Corte di Cassazione, sezione quinta penale, sentenza 31 gennaio 2018, n. 4669. Non è “immagine” rilevante ai sensi dell’art. 615 bis c.p. quella che rappresenti un luogo in cui i terzi abbiano svolto atti della vita privata senza lasciare alcuna traccia visibile della loro presenza

Non è “immagine” rilevante ai sensi dell’art. 615 bis c.p. quella che rappresenti un luogo in cui i terzi abbiano svolto atti della vita privata senza lasciare alcuna traccia visibile della loro presenza, senza, cioè, che dal luogo traspaiano informazioni relative alla loro vita privata; l’art. 615 bis c.p. punisce colui che si procura immagini o notizie attinenti alla vita privata svolgentesi in luoghi di privata dimora utilizzando mezzi di ripresa visiva o sonora. E’ reato di pura condotta, di danno e non di pericolo, ne consegue che, almeno quando in concreto ciò avvenga, sia configurabile il tentativo, integrato dal compimento di atti idonei e univocamente diretti a procurarsi le immagini e le notizie descritte dalla norma incriminatrice

Sentenza 31 gennaio 2018, n. 4669
Data udienza 7 novembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VESSICHELLI Maria – Presidente

Dott. ZAZA Carlo – Consigliere

Dott. SCOTTI Umberto – Consigliere

Dott. PISTORELLI Luca – rel. Consigliere

Dott. MOROSINI Elisabetta M. – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto dal difensore di:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 19/5/2016 della Corte d’appello di Reggio Calabria;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;

udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. FIMIANI Pasquale, che ha concluso per l’annullamento con rinvio;

udito per l’imputato l’avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Reggio Calabria ha confermato la condanna emessa nei confronti di (OMISSIS) per il reato di interferenze illecite nella vita privata. In particolare all’imputato viene contestato di aver posizionato una nanocamera nel bagno di un ufficio in modo da procurarsi indebitamente le immagini relative a quanto avveniva al suo interno.

2. Avverso la sentenza ricorre l’imputato, a mezzo del proprio difensore, deducendo tre motivi. Con il primo eccepisce l’inutilizzabilita’ ai sensi dell’articolo 63 c.p.p. delle dichiarazioni confessorie rese dall’imputato alla polizia giudiziaria; eccezione immotivatamente rigettata dalla Corte territoriale sulla base dell’erroneo assunto che tali dichiarazioni fossero state rilasciate alla persona offesa e poi da quest’ultima riportate agli operanti.

Sotto altro profilo il ricorrente lamenta inoltre la legittimita’ del sequestro dell’imballaggio della telecamera presso l’abitazione del (OMISSIS) per violazione dell’articolo 120 c.p.p. e articolo 114 disp. att. c.p.p., in quanto effettuato all’esito di perquisizione eseguita senza prima avvertirlo della facolta’ di farsi assistere, ne’ preceduta da qualsivoglia informativa di garanzia, tanto piu’ che egli in quel momento non era nemmeno formalmente indagato. Con il secondo motivo viene invece dedotta omessa motivazione in ordine all’effettiva consumazione del reato contestato. In particolare il ricorrente lamenta il difetto di confutazione dei rilievi svolti con il gravame di merito – pure correttamente riportati in sentenza – in merito alla mancata effettiva captazione di qualsiasi immagine da parte della telecamera risultata affetta da problemi tecnici, come emerso nel corso dell’istruttoria dibattimentale nel giudizio di primo grado, circostanza idonea ad escludere la stessa configurabilita’ del reato contestato. Infine con il terzo motivo il ricorrente eccepisce inosservanza od errata applicazione della legge penale in relazione alla mancata applicazione del richiesto articolo 131-bis c.p., profilo sul quale la Corte territoriale avrebbe sostanzialmente omesso di motivare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato nei limiti di seguito esposti.

2. Manifestamente infondate sono in realta’ le eccezioni processuali sollevate con il primo motivo.

2.1 Quanto alla prospettata violazione dell’articolo 120 c.p.p. e articolo 114 disp. att. c.p.p. ed a prescindere dall’eccentricita’ del primo riferimento normativo evocato dal ricorrente, deve ricordarsi come secondo il consolidato insegnamento di questa Corte l’eventuale illegittimita’ della perquisizione non invalida il conseguente sequestro, non dipendendo il potere di sequestro dalle modalita’ con le quali le cose, oggettivamente sequestrabili, siano state reperite, ma unicamente dall’acquisibilita’ del bene e dalla insussistenza di divieti probatori espliciti o univocamente enucleabili dal sistema (ex multis Sez. Un., 5021 del 27 marzo 1996, Sala, Rv. 204644; Sez. 2, n. 15784 del 23 dicembre 2016, Foddis, Rv. 269856). Aspetti, questi, sui quali il ricorrente neppure si sofferma, limitandosi a prospettare l’illegittimita’ del sequestro come conseguenza dell’omesso avviso all’indagato della facolta’ di farsi assistere nel corso della perquisizione. Ne’ rileva, come pure eccepito, che l’imputato non abbia ricevuto previamente alcuna informazione di garanzia, il cui inoltro non e’ necessario ai fini del compimento di atti c.d. “a sorpresa”, contemplando la legge in tali ipotesi una serie di adempimenti (notifica del decreto motivato, invito a nominare un difensore di fiducia ovvero, in mancanza, designazione di un difensore d’ufficio) di questa totalmente assorbenti e, nel concreto, sostitutivi (Sez. Un., n. 7 del 23 febbraio 2000, Mariano, Rv. 215839). Peraltro nel caso di specie nemmeno si e’ proceduto a perquisizione, giacche’, per come risulta dagli atti, le cose sottoposte a sequestro sono state consegnate dall’imputato alla polizia giudiziaria ai sensi dell’articolo 248 c.p.p..

