Corte di Cassazione, sezione quarta penale, sentenza 11 gennaio 2018, n. 822. In tema di lesioni personali, costituisce “malattia” qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell’organismo, ancorche’ localizzata, destinata a perdurare fino a quando sia in atto il suddetto processo di alterazione

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E’ d’uopo rilevare che, in caso di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, trovando applicazione l’articolo 129 c.p.p., comma 2, anche in sede di legittimita’, la Corte di cassazione puo’ rilevare l’evidenza della prova dell’innocenza del ricorrente. Tuttavia, a questo fine, la esistenza di una delle cause piu’ favorevoli, enunciate nell’articolo 129 c.p.p., comma 2, puo’ essere desunta unicamente dal testo del provvedimento impugnato (cosi’, ex multis Sez. 6, Sentenza n. 48461 del 28/11/2013; Sez. 1, n. 35627 del 18/04/2012, Rv. 253458; Sez. 6, n. 27944 del 12/06/2008, Rv. 240955; Sez. 1, n. 10216 del 05/02/2003, Rv. 223575; Sez. 4, n. 9944 del 27/04/2000, Rv. 217255). Si e’ quindi affermato che la valutazione da esperirsi da parte del giudice, nella ipotesi contemplata dall’articolo 129 c.p.p., comma 2, e’ piu’ vicina al concetto di “constatazione”, che di “apprezzamento”, essendo incompatibile con qualsiasi necessita’ di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, dep. 15/09/2009, Tettamanti, Rv. 244274).
Ebbene, escluso che nella vicenda in esame possa trovare applicazione l’articolo 129 c.p.p., comma 2, stante la mancanza di evidenza della prova della innocenza della imputata, tenuto conto delle due conformi decisioni adottate nei gradi precedenti, e’ preciso dovere di questa Corte, in presenza di una condanna al risarcimento dei danni pronunciata dai giudici di merito, secondo il disposto dell’articolo 578 c.p.p., esaminare il fondamento dell’azione civile e verificare l’esistenza di tutti gli elementi della fattispecie penale, al fine di confermare o meno la condanna al risarcimento.
Alla luce di tale premessa, occorre rilevare come la Corte territoriale ed il giudice di primo grado, nella disamina dei fatti, non abbiano offerto una compiuta risposta in ordine alla precisa diagnosi della malattia sofferta dal minore ed alla sua durata. Pure avendo ricostruito in modo dettagliato lo sviluppo della vicenda ed individuato i diversi errori nei quali era incorsa la imputata durante la terapia praticata, non hanno precisato: il grado di incidenza di tali errori sulla gia’ conclamata patologia sofferta dal piccolo paziente; la precisa diagnosi della malattia insorta nel minore in seguito all’intervento della psicoterapeuta; la prevedibile durata della malattia stessa, in relazione alla contestazione elevata a carico della ricorrente, a cui e’ stato addebitato di avere causato nel minore una lesione gravissima.
Secondo il costante orientamento della Corte (ex multis: Sez. 5, n. 8351 del 25/10/2012 Ud. Rv. 255214; Sez. 5, n. 43763 del 29/09/2010, Rv. 248778), in tema di lesioni personali, costituisce “malattia” qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell’organismo, ancorche’ localizzata, destinata a perdurare fino a quando sia in atto il suddetto processo di alterazione. Essa puo’ riguardare sia la sfera fisica della persona, sia quella psichica. Il concetto di lesione coinvolgente la sfera psichica della persona, ha trovato luogo nella giurisprudenza di legittimita’ con riferimento all’articolo 582 c.p., dove e’ espressamente richiamato il concetto di malattia “nella mente”. Si afferma, secondo la definizione tradizionalmente fornita dalla giurisprudenza della Corte di legittimita’ che la malattia nella mente e’ quella che comporta non soltanto offuscamento o disordine, ma anche indebolimento, eccitamento, depressione o inerzia dell’attivita’ psichica, con effetto permanente o temporaneo (cosi’ Sez. 1, n. 8483 del 04/12/1974, Rv. 130726).
