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[…]
che:
con il primo motivo la ricorrente ha denunciato violazione del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli 203, 204 e 205 che non consentirebbero al giudice di mantenere l’esecutivita’ dei verbali di accertamento o di infrazione, peraltro superati dall’emessa ordinanza-ingiunzione, a fronte invece del riscontro di vizi che avrebbero imposto il totale annullamento degli atti impugnati;
con i motivi dal secondo al settimo, poi, la ricorrente, dopo aver dichiarato di rinunciare a riproporre alcune doglianze avanzate nei gradi di merito, ha inteso “insiste(re)… per l’accoglimento dei motivi di ricorso nn. 2, 3, 10, 11 e 12, erroneamente respinti dal giudice di merito” (cosi’ p. 15 del ricorso), in particolare deducendo:
– violazione di legge e vizio di motivazione per avere il tribunale respinto l’istanza di disapplicazione delle ordinanze sindacali istitutive della zona a traffico limitato pur in presenza di incompetenza, assenza di autorizzazione e mancanza del parere obbligatorio previsto dal regolamento comunale, con violazione del contraddittorio per avere il tribunale fondato la propria decisione su documenti non ritualmente prodotti (secondo motivo);
– violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al rigetto della contestazione della legittimita’ della segnaletica stradale per omessa apposizione degli estremi delle ordinanze che la avevano disposta (terzo motivo);
– violazione di legge e nullita’ della sentenza in relazione all’omessa pronuncia sulla eccepita incompetenza dell’agente accertatore (quarto motivo);
– violazione di legge e nullita’ della sentenza in relazione ad altri profili di incompetenza del verbalizzante (quinto motivo);
– violazione di legge in relazione al rigetto del rilievo di illegittimita’ dei verbali presupposti (sesto motivo);
– nullita’ della sentenza per mancata dichiarazione di nullita’ della sentenza di primo grado in quanto affetta da omessa pronuncia (settimo motivo);
il primo motivo e’ fondato e va accolto; invero con la sentenza impugnata il giudice d’appello ha ritenuto di annullare in toto l’ordinanza-ingiunzione (v. p. 19 della sentenza, ove si dice anche che viene meno il raddoppio della sanzione), ma ha inserito declaratoria tesa a far rivivere (concernendo la ragione di annullamento dell’ordinanza il procedimento prefettizio) il verbale di accertamento;
nel sistema sanzionatorio amministrativo per violazioni al C.d.S. (articoli 194 C.d.S. e ss.) e’ previsto che il verbale consegnato (articolo 200) o notificato (articolo 201), ove non sia effettuato il pagamento ex articolo 202, fondi la riscossione coattiva (articolo 206, comma 1), mentre, ove sia proposto ricorso al prefetto (articolo 203), qualora non sia disposta archiviazione, sia l’ordinanza-ingiunzione a costituire titolo esecutivo (articolo 204, u.c. e articolo 206, comma 1); qualora l’ordinanza-ingiunzione o direttamente il verbale formino oggetto dell’opposizione al giudice di pace (articoli 204-bis e 205), questi puo’ annullare in tutto o in parte l’ordinanza o modificarla anche limitatamente all’entita’ della sanzione dovuta (della L. n. 689 del 1981, articolo 23, comma 11 applicabile ratione temporis, e, con decorrenza dal 06.10.2011, Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 6, comma 12 richiamato dall’articolo 205 C.d.S., a fronte dell’applicazione dell’articolo 7 alla diretta opposizione contro il verbale ex articolo 204 bis C.d.S.);
dall’espressa disposizione legislativa in tema di poteri del giudice dell’opposizione (destinata a regolare, dopo l’introduzione dell’appello, anche quelli del giudice dell’impugnazione) si evince che non e’ dato al giudice annullare l’ordinanza-ingiunzione e, a un tempo, far rivivere un atto (il verbale di accertamento) sussunto nell’ordinanza amministrativa, il quale fruisce di vita propria solo (e a meri fini di riscossione) nell’ipotesi, non verificatasi, che nessuna opposizione venga proposta; ne deriva che, verificatosi un vizio del procedimento prefettizio, il giudice puo’ solo annullare in tutto o in parte, oppure modificare, l’ordinanza; tanto esime questa corte dall’esaminare se, annullata l’ordinanza per vizi del procedimento, l’amministrazione possa poi sanarli rinnovando gli atti viziati;
l’accoglimento per quanto di ragione del primo motivo, in relazione a quanto esposto, determina l’assorbimento degli altri motivi, verificandosi gia’ in base alla fondatezza della prima censura l’effetto caducatorio, per quanto in appresso, dell’ordinanza-ingiunzione;
cassandosi la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, poiche’ non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa corte e’ abilitata a decidere nel merito dall’articolo 384 c.p.c., comma 2, ult. inc.;
va quindi eliminata la statuizione contenuta nella sentenza impugnata di “esecutivita’ del verbale di infrazione reso dalla polizia municipale”;
le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto della natura della prestazione in relazione alla pluralita’ di procedimenti quale indicata nella sentenza impugnata.
P.Q.M.
la corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, pronunciando nel merito, elimina la statuizione contenuta nella sentenza impugnata di “esecutivita’ del verbale di infrazione reso dalla polizia municipale”; condanna la parte controricorrente alla rifusione a favore della parte ricorrente delle spese processuali che liquida:
– per il primo grado in Euro 50 per esborsi, Euro 200 per diritti ed Euro 200 per onorari;
– per il secondo grado in Euro 50 per esborsi ed Euro 300 per compensi;
– per il giudizio di legittimita’ in Euro 200 per esborsi ed Euro 500 per compensi;
per tutti i giudizi oltre accessori di legge, nonche’ spese forfettarie nella misura rispettivamente del 12,5% e del 15% per i giudizi di primo grado e per quello di legittimita’.
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