La conseguenza del mancato rispetto del termine perentorio previsto dall’art. 616 c.p.c. per l’iscrizione della causa a ruolo è l’improcedibilità, che non ammette sanatorie.
Ordinanza 17 gennaio 2018, n. 1058
Data udienza 8 novembre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere
Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24870-2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 2657/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 27/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’08/11/2017 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(OMISSIS) propone un unico motivo di ricorso per cassazione avverso la sentenza resa dalla Corte d’Appello di Milano n.2657 del 2016 del 27.6.2016.
L’intimato non ha svolto attivita’ difensiva in questa sede. Questa la vicenda: la (OMISSIS) intraprendeva una esecuzione mobiliare, nelle forme del pignoramento presso terzi, nei confronti del padre (OMISSIS), per ottenere alcune somme arretrate dovute a titolo di contribuzione al suo mantenimento; il padre formulava opposizione nel corso del procedimento esecutivo, il g.e. rigettava l’istanza di sospensione e fissava termine per l’inizio del giudizio di merito. A fronte della inattivita’ del padre, la stessa (OMISSIS) provvedeva a notificargli nei termini un “atto di opposizione” con il quale chiedeva accertarsi l’inesistenza delle altrui ragioni di opposizione. L’atto di citazione regolarmente notificato veniva iscritto a ruolo fuori termine, il settimo giorno, in difformita’ della previsione contenuta nell’articolo 616 c.p.c., che abbrevia alla meta’ il termine per iscrivere le opposizioni all’esecuzione.
Il padre si costituiva in giudizio, benche’ tardivamente, direttamente all’udienza di comparizione.
Il giudice di primo grado, con pronuncia confermata in appello, dichiarava improcedibile l’opposizione perche’ l’iscrizione a ruolo non aveva rispettato il termine perentorio fissato dall’articolo 616 c.p.c., individuando la conseguenza del mancato rispetto della perentorieta’ del termine nella improcedibilita’.
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