Corte di Cassazione, sezione seconda penale, sentenza 5 febbraio 2018, n. 5343. La posizione del terzo sia in ipotesi di sequestro che di confisca

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3.1. Con ordinanza in data 23/03/2017 il Tribunale di Sassari ha, quindi, rigettato l’appello cautelare proposto da (OMISSIS) S.p.A. ribadendo le argomentazioni di cui al provvedimento impugnato.

4. Avverso detta ordinanza propone ricorso per Cassazione la (OMISSIS) S.p.A. formulando quattro motivi.

a. Con il primo motivo deduce inosservanza ed erronea applicazione di legge, anche sotto il profilo del difetto assoluto di motivazione, in relazione alle disposizioni ex articolo 240 cod. pen., articolo 321 cod. proc. pen., articoli 322-ter, 640-quater cod. pen. con riferimento all’articolo 1260 c.c., e s.s. che vietano il sequestro propedeutico alla confisca di beni (nel caso di specie, somme di denaro) appartenenti a persona estranea al reato (nella fattispecie in esame, la persona giuridica (OMISSIS) S.p.A.). in quanto pagamenti effettuati a favore della stessa (creditore cessionario) da parte del debitore ceduto (nel caso in questione (OMISSIS)) in esecuzione di un contratto di cessione di credito intervenuto tra (OMISSIS) S.p.A. (creditore cessionario) ed (OMISSIS) s.r.l. (creditore cedente), contratto di cessione debitamente notificato al debitore ceduto (OMISSIS).

Nel premettere che era pacifico, in quanto contrattualmente stabilito, che la (OMISSIS) s.r.l. aveva ceduto a Mediocredito tutti i crediti (anche futuri) vantati nei confronti di (OMISSIS) sulla base delle convenzioni sottoscritte tra loro, rileva che e’ principio consolidato quello secondo il quale la cessione di credito – che, quale negozio a causa variabile, puo’ essere stipulata anche a fine di garanzia e senza che venga meno l’immediato effetto traslativo della titolarita’ del credito tipico di ogni cessione – e’ un contratto che determina la successione del creditore cessionario al debitore cedente nel medesimo rapporto obbligatorio con effetti traslativi immediati non solo tra essi ma anche nei confronti del debitore (richiama in tal senso i principi fissati da Cass. civ. n. 7919/2004), con la conseguenza che il credito ceduto gia’ maturato, ove regolarmente pagato dal debitore ceduto al creditore cessionario con le modalita’ indicate in sede di notifica della cessione del credito, entra a far parte del patrimonio di quest’ultimo, da un lato, e libera il debitore ceduto dall’obbligazione nei confronti del creditore cessionario, dall’altro.

Assume che posto che era assolutamente pacifico che gli accrediti disposti da (OMISSIS) (debitore ceduto) sul conto corrente dedicato indicato dal creditore cessionario (OMISSIS) S.p.A. erano stati pagamenti effettuati direttamente ed in via immediata a favore di quest’ultimo sulla base del contratto di cessione del credito in questione e non gia’ pagamenti fatti al debitore cedente (OMISSIS), che dopo la cessione non ne aveva piu’ diritto, tutte le somme accreditate su quel conto dedicato erano somme di proprieta’ di (OMISSIS) (creditore cessionario), a prescindere dalla intestazione del conto corrente sul quale dette somme erano state accreditate, dato questo non valutato in sede di appello cautelare dal Tribunale il quale, violando le disposizioni citate in tema di cessione dei crediti, aveva ritenuto che le somme accreditate erano di proprieta’ della (OMISSIS) s.r.l. in quanto il menzionato conto corrente era intestato a detta societa’.

b. Con il secondo motivo deduce inosservanza ed erronea applicazione di legge anche sotto il profilo del difetto assoluto di motivazione in relazione alle disposizioni ex articolo 240 cod. pen., articolo 321 cod. proc. pen., articoli 322-ter, 640-quater cod. pen. con riferimento all’articolo 1703 c.c., e s.s., che vietano il sequestro propedeutico alla confisca di beni (nel caso di specie, somme di denaro) appartenenti a persona estranea al reato (nella fattispecie in esame, la persona giuridica (OMISSIS) S.p.A.) in quanto somme di denaro incassate dal mandatario, nonche’ creditore cedente, (OMISSIS) s.r.l. per conto del mandante nonche’ creditore cessionario, (OMISSIS) S.p.A..

