Corte di Cassazione, sezione quarta penale, sentenza 19 gennaio 2018, n. 2360. Anche con la sentenza applicativa di pena concordata ex articolo 444 cod. proc. pen. il giudice deve applicare le sanzioni amministrative accessorie che dalle medesime conseguono di diritto.

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La riforma ha ampliato la casistica delle ipotesi alle quali deve essere applicata la misura ablativa della revoca della patente di guida, contemplando tale previsione anche in relazione alle due nuove figure di reato contemplate negli articoli 589 bis e 590 bis cod. pen..

E’ noto che la ratio sottesa a detta legge e’ quella di operare un efficace contrasto al crescente numero di vittime causate da condotte di guida colpose o sotto l’effetto di alcool e di sostanze stupefacenti, al fine di emanare un assetto normativo idoneo a regolamentare specificamente – in maniera indipendente dalle generali figure colpose di omicidio e lesioni – i reati che conseguono alle indicate condotte, caratterizzate dalla violazione della disciplina della circolazione stradale.

La norma riproduce quanto gia’ previsto dal capoverso dell’articolo 589 cod. pen. che puniva l’omicidio colposo “commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale”, inciso che, per evidenti ragioni di coordinamento, e’ stato soppresso dalla riforma (L. n. 41 del 2016, articolo 3, lettera c).

Sul piano dogmatico tale fattispecie ha natura giuridica autonoma (Sez. 4, n. 29721 del 1/3/2017, Rv. 270918). Militano in tal senso la collocazione sistematica che trova spazio in un articolo a se’, inserito subito dopo l’articolo 589 cod. pen., dotato di una rubrica inequivoca, “omicidio stradale”, sia l’intitolazione della stessa L. n. 41 del 2016, relativa all’introduzione dei “reati di omicidio e lesioni personali stradali”. E’ lo stesso legislatore inoltre, nell’articolo 590 quater cod. pen., a riconoscere implicitamente la natura di fattispecie autonoma alla previsione di cui all’articolo 589 bis c.p., comma 1, allorquando definisce “aggravanti” le soie previsioni contemplate nell’articolo 589 bis cod. pen., commi 2 – 6.

Parallelamente la L. n. 41 del 2016, in linea con lo spirito repressivo della riforma, ha previsto, quale sanzione amministrativa accessoria, l’obbligatorieta’ della revoca della patente di guida nel caso di omicidio stradale.

Sul punto e’ stato condivisibilmente affermato (Sez. 4, n. 42346 del 16/05/2017, Rv.270819) che si tratta di una scelta che rientra nei limiti dell’esercizio ragionevole del potere legislativo, non sindacabile sotto il profilo della irragionevolezza, in quanto fondata su differenti natura e finalita’ rispetto alle sanzioni penali. (Sez. 4, n. 42346 del 16/5/2017, Rv. 270819).

La norma e’ rimasta per il resto invariata, continuandosi a prevedere l’applicazione della sospensione della patente di guida nel caso di omicidio colposo.

5. L’attuale formulazione della disposizione lascia effettivamente aperti alcuni punti interrogativi.

5.1. Secondo un’opzione ermeneutica seguita in dottrina, la previsione di una doppia comminatoria per la medesima violazione sarebbe il risultato di un mero difetto di coordinamento legislativo, agevolmente risolvibile in via interpretativa, propendendo per una interpretatio abrogans dell’articolo 222 C.d.S., comma 2, secondo e del terzo periodo, dal momento che gli stessi sembrano riferibili alle medesime ipotesi di reato (introdotte dalla L. 23 marzo 2016, n. 41) sottoposte al regime maggiormente severo del nuovo quarto periodo mediante l’imposizione della misura della revoca.

5.2. Diversamente opinando, si potrebbe ritenere che attualmente la sospensione della patente di guida sia riservata ad ipotesi residuali di omicidio colposo, commesse in violazione delle norme del codice della strada non riconducibili strictu sensu a quelle sulla disciplina della circolazione stradale.

5.3. Il tema non merita tuttavia in questa sede ulteriori approfondimenti posto che, come gia’ sopra sottolineato, al caso in esame deve necessariamente applicarsi la sanzione della revoca della patente di guida, posto che il reato contestato al (OMISSIS) e’ quello di cui all’articolo 589 bis (omicidio stradale) commesso in data (OMISSIS).

6. Al rigetto consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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