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Ora, nel caso in esame, la Corte di Appello ha ritenuto di vincolare a parcheggio destinato alle originarie parti attrici un’area scoperta retrostante l’edificio, eppero’, l’area di cui si dice risulta non essere stata oggetto di legale asservimento a parcheggio da parte del costruttore ne’ come tale e’ stata definita negli atti concessori. E/o, comunque, non risulta che la Corte distrettuale abbia provveduto ad accertare l’effettiva destinazione dello spazio retrostante il fabbricato ne’ avrebbe tenuto conto dell’espletata CTU, cosi’ come riportata nel ricorso in esame alle pagg. 10 e 11. Pertanto, ingiustificata e/o senza alcun fondamento logico-giuridico, e’ l’affermazione contenuta nel dispositivo secondo cui gli attori “(….) hanno diritto nei confronti di (OMISSIS) ed in proporzione alle rispettive quote condominiali, di fare uso permanente, a fini di parcheggio residenziale, dell’area scoperta retrostante l’edificio per il transito ed il parcheggio delle autovetture nella misura di mq 130,50 o, altrimenti, di ricevere le chiavi dell’eventuale cancello di accesso all’area medesima, ovvero di vedere rimossi gli ostacoli al libero accesso a tale area, nonche’ di godere allo stesso scopo, dell’area scoperta di mq 143,16”.
2.b). – Infondato e’ invece il secondo motivo del ricorso, posto che, come e’ stato piu’ volte affermato da questa Corte in altre occasioni: il vizio di omessa pronuncia che determina la nullita’ della sentenza e’ configurabile esclusivamente con riferimento a domande, eccezioni o assunti che richiedano necessariamente una statuizione di accoglimento o di rigetto. In ordine alle questioni processuali (quale e’ appunto l’eccezione di difetto di giurisdizione) puo’, invece, profilarsi un vizio della decisione per violazione di norme diverse dall’articolo 112 c.p.c., se ed in quanto la soluzione implicitamente data dal Giudice alla problematica prospettata dalla parte si riveli erronea e censurabile, oltre che utilmente censurata (cfr. Cass., n. 13649/05, nn. 3927 e 18147/02, n. 5482/97, n. 1184/06).
3.- Non e’ necessario esaminare i restanti motivi del ricorso, posto che il Collegio ritiene che l’accoglimento del primo motivo assorbe le ulteriori censure formulate con i restanti motivi.
In definitiva, va accolto il primo motivo, rigettato il secondo e dichiarati assorbiti i restanti motivi; la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Corte di Appello di Bari per un nuovo esame della questione alla luce dei principi qui espressi. Alla Corte di Appello di Bari e’ demandato il compito di provvedere al regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo e dichiara assorbiti gli altri motivi; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della Corte di Appello di Bari, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione
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