Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 17 gennaio 2018, n. 1058. La conseguenza del mancato rispetto del termine perentorio previsto dall’art. 616 c.p.c. per l’iscrizione della causa a ruolo

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Sostiene l’opponente che la corte d’appello abbia violato gli articoli 181 e 307 c.p.c. e che la conseguenza della improcedibilita’, a fronte della ritardata costituzione in giudizio della controparte, avrebbe dovuto essere la cancellazione della causa dal ruolo, con facolta’ di riassumerla nei tre mesi.

Il ricorso e’ stato avviato alla trattazione in adunanza camerale non partecipata all’interno della sezione prevista dall’articolo 376 c.p.c., a seguito di proposta del relatore nel senso della manifesta fondatezza del ricorso.

Il collegio, previa discussione in camera di consiglio, non ha condiviso la proposta del relatore, ritenendo che al contrario il ricorso debba essere rigettato.

Non si tratta infatti di tardiva costituzione in giudizio, sanabile qualora l’altra parte si costituisca tempestivamente (secondo il principio espresso da Cass. n. 3626 del 2014), ma di tardiva iscrizione della causa a ruolo, con violazione di un termine espressamente indicato come perentorio, in quanto la conseguenza del mancato rispetto di un termine perentorio – e come tale e’ espressamente indicato il termine per l’iscrizione della causa a ruolo, previsto dall’articolo 616 c.p.c. – e’ l’improcedibilita’, che non ammette sanatorie. I termini perentori infatti non sono prorogabili, ne’ soggetti a sospensione o interruzione se non nei casi previsti dalla legge, sicche’ resta a carico di chi non lo rispetti il rischio delle conseguenze pregiudizievoli o delle decadenza conseguenti al mancato rispetto del termine stesso.

In ragione della particolarita’ della vicenda e dei rapporti tra le parti sussistono motivi idonei a giustificare la compensazione delle spese del presente giudizio.

Il ricorso per cassazione e’ stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e il ricorrente risulta soccombente, pertanto egli e’ gravato dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 bis e comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate.

Da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

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