La nozione di lesione gravissima si ricava dall’articolo 583 c.p., dove, in termini definitori, detta lesione e’ collegata alla insorgenza di una malattia certamente o probabilmente insanabile.
Pertanto, la malattia da ritenersi insanabile e’ quella che ha attitudine a non essere reversibile ed a permanere per tutta la vita con una possibilita’ di guarigione molto remota o nulla.
Dalla motivazione della sentenza impugnata non si evince con chiarezza la definizione della patologia da cui e’ risultato affetto il minore in seguito alla terapia praticata dalla (OMISSIS). Invero, la Corte territoriale, nei passaggi sopra richiamati, non definisce la patologia psichica o psichiatrica insorta nel minore e, quanto alla sua durata, si esprime in termini dubitativi, affermando come il comportamento della imputata abbia “compromesso, forse irrimediabilmente, la possibilita’ di regresso e, in ultima istanza, di guarigione” della persona offesa.
Pure dovendosi ritenere dimostrata l’esistenza di evidenti errori nella terapia praticata dalla ricorrente, risultano fondate le censure difensive nella parte in cui si riferiscono alla incertezza con cui risultano trattati in sentenza gli aspetti riguardanti la diagnosi precisa della malattia insorta nella persona offesa e la sua durata.
4. Il richiamo alla Legge Gelli-Bianco operato dalla difesa in sede di conclusione, all’odierna udienza, risulta improprio nel caso in esame.
La L. 8 marzo 2017, n. 24, articolo 6, introducendo l’articolo 590-sexies c.p., ha previsto la non punibilita’ dei fatti di cui agli articoli 589 e 590 c.p., commessi nell’esercizio della professione sanitaria, qualora l’evento si verifichi a causa di imperizia, purche’ siano rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida definite e pubblicate ai sensi della legge o, in mancanza di queste, le buone pratiche assistenziali, sempre che le raccomandazoni previste dalle linee guida risultino adeguate alla specificita’ del caso concreto.
Cio’ posto, occorre rilevare, in primo luogo, come la pronuncia di estinzione del reato per intervenuta prescrizione rappresenti un esito piu’ favorevole rispetto alla causa di non punibilita’ prevista dalla legge richiamata, la quale, infatti, implica una rinuncia alla potesta’ punitiva ma non esclude il reato.
Inoltre, nel caso in esame, come ha evidenziato lo stesso difensore attraverso l’attestazione allegata, proveniente dal Presidente dell’Ordine degli psicologi, non esistono linee guida emanate dall’Ordine riferite alla materia specifica della psicoterapia infantile. Per cui si verte in un ambito che e’ fuori dall’applicazione della norma.
A cio’ deve aggiungersi, infine, che la contestazione non risulta incentrata unicamente sulla ricorrenza del profilo colposo della imperizia, unico profilo investito dalla operativita’ della norma in argomento.
5. Ritenuta ed affermata la infondatezza del ricorso agli effetti penali, la sentenza impugnata deve essere annullata, ai fini civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d’appello: ed invero, nel caso in cui il giudice di appello abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato, senza motivare adeguatamente in ordine alla responsabilita’ dell’imputato ai fini delle statuizioni civili, l’accoglimento sul versante civilistico del ricorso per cassazione, proposto dall’imputato, impone l’annullamento della sentenza con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, a norma dell’articolo 622 c.p.p., (Sez. U, n. 40109 del 18/07/2013, Sciortino, Rv. 256087; Sez. 1, n. 42039 del 14/01/2014, Sinnigliani, Rv. 260508; Sez. 6, n. 5888 del 21/01/2014, Bresciani, Rv. 258999; Sez. 6, n. 44685 del 23/09/2015, N., Rv. 265561). E’ demandato al giudice civile il compimento delle indagini e degli approfondimenti sopra indicati, riguardanti la precisa patologia da cui e’ risultato affetto il minore dopo l’intervento terapeutico effettuato da (OMISSIS) e la durata di tale malattia.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili e rinvia per nuovo esame al giudice civile competente per valore in grado di appello.

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