Corte di Cassazione, sezione seconda penale, sentenza  15 febbraio 2018, n. 7446. La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell’art. 62 bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice

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Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto del tutto generico poichè non formula censure specifiche alla motivazione del provvedimento impugnato, limitandosi ad ipotizzare differenti ricostruzioni in fatto ovvero a sottolineare la dubbia concludenza di singoli elementi indiziari non decisivi ai fini del giudizio di responsabilità dell’imputato. Occorre ribadire che il controllo di legittimità non è diretto a sindacare direttamente la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito, ma solo a verificare se questa sia sorretta da validi elementi dimostrativi e sia nel complesso esauriente e plausibile.
2. Quanto, poi, alla specifica questione dei prelievi e della discordanza tra il numero dei prelievi rilevati dalla documentazione bancaria e il numero delle segnalazioni inviate via sms, va rilevato preliminarmente che la contestazione mossa all’imputato atteneva all’esecuzione di tre prelievi per un ammontare complessivo di 250 Euro, ossia a quanto attestato dalla documentazione bancaria cui fanno riferimento le motivazioni delle sentenze di primo e secondo grado; la circostanza che sia stato inviato alla persona offesa un quarto sms, che indicava un prelievo di 250 Euro, dopo l’invio dei precedenti 3 sms corrispondenti alle operazioni oggetto di contestazione, non è circostanza decisiva in grado di smentire la tesi di accusa, posto che in relazione agli orari dei tre prelievi segnalati tutti i testi indicati nella motivazione dei provvedimenti di merito avevano riferito dello spostamento dell’imputato che si era recato nella zona ove si trovava lo sportello bancomat, da cui sono risultati essere stati effettuati appunto quei prelievi.
5. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato; è principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale nell’individuare l’oggetto della contestazione dell’accusa, si deve avere riguardo alla specificazione del fatto e non solo all’indicazione delle norme di legge violate, sicchè anche l’erronea individuazione degli articoli di legge oggetto di addebito è irrilevante e non determina alcuna nullità (Sez. 3, n. 5469 del 05/12/2013, dep. 2014, Russo, Rv. 258920; nello stesso senso v. anche Sez. 3, n. 22434 del 19/02/2013, Nappello, Rv. 255772; Sez. 6, n. 45289 del 08/11/2011, Floridia, Rv. 250991); la lettura del capo di imputazione non lascia dubbi sul contenuto delle circostanze aggravanti contestate.
6. Infine, il terzo motivo di ricorso è anch’esso manifestamente infondato: secondo l’insegnamento costante di questa Corte, la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell’art. 62 bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, sicchè la relativa motivazione, purchè congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in sede di legittimità anche se difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244; n. 42688 del 24/09/ 2008, Caridi, RV 242419). Nel caso di specie, a fronte del motivo di appello che si limitava a indicare lo stato di incensuratezza come argomento fondante la richiesta di concessione delle attenuati generiche (da solo irrilevante, ai sensi dell’art. 62 bis c.p., comma 3), la Corte ha sinteticamente ma in modo legittimo rilevato l’assenza di elementi positivi (diversi) di valutazione della condotta dell’imputato.
3. Quanto alla determinazione della pena, l’indicazione nella motivazione degli elementi negativi ritenuti di dominante rilievo non rende necessario l’esame dettagliato degli ulteriori elementi rappresentati solo genericamente nel ricorso (Sez. U, n.5519 del 21/04/1979, Pelosi, RV. 142252), risultando sufficiente il richiamo, tra i criteri di valutazione previsti dall’art. 133 cod. pen., alla gravità dei fatti per le particolari modalità di commissione (avendo la Corte sottolineato la fiducia tradita di un commilitone e le modalità di sottrazione della carta, poi utilizzata a fini di profitto).
6. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2018.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2018

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