassazione articolato in sei motivi avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 1348/2016 del 1 marzo 2016, che, confermando la decisione di primo grado resa dal Tribunale di Roma n. 2294/2012, aveva condannato la stessa condomina (OMISSIS) s.a.s., su domanda nei confronti del Condominio di (OMISSIS), a rimuovere il manufatto realizzato dalla (OMISSIS) s.a.s. (dante causa della (OMISSIS) s.a.s.) in adiacenza al portone di ingresso dell’edificio condominiale.

Il Condominio di (OMISSIS), resiste con controricorso.

La Corte d’Appello di Roma ha ripercorso gli accertamenti svolti dal CTU nominato in primo grado, descrivendo l’opera per cui e’ causa come una piattaforma di circa 31,51 mq, coperta da ombrelloni e delimitata da ringhiere, appoggiata sulla pavimentazione della piazza antistante l’edificio condominiale, ancorata alla parete perimetrale dello stesso in prossimita’ del suo portone di ingresso, modificatrice della simmetria del fabbricato e dunque lesiva del decoro architettonico ex articolo 1120 c.c..

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere rigettato per manifesta infondatezza, con la conseguente definibilita’ nelle forme di cui all’articolo 380-bis c.p.c., in relazione all’articolo 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

Il primo motivo di ricorso deduce “violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c.”, avendo la Corte d’Appello giudicato senza valutare le prove, in quanto il manufatto sorge su un’area pubblica, e’ posto in aderenza all’edificio condominiale e trova percio’ applicazione l’articolo 877 c.c..

Il secondo motivo denuncia la violazione dell’articolo 111 Cost. e dell’articolo 132 c.p.c., n. 4, essendosi la Corte d’Appello immotivatamente discostata dalla valutazione del CTU per cui il manufatto denunciato e’ stato realizzato su uno spiazzo pubblico.

Il terzo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 1120 e 877 c.c. e l’omesso esame di fatto decisivo, essendosi erroneamente applicato l’articolo 1120 c.c. e non invece l’articolo 877 c.c..

Il quarto motivo di ricorso allega la violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c. e l’omesso esame di fatto decisivo, essendo stato lamentato con l’atto di appello che l’opera per cui e’ causa non fosse riconducibile alla nozione di innovazione ex articolo 1120 c.c..

Il quinto motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. e dell’articolo 324 c.p.c. e articolo 2909 c.c., non essendo stata censurata in appello la circostanza, accertata dal CTU e condivisa dal Tribunale, per cui il manufatto non comprometteva la possibilita’ di accedere al fabbricato ne’ la visibilita’ del numero civico.

Il sesto motivo assume violazione e falsa applicazione degli articoli 1120 e 2697 c.c. e l’omesso esame di fatto decisivo, non avendo la Corte d’Appello accertato se l’alterazione del decoro architettonico fosse apprezzabile e determinasse una diminuzione di valore economico.

I sei motivi di ricorso, che vanno esaminati congiuntamente perche’ connessi, rivelano profili di inammissibilita’ e si dimostrano comunque tutti infondati.

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