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2. Con il secondo motivo e’ denunciata violazione dell’articolo 1117 c.c. (recte: articolo 1177 c.c.) assumendosi che, a fronte della natura accessoria dell’obbligo di custodia, il giudizio di responsabilita’ avrebbe dovuto essere effettuato sulla base dei principi generali della responsabilita’ per colpa, secondo il modello del buon padre di famiglia, con conseguente attenuazione del criterio di diligenza previsto specificamente per la responsabilita’ ex recepto dall’articolo 1177 c.c..
3. Con il terzo motivo e’ denunciata violazione e falsa applicazione degli articoli 1766 e 1771 c.c., sul rilievo che l’obbligo di custodire il veicolo doveva intendersi limitato al tempo necessario per l’esecuzione del lavaggio, giacche’ nessun accordo era stato raggiunto per il tempo successivo. Nella specie, il veicolo era stato lasciato presso la stazione di lavaggio alle ore 12.00 e il furto era avvenuto intorno alle ore 17.00, donde l’irragionevolezza della decisione del Tribunale, che imponeva al lavoratore autonomo di dotarsi di strumenti e/o personale in grado di custodire veicoli ben oltre il tempo necessario ad effettuare la prestazione offerta, senza alcuna proporzione sotto il profilo economico.
4. Le doglianze, che possono essere esaminate congiuntamente perche’ connesse, sono infondate.
4.1. Ferma la ricostruzione in fatto operata dal Tribunale, che non e’ contestata e che comunque non e’ sindacabile a fronte di censure prospettate per plurime violazioni di legge, la decisione impugnata ha fatto applicazione del principio ripetutamente affermato da questa Corte regolatrice, secondo cui il prestatore d’opera, se conviene con il committente di prendere in consegna il bene per l’esecuzione della prestazione principale su di esso, assume, ai sensi degli articoli 2222 e 1177 c.c., anche l’obbligo accessorio di custodirlo fino alla riconsegna, pure in caso di deposito a titolo gratuito o di cortesia (ex plurimis, Cass. 18/09/2008, n. 23845, in fattispecie analoga; Cass. 30/09/2009, n. 20995, in riferimento a furto avvenuto in un cantiere edilizio, dopo la cessazione del rapporto principale di appalto).
4.2. La diligenza richiesta al prestatore d’opera, di adottare le cautele necessarie alla custodia fino al momento della riconsegna, nel caso di specie si risolveva nel riporre le chiavi dell’auto in luogo non accessibile ad estranei, mentre il Tribunale ha accertato che le chiavi erano state riposte “in una cassettiera posizionata all’esterno dell’ufficio della ditta convenuta”.
5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimita’, liquidate in dispositivo. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, si da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
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