Corte di Cassazione, sezione seconda penale, sentenza 22 gennaio 2018, n. 2668. L’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito

L’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, non puo’ essere sindacata in sede di legittimita’ se non nei limiti della manifesta illogicita’ ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite.

 

Sentenza 22 gennaio 2018, n. 2668
Data udienza 17 gennaio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIOTALLEVI G. – Presidente

Dott. MESSINI D’AGOSTINI – rel. Consigliere

Dott. BORSELLINO Maria – Consigliere

Dott. FILIPPINI Stefa – Consigliere

Dott. BELTRANI Sergi – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) nato il (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 16/08/2017 del TRIBUNALE DI CATANZARO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERO MESSINI D’AGOSTINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale CARDIA DELIA, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.
udito il difensore, avv. (OMISSIS), in sostituzione dell’avv. (OMISSIS), che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 16/9/2017, il Tribunale di Catanzaro accoglieva solo parzialmente la richiesta di riesame presentata da (OMISSIS) avverso l’ordinanza in data 18/7/2017 con la quale il Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale gli aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere per i reati, tutti pluriaggravati, di associazione di tipo mafioso (capo 1 dell’imputazione provvisoria), estorsione consumata (capo 7) ed estorsione tentata (capo 8).

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