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Evidenzia la parte ricorrente che neanche nella memoria difensiva dell’imputato emergono elementi di valutazione tali da far ritenere che le ricerche, tramite l’accesso al sistema informatico protetto, dei quattro nominativi indicati nel capo di imputazione potessero esser ricondotte ad esigenze investigative collegate alla sua funzione di carabiniere in servizio presso la stazione di (OMISSIS) e non gia’ a necessita’ di ricerca di informazioni collegate alla sua relazione sentimentale con la (OMISSIS).
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso e’ fondato.
2.1 Occorre qui ricordare – per quanto interessa la soluzione delle questioni prospettate nel ricorso introduttivo – l’importante arresto giurisprudenziale rappresentato dalla sentenza resa a Sezioni Unite da questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 41210 del 18/05/2017 Ud. (dep. 08/09/2017) Rv. 271061) che ha affermato il principio secondo cui integra il delitto previsto dall’articolo 615 ter c.p., comma 2, n. 1, la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio che, pur essendo abilitato e pur non violando le prescrizioni formali impartite dal titolare di un sistema informatico o telematico protetto per delimitarne l’accesso, acceda o si mantenga nel sistema per ragioni ontologicamente estranee rispetto a quelle per le quali la facolta’ di accesso gli e’ attribuita (cfr. anche, nello stesso senso Sez. 5, Sentenza n. 33311 del 13/06/2016 Ud. (dep. 29/07/2016) Rv. 267403).
Alla luce delle affermazioni della giurisprudenza di legittimita’ ora ricordate (e di cui, anche nella odierna sede decisoria, questo Collegio intende fornire continuita’ applicativa), la motivazione resa dal giudice impugnato non puo’ considerarsi condivisibile ed adeguata, atteso che non viene neanche indicato, nel tessuto argomentativo della motivazione, da quali atti di indagine emerga la circostanza che le ricerche effettuate dall’indagato, tramite l’accesso al sistema informatico protetto, dei quattro nominativi indicati nel capo di imputazione potessero esser ricondotte ad esigenze investigative collegate alla sua funzione di carabiniere in servizio presso la stazione di Casale di Principe, e non gia’ – come ipotizzato dalla pubblica accusa – a necessita’ di ricerca di informazioni “privatistiche” collegate alla sua relazione sentimentale con la (OMISSIS).
Si impone pertanto l’annullamento della sentenza impugnata per un nuovo esame della vicenda che tenga in considerazione i principi esegetici qui di nuovo riaffermati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame.
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