2.2 Quanto all’altra eccezione proposta, la stessa risulta innanzi tutto generica, non avendo precisato il ricorrente a quale atto contenente dichiarazioni dell’imputato abbia voluto riferirsi. Va infatti evidenziato come il (OMISSIS) abbia reso dichiarazioni a contenuto ampiamente confessorio nel corso del suo esame dibattimentale, le quali sono pienamente utilizzabili e ritualmente, dunque, sono state utilizzate nei gradi di merito per fondare l’affermazione della sua responsabilita’. E’ irrilevante dunque che la Corte territoriale abbia evocato – peraltro in maniera altrettanto generica – anche dichiarazioni rese dall’imputato alla polizia giudiziaria nel corso delle indagini preliminari, per di piu’ erroneamente presupponendo che le stesse fossero state invece rilasciate alla persona offesa e poi da questa riportate. Qualora, infatti, tali dichiarazioni fossero state rese direttamente alla p.g., non e’ dubbio che le stesse sarebbero inutilizzabili ai sensi dell’articolo 63 c.p.p., laddove sollecitate dagli operanti in difetto dell’instaurazione di un contesto garantito, ovvero ai sensi dell’articolo 350 c.p.p., qualora si trattasse di dichiarazioni rese spontaneamente dal (OMISSIS), posto che non si e’ proceduto a giudizio abbreviato. Tuttavia, tale inutilizzabilita’ non e’ sufficiente a determinare l’annullamento della sentenza impugnata, in quanto, alla luce di quanto ricordato in precedenza, la prova illegittimamente acquisita non ha avuto nel ragionamento giudiziale determinante efficacia dimostrativa (Sez. Un., n. 16 del 21 giugno 2000, Tammaro, Rv. 216249), ne’ il ricorrente ha saputo dimostrare il contrario. Va ricordato infatti come spetti al ricorrente dar prova della decisivita’ del dato processuale di cui invoca l’inutilizzabilita’, pena l’inammissibilita’ della censura proposta (ex multis, Sez. 2, n. 7986 del 18 novembre 2016, La Gumina e altro, Rv. 269218). Men che meno l’eventuale inutilizzabilita’ – qualora questo fosse il senso dell’eccezione del ricorrente – si riverbererebbe sulla validita’ del sequestro, valendo le considerazioni svolte al punto precedente.

3. Il secondo motivo e’ invece parzialmente fondato ed il suo accoglimento comporta l’assorbimento del terzo.

3.1 Fondata e’ anzitutto la doglianza relativa all’omessa motivazione in ordine al profilo – eccepito con il gravame di merito – della assenza nei filmati registrati dall’imputato di immagini che ritraggano persone all’interno del bagno, dato che e’ stato ignorato dalla sentenza, la quale non si e’ nemmeno preoccupata di smentirlo. Tale disinteresse sembra doversi imputare alla sua ritenuta irrilevanza, giacche’ la Corte territoriale dimostra di credere che quello contestato sia un reato di pericolo, che si consuma con la mera registrazione di notizie o immagini che si verifichino in luogo di privata dimora.

3.2 Assunto questo che non puo’ essere condiviso. L’articolo 615-bis c.p. punisce esclusivamente colui che si procura immagini o notizie attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi di privata dimora utilizzando mezzi di ripresa visiva o sonora. Dalla ricostruzione del fatto tipico si evince dunque che oggetto giuridico del reato e’ la riservatezza domiciliare, formula che identifica il diritto alla esclusiva conoscenza di quanto attiene alla sfera privata domiciliare e cioe’ all’estrinsecazione della personalita’ nei luoghi di privata dimora. In altri termini oggetto di tutela e’ la proiezione spaziale della personalita’ nei luoghi in cui questa si manifesta privatamente. Diritto che peraltro viene tutelato dalla norma incriminatrice in maniera frammentaria, posto che, come illustrato, la condotta tipizzata e’ a forma vincolata e caratterizzata dalle connotazioni modali descritte, di per se’ non esaustive di quelle attraverso cui puo’ realizzarsi l’intrusione nella sfera della vita domiciliare. Oggetto materiale del reato sono infine le “immagini” e le “notizie” attinenti a tale ambito procacciate con le modalita’ di cui si e’ detto.

3.3 Quello di interferenza nella vita privata e’ poi reato tendenzialmente plurisussistente e, con riferimento alla lesione del bene giuridico tutelato, di danno e non gia’ di pericolo.

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