Nell’ipotesi in cui lo spazio destinato al parcheggio dovesse risultare insufficiente a soddisfare i singoli condomini del fabbricato, il proprietario che ne risultasse privato dovrebbe far valere un inadempimento del costruttore. Di fronte alla violazione di norme pubblicistiche incidenti sul regime della proprieta’ privata, la posizione del privato che subisca un danno e’ pur sempre posizione di diritto soggettivo, onde il danno segue al mancato godimento del bene, oggetto del diritto riconosciuto. (Fattispecie in tema di alienazione degli appartamenti di un immobile, con elusione del vincolo di destinazione dell’area di parcheggio edificata ai sensi della L. 17 agosto 1942, n. 1150, articolo 41 “sexies”, aggiunto dall’articolo 18 della legge “ponte”).
Con l’ulteriore conseguenza che l’eventuale insufficienza non potra’ essere soddisfatta giudizialmente e soprattutto mediante l’indicazione di altra area esistente nella stessa unita’ immobiliare che non sia stata, originariamente, vincolata a parcheggio.
Ordinanza 16 febbraio 2018, n. 3842
Data udienza 24 ottobre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATERA Lina – Presidente
Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere
Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere
Dott. PENTA Andrea – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20975/2014 proposto da:
IMPRESA INDIVIDUALE (OMISSIS), in persona del titolare unico, domiciliato in ROMA, P.ZZA CAVOUR presso la CORTE di CASSAZIONE rappresentato e difeso dell’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 1678/2013 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 09/12/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/10/2017 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI.
FATTI DI CAUSA
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), proprietari di appartamenti condominiali in (OMISSIS) i citavano in giudizio l’impresa costruttrice (OMISSIS), che non avrebbe garantito il diritto di superficie sugli spazi destinati a parcheggio. Nel contraddittorio delle parti il Tribunale di Trani con sentenza n. 29 del 2009 dichiarava la natura pertinenziale dell’area scoperta di cui al progetto di costruzione e il correlato diritto d’uso degli attori, nonche’ il difetto di giurisdizione sulla restante domanda, onerando il convenuto delle spese del giudizio e di CTU.
Avverso questa sentenza ha interposto appello (OMISSIS) e hanno resistito i condomini proponendo a loro volta appello incidentale.
La Corte di Appello di Bari con sentenza n. 1678 del 2013 in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Trani dichiarava che (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) avevano diritto nei confronti (OMISSIS) ed in proporzione alle rispettive quote condominiali di fare uso permanente a fini di parcheggio residenziale dell’area scoperta retrostante l’edificio per il transito ed il parcheggio delle autovetture nella misura di mq. 130,50 o, altrimenti, di ricevere le chiavi dell’eventuale cancello di accesso all’area medesima, ovvero, di vedere rimossi gli ostacoli al libero transito a tale area, nonche’ di godere allo stesso scopo dell’area scoperta di mq. 143,16, confermava la condanna dello (OMISSIS) al risarcimento del danno cagionato alle controparti per il mancato rispetto del diritto sopra indicato, confermava nel resto la sentenza impugnata. Secondo la Corte distrettuale, avendo il CTU accertato la violazione del diritto degli attori di fare uso permanente dell’area scoperta retrostante l’edificio per il transito ed il parcheggio delle autovetture e non contestato da controparte, va riconosciuto il rispetto, finora non avvenuto del diritto di godere degli spazi parcheggio nei termini di cui in dispositivo.
La cassazione di questa sentenza e’ stata chiesta dalla ditta individuale (OMISSIS) con ricorso affidato a cinque motivi. (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), in questa fase non hanno svolto attivita’ giudiziale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
segue pagina successiva in calce all’articolo
[…]
Leave a Reply