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2.1. Il primo motivo denuncia inosservanza o erronea applicazione dell’articolo 316 c.p.p., e dell’articolo 671 c.p.c., in quanto il sequestro puo’ essere disposto solo nei limiti in cui la legge consente il pignoramento, nonche’ vizi di motivazione. L’ordinanza impugnata ha ammesso il sequestro su un bene oggetto di vincolo di destinazione ex articolo 2645 ter c.c., evidenziando l’impossibilita’ per la curatela, per tutta la durata del vincolo, di agire in via esecutiva sul bene, ma tali deduzioni sono contraddittorie in quanto il sequestro conservativo e’ propedeutico all’esecuzione perche’ strumentale all’espropriazione, tanto da non poter essere disposto quando l’esecuzione non sia ammissibile, come confermato dall’articolo 671 c.p.c., e dallo stesso articolo 316 c.p.p., che consente il sequestro nei limiti in cui la legge consente il pignoramento dei beni mobili o immobili dell’imputato. Erroneamente l’ordinanza impugnata trascura il legame imprescindibile tra sequestro conservativo e pignoramento, che e’ il primo atto della procedura esecutiva; finche’ permane il vincolo di destinazione sul bene, questo non e’ suscettibile di pignoramento e, di conseguenza, non e’ sequestrabile.
2.2. Il secondo motivo denuncia inosservanza ed erronea applicazione dell’articolo 2645 ter c.c., per il mancato rispetto del principio di opponibilita’ a terzi del vincolo di destinazione apposto sul bene per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilita’. La ratio dell’articolo 2645 ter c.c., e’ limitare la responsabilita’ patrimoniale ex articolo 2740 c.c., a fronte del perseguimento di interessi meritevoli di tutela riferita a persona “con disabilita’”, condizione, questa, che legittima la costituzione del vincolo di destinazione, rendendo intangibile il bene vincolato. La condizione di gravissima disabilita’ del figlio della ricorrente (con “invalidita’ non inferiore all’80%”) e’ circostanza documentata e non contestata, laddove il vincolo e’ stato costituito il 04/10/2016 dopo la tredicesima operazione subita dal figlio e l’accertamento dell’irreversibilita’ della sua condizione. Il soggetto che costituisce il vincolo in favore del disabile non puo’ essere perseguito dai creditori per debiti estranei alla tutela del beneficiario. Ne’ la decisione impugnata puo’ essere legittimata dalla considerazione che l’interesse del beneficiario persona disabile e’ tutelato dalla priorita’ temporale della trascrizione dell’atto di destinazione in suo favore e che non vi e’ lesione dell’interesse del beneficiario da parte del sequestro conservativo: il problema, infatti, non e’ la priorita’ della trascrizione, ma l’impossibilita’ per la curatela (non portatrice di un credito contratto per gli scopi del vincolo) di ottenere la concessione di un sequestro su un bene tutelato ex articolo 2645 ter c.c., bene che, se, come nel caso di specie, il vincolo e’ ritenuto meritevole di tutela, non puo’ costituire oggetto di sequestro; inoltre, il sequestro puo’ pregiudicare, anche in modo irreparabile, gli interessi tutelati dall’ordinamento con la specifica previsione di cui all’articolo 2645 ter c.c., qualora fosse necessario utilizzare il bene o alienarlo proprio per conseguire il denaro necessario alle cure e al mantenimento del beneficiario del vincolo, in ossequio agli scopi del vincolo.
2.3. Il terzo motivo denuncia inosservanza o erronea applicazione dell’articolo 320 c.p.p., e articolo 686 c.p.c., in quanto la concessione del sequestro conservativo deve essere necessariamente propedeutica ad un accertamento giudiziale nelle more del quale il creditore potrebbe perdere la garanzia del proprio credito. L’ordinanza impugnata ritiene che il sequestro conservativo in esame sia posto non gia’ a garanzia dell’esito del giudizio instaurato a seguito di azione revocatoria dell’atto di disposizione del vincolo promossa dal creditore, bensi’ a tutela delle obbligazioni civili derivanti dal reato nell’ambito del procedimento penale sulla base dei presupposti di cui all’articolo 316 c.p.p., sicche’ il sequestro e’ concesso a garanzia della provvisionale di Euro 50 mila immediatamente esecutiva riconosciuta dalla sentenza di primo grado quale risarcimento del danno in favore della parte civile, da liquidarsi, nel suo complesso, in separata sede. Anche sul punto l’ordinanza e’ viziata in quanto la ratio del sequestro conservativo, sia in campo penalistico che in quello civilistico, e’ quella di assicurare al creditore sprovvisto di titolo esecutivo – e quindi non in grado di procedere all’espropriazione – la possibilita’ di espropriare in futuro quei beni del debitore potenzialmente sottraibili, nelle more del giudizio, alla garanzia del proprio creditore, tanto che all’esito del giudizio il sequestro conservativo decade o si converte in pignoramento: erroneamente, pertanto, il Tribunale del riesame ha confermato il sequestro conservativo nonostante l’esecutivita’ della provvisionale in favore della curatela, posto che, come si desume dall’articolo 320 c.p.p., e dall’articolo 686 c.p.c., la conversione del sequestro conservativo in pignoramento opera ipso iure nel momento in cui il sequestrante ottiene sentenza di condanna esecutiva, iniziando in quello stesso istante il processo esecutivo di cui il sequestro stesso, una volta convertitosi in pignoramento, costituisce il primo atto. In virtu’ della provvisoria esecuzione della provvisionale, il sequestro conservativo disposto dalla Corte di appello non ha ragion d’essere e il Tribunale del riesame avrebbe dovuto disporne la cancellazione.
3. Con requisitoria scritta del 25/08/2017, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione dott. F. Baldi ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere accolto, nei termini di seguito indicati.
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