Corte di Cassazione, sezione seconda penale, sentenza 5 febbraio 2018, n. 5343. La posizione del terzo sia in ipotesi di sequestro che di confisca

Il terzo, sia in ipotesi di sequestro che di confisca, comprovata la titolarita’ del bene ha pure l’onere di dimostrare di avere positivamente adempiuto con diligenza gli obblighi di informazione e di accertamento e di aver percio’ fatto affidamento “incolpevole” nella vicenda in questione.

Sentenza 5 febbraio 2018, n. 5343
Data udienza 14 dicembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIANDANESE Franco – Presidente

Dott. VERGA Giovanna – Consigliere

Dott. PARDO Ignazio – Consigliere

Dott. DI PISA Fabio – rel. Consigliere

Dott. RECCHIONE Sandra – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

contro:

(OMISSIS) S.P.A.;

nel procedimento a carico di quest’ultimo;

avverso l’ordinanza del 07/03/2017 del TRIB. LIBERTA’ di SASSARI;

sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. DI PISA FABIO;

lette le conclusioni del P.G. il quale ha chiesto dichiararsi la inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Sassari, con ordinanza in data 09/06/2016, ravvisando la verosimile sussistenza del reato di truffa per indebita percezione di erogazioni pubbliche, dispose il sequestro preventivo (poi eseguito in data 16/06/2016) delle somme depositate sui conti correnti della societa’ denominata ” (OMISSIS) s.r.l.” presso la filiale dell’istituto di credito (OMISSIS), fino alla concorrenza dell’importo di Euro 8.831.969,15 nonche’ dell’impianto di produzione di energia fotovoltaica sito in agro di (OMISSIS) in conformita’ alla richiesta formulata dal Pubblico Ministero in sede.

1.2. Il Giudice rilevo’ che la probabile commissione del reato in questione giustificasse il sequestro preventivo in previsione di una futura confisca del profitto del reato, laddove accertato, ai sensi del combinato disposto degli articoli 240, 640 quater e 322 ter cod. pen., individuando nelle erogazioni pubbliche percepite illecitamente dalla suddetta societa’, come sopra quantificate, l’oggetto del sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta (trattandosi di denaro) del profitto del reato, richiamando, sul punto, Cass. SS.UU. n. 10561/14, secondo la quale e’ legittima tale forma di sequestro anche nei confronti di una societa’, per reati commessi da suoi organi, quando il profitto sia rimasto nella propria disponibilita’, al fine di ristabilire l’equilibrio economico alterato dal reato presupposto i cui effetti hanno avvantaggiato lo stesso ente e che finirebbero, in caso contrario, per realizzare un profitto geneticamente illecito.

2. (OMISSIS) S.p.A., agendo nella dichiarata qualita’ di terzo proprietario della somma di Euro 1.530.264,07 ovvero di titolare di diritto di pegno irregolare sulla minor somma di Euro 1.530.000,00, con ricorso in data 25/01/2017 chiese il dissequestro parziale delle somme in questione sottoposte a sequestro per l’importo suddetto contenuto nel conto corrente formalmente intestato alla societa’ (OMISSIS) s.r.l..

2.1. Dedusse l’esclusiva proprieta’ di tali somme in virtu’ del contratto avente ad oggetto, nell’ambito di un rapporto di finanziamento, la cessione dei crediti futuri (derivanti alla detta societa’ (OMISSIS) s.r.l. in dipendenza delle convenzioni stipulate con il (OMISSIS) per il riconoscimento delle tariffe incentivanti), stipulato il 10/10/2012, con il quale la societa’ cedente – (OMISSIS) s.r.l. – aveva ceduto pro solvendo a (OMISSIS) S.p.A., in qualita’ di cessionario, tutti i crediti vantati nei confronti del (OMISSIS) mediante accredito dei relativi importi sul conto corrente n. (OMISSIS) intestato alla stessa (OMISSIS) s.r.l. e acceso presso (OMISSIS) S.p.A.; questa, infine, sarebbe stata tenuta a rimettere, a semplice richiesta scritta di (OMISSIS) S.p.A., le somme accreditate su tale conto. 2.2. Chiese, in ogni caso, la restituzione dell’importo di Euro 1.530.000,00 in quanto vincolato a garanzia dell’obbligazione di rimborso del finanziamento e depositato presso il detto conto corrente acceso presso (OMISSIS) S.p.A. con funzione d sostanziale di pegno irregolare atteso che le relative somme sarebbero dovute restare, in ogni caso, accreditate su tale conto fino all’estinzione integrale del finanziamento garantito.

3. Il Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Sassari, con ordinanza del 08/02/2017, su conforme parere della Procura della Repubblica presso il medesimo Tribunale, respinse l’istanza di revoca del sequestro delle somme cosi’ reclamate, evidenziando come dette somme erano confluite sul conto corrente della societa’ acceso presso altra (OMISSIS) e come non potesse neppure ritenersi l’esistenza di un pegno irregolare per la sussistenza del quale sarebbe stato necessario che il creditore avesse avuto la effettiva facolta’ di soddisfarsi immediatamente e direttamente sulla cosa data in pegno, diversamente dal caso di specie laddove avrebbe potuto conseguire tali somme solo in via mediata e indiretta attraverso il meccanismo negoziale della cessione del credito.

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