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Peraltro, in caso di doppia conforme (come deve ritenersi quello all’esame, limitatamente all’affermazione di penale responsabilita’), questa stessa sezione ha costantemente chiarito che il vizio di travisamento della prova puo’ essere dedotto con il ricorso per cassazione quando il giudice d’appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice o quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (cfr. Sez. 4 n. 44765 del 22/10/2013, Rv. 256837; n. 5615 del 13/11/2013 Ud. (dep. 04/02/2014), Rv. 258432; n. 4060 del 12/12/2013 Ud. (dep. 29/01/2014), Rv. 258438).
Macroscopicita’ ed evidenza che, nel caso all’esame, non ricorrono, ma riguarderebbero in ogni caso il significato da attribuirsi ad alcuni elementi probatori, essendo comunque inammissibile il motivo di ricorso che sottopone al giudice di legittimita’ atti processuali per verificare l’adeguatezza dell’apprezzamento probatorio ad essi relativo compiuto dal giudice di merito ed ottenerne una diversa valutazione, perche’ lo stesso costituisce censura non riconducibile alle tipologie di vizi della motivazione tassativamente indicate dalla legge (cfr. Sez. 7 n. 12406 del 19/02/2015, Rv. 262948).
3.2. Sotto altro profilo, peraltro, e sempre in linea generale, deve ribadirsi che il giudice di legittimita’ non puo’ conoscere del contenuto degli atti processuali (ampiamente riportati in ricorso) per verificarne l’adeguatezza dell’apprezzamento probatorio, perche’ cio’, dopo due gradi di merito, e’ estraneo alla sua cognizione: sono pertanto irrilevanti, perche’ non possono essere oggetto di alcuna valutazione, tutte le deduzioni che introducano direttamente nel ricorso parti di contenuto probatorio, tanto piu’ se articolate, in concreto ponendo direttamente la Corte di cassazione in contatto con i temi probatori e il materiale loro pertinente al fine di ottenerne un apprezzamento diverso da quello dei giudici del merito e conforme a quello invece prospettato dalla parte ricorrente (cfr. in motivazione Sez. 7, n. 12406/15 citata).
Non e’ neppure ultroneo ricordare che il contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione e’ indefettibilmente il confronto puntuale, con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso, con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta (cfr., in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013 Ud. (dep. 21/02/2013), Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016 Cc. (dep. 22/02/2017), Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).
Nel caso di specie, tale protocollo non e’ stato osservato, non avendo il ricorrente formulato critiche al ragionamento del giudice, bensi’ offerto una diversa lettura degli elementi probatori acquisiti, dai quali i giudici di merito, conformemente, hanno tratto la deduzione che, con elevato grado di probabilita’ logica, l’episodio epidemico derivasse da una fonte di contagio comune, ascrivibile agli alimenti colposamente somministrati dalla societa’ di catering dell’imputato in occasione del banchetto nuziale del (OMISSIS), avendo pure replicato – quanto alla verifica controfattuale – alle osservazioni difensive, escludendo meccanismi eziologici alternativi, tutti avendo ingerito prodotti ittici (con le caratteristiche riferite) e lamentato disturbi similari in termini temporalmente compatibili con la partecipazione a quel banchetto.
Parimenti, quanto al profilo della colpa, nella sentenza si e’ dato atto che alcuni commensali avevano riferito delle caratteristiche del cibo servito, tutte convergenti nel senso di una sua non corretta conservazione e somministrazione. Sul punto, va peraltro ribadito che, in tema di igiene degli alimenti, con particolare riguardo ai prodotti della pesca, l’esistenza di controlli pubblici, sia pure sistematici, finalizzati a garantire l’igienita’ delle operazioni di cattura e di successiva commercializzazione, non sottrae i commercianti al generale dovere di porre in essere ogni opportuna precauzione idonea ad evitare l’immissione sul mercato di prodotti dannosi o, comunque, non conformi a legge (cfr. sez. 3 n. 2121 del 03/12/2008, Rv. 242274; n. 15185 del 07/02/2003, Rv. 224713).
Cosicche’ il ragionamento operato dalla Corte di merito sul punto deve ritenersi del tutto congruo, avendo richiamato espressamente la regola cautelare generica che impone all’esercente un’attivita’, quale quella svolta dall’imputato, di operare un attento vaglio delle condizioni di conservazione di prodotti ittici freschi, per loro natura soggetti a non infrequente contaminazione batterica.
3. Anche il terzo motivo e’ manifestamente infondato.
Sul punto, sembra sufficiente un richiamo alla giurisprudenza consolidata di questa Corte per affermare anche in questa sede che, allorche’ nella condotta tenuta siano ritenuti sussistenti gli estremi della pericolosita’ per la salute pubblica, e’ esclusa l’applicabilita’ della L. n. 283 del 1962, articoli 5 e 6, restando le relative contravvenzioni assorbite nei delitti previsti dagli articoli 444 e 452 c.p. (cfr. sez. 1 n. 7032 del 28/04/2000, Rv. 216182; sez. 4 n. 44779 del 02/10/2007, Rv. 238661), essendosi peraltro precisato che la pericolosita’ per la salute pubblica va intesa ovviamente non con riferimento all’intera collettivita’, ma in “incertam personam”, con riferimento cioe’ a quanti possano usufruire di quel tipo di bene o servizio (cfr. sez. 4 n. 36345 del 07/06/2005, Rv. 232228).
4. Infine, deve escludersi l’intervenuto effettivo estintivo del reato per decorrenza del termine di prescrizione. Al termine di anni sette e mesi sei computato a norma dell’articolo 157 c.p., infatti, devono aggiungersi i periodi di sospensione della sua decorrenza a norma dell’articolo 161 c.p., comma 2, relativi ai rinvii disposti alle udienze del 16 luglio 2013 (sino al 15/11/2013, a causa dell’astensione dei difensori dalle udienze, proclamata dall’organismo unitario dell’avvocatura) e del 27 ottobre 2014 (sino al 26/01/2015 per legittimo impedimento del difensore, limitato tale ultimo periodo di sospensione a giorni 60, giusto il disposto di cui all’articolo 159 c.p., comma 1, n. 3).
5. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili che si liquidano in complessivi Euro 6.000,00; gli accessori seguono secondo legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonche’ alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili che liquida in complessivi Euro 6.000,00 oltre accessori di legge.
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