Reato di diffamazione per chi in assemblea condominiale affermi che il consuntivo è falso anche se non fa il nome dell’amministratore.
Sentenza 22 gennaio 2018, n. 2627
Data udienza 28 novembre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PALLA Stefano – Presidente
Dott. SABEONE Gerardo – rel. Consigliere
Dott. MORELLI Francesca – Consigliere
Dott. MICCOLI Grazia – Consigliere
Dott. MOROSINI Elisabetta Mari – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 22/02/2016 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. GERARDO SABEONE;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. LOY MARIA FRANCESCA che ha concluso per l’inammissibilita’.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza del 22 febbraio 2016 ha confermato la sentenza del Giudice di pace di Carinola del 27 febbraio 2015 con la quale (OMISSIS) era stato condannato per il delitto di diffamazione in danno di (OMISSIS), amministratore del condominio nel quale il (OMISSIS) era uno dei comproprietari.
I fatti, secondo il capo d’imputazione, erano consistiti nella diffusione durante una riunione di condominio di uno scritto con il quale l’imputato affermava la redazione di un consuntivo palesemente falso nonche’ nei giorni successivi alla suddetta assemblea di aver continuato ad accusare, incontrando o telefonando ad altri condomini, l’amministratore del condominio di aver redatto un consuntivo falso.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, personalmente, con unico motivo articolato in due distinte violazioni di legge e illogicita’ della motivazione: la prima nascente dall’essere stato l’amministratore presente alla riunione condominiale, per cui non vi sarebbe stata la diffusione a terzi delle dichiarazioni diffamatorie tali da integrare il contestato delitto di cui all’articolo 595 c.p.; la seconda, nascente dalla mancata indicazione del nominativo della persona offesa nello scritto diffuso durante l’assemblea condominiale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ manifestamente infondato, con la precisazione che la sentenza di primo grado, con la quale il Giudice di pace di Carinola aveva condannato l’imputato al pagamento della sola sanzione pecuniaria della multa, non era neppure appellabile ai sensi del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274, articolo 37.
2. In ogni caso, non vi puo’ essere dubbio circa la natura diffamatoria sia dello scritto diffuso nell’assemblea condominiale che delle dichiarazioni poste in essere dall’imputato durante gli incontri con gli altri condomini dopo l’assemblea condominiale.
Affermare che il bilancio consuntivo condominiale sia falso costituisce un evidente attacco ad personam nei riguardi del soggetto incaricato della redazione del suddetto strumento contabile e cioe’ l’amministratore condominiale.
Cio’ vale a sgombrare il campo dalla seconda delle doglianze poste in essere dall’imputato in merito alla pretesa insussistenza del delitto di diffamazione allorquando le dichiarazioni incriminate ovvero gli scritti diffusi non contengano l’indicazione nominativa della persona offesa.
Posto che il bilancio condominiale e’ predisposto dall’amministratore del condominio e’ evidente come l’accusa di una sua falsificazione sia diretta allo stesso e, comunque, a soggetto facilmente identificabile. In tema di diffamazione a mezzo stampa, ma il principio e’ valido in qualsiasi modo si sviluppi l’azione diffamatoria, qualora l’espressione lesiva dell’altrui reputazione sia riferibile, ancorche’ in assenza di indicazioni nominative, a persone individuabili e individuate per la loro attivita’, esse possono ragionevolmente sentirsi destinatarie di detta espressione, con conseguente configurabilita’ del reato di cui all’articolo 595 c.p. (v. Cass. Sez. 5, 21 ottobre 2014 n. 2784).
3. Infondata e’, comunque, anche la prima delle doglianze.
Nel capo d’imputazione si fa, infatti, riferimento a dichiarazioni diffamatorie poste in essere dall’imputato anche con terzi dopo la riunione condominiale (incontri con i condomini (OMISSIS) e (OMISSIS) e telefonata al condomino (OMISSIS)) per cui discettare circa la sussistenza del reato di diffamazione durante lo svolgimento della riunione condominiale e alla presenza del soggetto diffamato costituisce esercizio dialettico fine a se stesso.
4. Il ricorso va, in conclusione, dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 2.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.
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