Corte di Cassazione, sezione quinta penale, sentenza 17 gennaio 2018, n. 1930. Il carattere del delitto di atti persecutori, quale reato abituale improprio, a reiterazione necessaria delle condotte, rileva anche ai fini della procedibilita’

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[…]

Osserva il ricorrente che le condotte commesse nelle date del 30.11.2014 e 4.4.2015 erano state oggetto di denuncia personale da parte della persona offesa che aveva presentato querela rispettivamente in data 11.12.2014 e 8.4.2015.
Si evidenzia altresi’ che solo le successive condotte delittuose erano state oggetto di querela in data 5.8.2015 da parte del sostituto processuale del difensore di fiducia presso la questura di Aosta.
Deduce pertanto la difesa l’erroneita’ della decisione impugnata laddove aveva esteso la denunziata inammissibilita’ della querela per la mancata autentica della sottoscrizione della persona offesa da parte del difensore (giacche’ tale autentica era stata effettuata solo dall’avv. (OMISSIS) che era un mero sostituto processuale ai sensi dell’articolo 102 c.p.p. del predetto difensore) anche alle ulteriori condotte antecedenti la predetta querela, condotte per le quali le relative querele presentavano tutti i crismi della ritualita’.
Si evidenzia altresi’ che – sulla scorta di una recente giurisprudenza di questa Corte rivestendo il delitto di atti persecutori natura di reato abituale, la condizione di procedibilita’ determinato dalla presentazione della querela si estenderebbe anche alle condotte successive a quelle gia’ oggetto dell’atto querelatorio.
1.2 Con un secondo motivo si denunzia violazione dell’articolo 102 c.p.p. giacche’ la sostituzione processuale consentirebbe la sostituzione del difensore in tutte le attivita’ processuali, compresa quella di autentica della sottoscrizione della querela.
1.3 Con un terzo motivo si deduce vizio argomentativo sul medesimo punto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso e’ fondato in relazione al primo motivo, il cui accoglimento assorbe invero l’esame delle ulteriori doglianze prospettate dal P.G. ricorrente.

2.1 Deve ritenersi, in termini generali, che il difensore non e’ munito di potere certificatorio generale, e le norme che gli conferiscono il relativo potere hanno carattere eccezionale; ne consegue che l’autentica della firma della parte effettuata da difensore diverso da quello legittimato alla difesa della stessa e’ invalida (Sez. 4, Sentenza n. 15175 del 21/02/2008 Cc. (dep. 10/04/2008) Rv. 239736).
Ne consegue, in omaggio al principio qui riaffermato, che non e’ ammissibile l’autentica di firma da parte del sostituto processuale proprio in ragione della eccezionalita’ della norma sulla autentica di firma che non consente interpretazioni estensive.
Tuttavia, la conclusione cui e’ giunta la Corte territoriale (e secondo la quale tutte le condotte coperte dalla querela del 5.8.2015 dovrebbero ritenersi non procedibili) non e’ condivisibile, atteso che dall’esame del fascicolo processuale (cui anche questa Corte e’ abilitata, trattandosi, quello denunziato, di un vizio di rito che consente al giudice di legittimita’ l’esame del fatto processuale), emerge che le due querele datate 11.12.2014 e 8.4.2015 sono state presentate direttamente dalla querelante e dunque risultano ritualmente depositate.
Peraltro, deve riaffermarsi in questa sede decisoria il principio di diritto secondo cui il carattere del delitto di atti persecutori, quale reato abituale improprio, a reiterazione necessaria delle condotte, rileva anche ai fini della procedibilita’, con la conseguenza che, nell’ipotesi in cui il presupposto della reiterazione venga integrato da condotte poste in essere anche dopo la proposizione della querela, la condizione di procedibilita’ si estende anche a queste ultime, poiche’, unitariamente considerate con le precedenti, integrano l’elemento oggettivo del reato (Sez. 5, Sentenza n. 41431 del 11/07/2016 Ud. (dep. 03/10/2016) Rv. 267868).
Alla luce del principio di diritto ora precisato si impone pertanto l’annullamento della sentenza impugnata affinche’ il giudice di appello riesamini la vicenda processuale anche ai fini dell’accertamento della procedibilita’ dell’azione penale in virtu’ della presentazione delle due querele personalmente da parte della persona offesa dal reato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di Appello di Torino.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52, in quanto imposto dalla legge.
Motivazione semplificata.

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