La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell’art. 62 bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, sicchè la relativa motivazione, purchè congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in sede di legittimità anche se difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato.
sentenza 15 febbraio 2018, n. 7446
(ud. 11-01-2018)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DAVIGO Piercamillo – Presidente –
Dott. CERVADORO Mirella – Consigliere –
Dott. DI PAOLA Sergio – rel. Consigliere –
Dott. PARDO Ignazio – Consigliere –
Dott. CIANFROCCA Pierluigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
G.S.R., nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 09/03/2017 della Corte d’appello di Catania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. DI PAOLA Sergio;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VIOLA Alfredo Pompeo, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore Avv. MARSIGLIA Maria Rosa, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso.
Svolgimento del processo
1. La Corte d’Appello di Catania, con sentenza in data 9/3/2017, ha confermato la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Siracusa, in data 27/5/2015, nei confronti di G.S.R. in relazione ai reati di furto militare , aggravato dal nesso teleologico e dall’approfittamento delle condizioni di minorata difesa, nonchè di uso indebito di strumenti elettronici di pagamento D.Lgs. n. 231 del 2001, ex art. 55.
2.1. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
2.2. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in riferimento all’affermazione di responsabilità dell’imputato; censura le valutazioni delle prove operate dalla sentenza di appello, prospettando ricostruzioni alternative dei fatti di causa; in particolare, il ricorrente pone in luce la contraddittorietà tra il dato di prova concernente l’esistenza di documenti bancari relativi ai 3 prelievi effettuati con la carta di credito sottratta e le dichiarazioni della persona offesa, che aveva ricevuto quattro messaggi dal sistema di allerta dell’istituto bancario, relativi ad altrettante operazioni di prelievo; la sentenza non aveva fornito un giustificazione accettabile al riguardo, affermando che il quarto messaggio riguardava l’insieme dei prelievi effettuati, trattandosi di conclusione puramente assertiva.
2.3. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione della legge penale, in relazione alla riconosciuta sussistenza delle circostanze aggravanti, attesa l’erroneità della contestazione, riferita all’indicazione di norme del codice penale militare di pace (art. 61 c.p., nn. 2) e 5) non corrispondenti alla circostanze riconosciute con la sentenza di condanna (artt. 47 e 231 c.p.m.p.).
2.4. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione della legge penale, in riferimento sia al diniego delle circostanze attenuanti generiche, sia alla determinazione in concreto della misura della pena irrogata.
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