Corte di Cassazione, sezione quinta penale, sentenza 17 gennaio 2018, n. 1930. Il carattere del delitto di atti persecutori, quale reato abituale improprio, a reiterazione necessaria delle condotte, rileva anche ai fini della procedibilita’

Il carattere del delitto di atti persecutori, quale reato abituale improprio, a reiterazione necessaria delle condotte, rileva anche ai fini della procedibilita’, con la conseguenza che, nell’ipotesi in cui il presupposto della reiterazione venga integrato da condotte poste in essere anche dopo la proposizione della querela, la condizione di procedibilita’ si estende anche a queste ultime, poiche’, unitariamente considerate con le precedenti, integrano l’elemento oggettivo del reato

Sentenza 17 gennaio 2018, n. 1930
Data udienza 21 dicembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUMO Maurizio – Presidente

Dott. SCARLINI Enrico V. S. – Consigliere

Dott. MICHELI Paolo – Consigliere

Dott. RICCARDI Giuseppe – Consigliere

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI TORINO, nel procedimento a carico di:
(OMISSIS) nato il (OMISSIS);
inoltre:
(OMISSIS);
avverso la sentenza del 06/12/2016 della CORTE APPELLO di TORINO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. ROBERTO AMATORE;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. SANTE SPINACI;
Il Proc. Gen. conclude per l’annullamento con rinvio;
Udito il difensore l’avvocato (OMISSIS) del foro di TORINO in difesa della parte civile (OMISSIS) si riporta alle conclusioni che deposita conclusioni unitamente a nota spese.
l’avvocato (OMISSIS) del Foro di Roma in difesa di (OMISSIS) si richiama alle argomentazioni difensive e chiede di verificare le due querele nel fascicolo del dibattimento.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Torino, in riforma della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Aosta in data 26.6.2016 nei confronti del predetto imputato per il reato di cui all’articolo 612 bis c.p., ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’odierno ricorrente per il menzionato reato perche’ l’azione penale non poteva essere iniziata per irritualita’ della querela ed ha ordinato pertanto la immediata liberazione dell’imputato e la revoca delle statuizioni civili.
Avverso la predetta sentenza ricorre il Procuratore generale distrettuale, proponendo tre ordini di doglianze.
1.1 Denunzia il ricorrente, con il primo motivo, violazione di legge e vizio argomentativo in relazione alla dichiarata insussistenza della condizione di procedibilita’.

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