Corte di Cassazione, sezione quinta penale, sentenza 22 gennaio 2018, n. 2622. In caso di sentenza di condanna relativa ad un reato depenalizzato e qualificato come illecito civile, il Giudice dell’impugnazione ne deve revocare i relativi capi

In caso di sentenza di condanna relativa ad un reato depenalizzato e qualificato come illecito civile, il Giudice dell’impugnazione ne deve revocare i relativi capi. L’esercizio della corrispondente azione risarcitoria civile sia per l’accertamento dell’illecito depenalizzato, con l’irrogazione della prevista sanzione pecuniaria, che per la quantificazione del danno per l’ulteriore reato di minacce servira’ alla persona offesa, costituita parte civile, ad ottenere il ristoro dei pretesi danni.
In tema di ricorso per cassazione, quando ci si trovi dinanzi a una “doppia pronuncia conforme” e cioe’ a una doppia pronuncia (in primo e in secondo grado) di eguale segno (vuoi di condanna, vuoi di assoluzione), l’eventuale vizio di travisamento possa essere rilevato in sede di legittimita’, ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l’argomento probatorio asseritamente travisato sia stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado.

Sentenza 22 gennaio 2018, n. 2622
Data udienza 28 novembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PALLA Stefano – Presidente

Dott. SABEONE Gerardo – rel. Consigliere

Dott. MORELLI Francesca – Consigliere

Dott. MICCOLI Grazia – Consigliere

Dott. MOROSI Elisabetta Maria – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 14/01/2016 del TRIBUNALE di LANCIANO;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere GERARDO SABEONE;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA FRANCESCA LOY;

Il Proc. Gen. conclude per l’annullamento senza rinvio PER IL REATO DI INGIURIA REVOCA DELLE STATUIZIONI CIVILI E INAMMISSIBILE NEL RESTO;

Udito il difensore.

SI DA’ PER FATTA LA RELAZIONE;

LA DIFESA SI RIPORTA AL RICORSO.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Lanciano, con sentenza del 14 gennaio 2016, ha parzialmente confermato la sentenza del locale Giudice di pace del 15 giugno 2015 e ha mantenuto ferma la condanna di (OMISSIS) alla pena di Euro 400,00 di multa oltre al pagamento delle spese processuali e al risarcimento del danno in favore della parte civile per i delitti di ingiuria e minacce.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando l’illogicita’ della motivazione in merito all’affermazione della penale responsabilita’ basata sulle dichiarazioni della persona offesa nonche’ l’avvenuta depenalizzazione del reato d’ingiurie.

CONSIDERATO IN DIRITTO

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