c. Con il terzo motivo deduce inosservanza ed erronea applicazione di legge anche sotto il profilo del difetto assoluto di motivazione in relazione alle disposizioni ex articolo 240 cod. pen., articolo 321 cod. proc. pen., articoli 322-ter, 640-quater cod. pen. con riferimento agli articoli 1823 e 1703 cod. civ. che vietano il sequestro propedeutico alla confisca dei beni (nel caso di specie, somme di denaro) appartenenti a persona estranea al reato (nella fattispecie in esame, la persona giuridica (OMISSIS) S.p.A.), in quanto somme di denaro, ancorche’ depositate su conto corrente intestato al creditore cedente e mandatario all’incasso, non ricadenti nella disciplina del corto corrente (e, quindi, indisponibili sia per la Banca depositaria (OMISSIS) S.p.A. sia per il creditore cedente, mandatario all’incasso e titolare del conto corrente (OMISSIS) s.r.l.), stante l’accettazione da parte della Banca depositaria del mandato a retrocedere dette somme di denaro (anche quelle vincolate a garanzia) al creditore cessionario e mandante all’incasso (OMISSIS) S.p.A..

In relazione ai motivi sopra indicati lamenta, in particolare, che l’ordinanza impugnata aveva omesso di considerare che nell’ambito del contratto di cessione del credito, intervenuto fra il creditore cedente ( (OMISSIS)) ed il creditore cessionario ( (OMISSIS)) quest’ultimo aveva conferito mandato al creditore cedente per l’incasso delle somme di cui al credito ceduto laddove il mandato a riscuotere un credito attribuisce al mandatario la legittimazione agire per la riscossione ma non trasferisce la titolarita’ di questa al mandatario anche quando il mandato sia stato conferito nel suo esclusivo interesse, con la logica conseguenza che la titolarita’ del credito era rimasta sempre in capo al mandante nella specie (OMISSIS) e non era passato in capo al mandatario.

d. Con il quarto motivo deduce inosservanza ed erronea applicazione di legge anche sotto il profilo del difetto assoluto di motivazione in relazione alle disposizioni ex articolo 240 cod. pen., 321 cod. proc. pen., articoli 322-ter, 640-quater cod. pen. con riferimento agli articoli 1851 e 2786 cod. civ., che vietano il sequestro propedeutico alta confisca di beni nel caso di specie, somme di denaro) appartenenti a persona estranea al reato (nel caso di specie, la persona giuridica (OMISSIS) S.p.A.), in quanto somme di denaro oggetto di pegno irregolare, come tali nella piena ed esclusiva disponibilita’ del creditore (OMISSIS) S.p.A. a garanzia del proprio credito, ancorche’ materialmente depositate su un conto corrente dedicato acceso presso il terzo depositario (OMISSIS) S.p.A., contrattualmente vincolato a metterle a disposizione del creditore pignoratizio (OMISSIS) S.p.A., a semplice richiesta e incondizionatamente.

Assume che le somme presenti sul conto corrente dedicato n. (OMISSIS) non potevano, comunque, essere sequestrate, quantomeno fino alla concorrenza di Euro 1.530.000,00, anche in ragione del fatto che tale importo era costituito in pegno irregolare a favore della societa’ cessionaria (OMISSIS); infatti a far data dal 1 giugno 2014 a garanzia del rimborso del finanziamento concesso era stato posto il vincolo di indisponibilita’ della suddetta somma di denaro depositata sul conto corrente dedicato e tutte le somme depositate su quel conto a mezzo bonifici provenienti dal debitore ceduto (OMISSIS) in pagamento a cessionario (OMISSIS) del credito ceduto dal cedente (OMISSIS) erano nella disponibilita’ di (OMISSIS) che in qualunque momento a semplice richiesta poteva incamerarle senza che ne’ la banca incaricata ne’ il creditore cedente potessero opporre alcunche’.

Precisa che nessun potere dispositivo spettava al creditore cedente sulle somme bonificate a maturazione del credito ceduto sul conto dedicato, potendo il creditore cedente richiedere la retrocessione solo delle somme eccedenti l’importo vincolato a garanzia subordinatamente alla mancata richiesta di retrocessione da parte del creditore cessionario (OMISSIS).

Rileva che il meccanismo contrattuale inter partes prevedeva che il cessionario e mandante all’incasso (OMISSIS) aveva il potere pieno ed incondizionato di richiedere la retrocessione in proprio favore di tutte le somme accreditate sul conto dedicato in quanto somme di sua pertinenza e che la banca incaricata nulla poteva opporre alla richiesta del creditore cessionario e mandante all’incasso mentre la banca incaricata era autorizzata in via generale a retrocedere al creditore cedente solo le somme eccedenti l’importo vincolato a garanzia di Euro 1.530.000,00.

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