Corte di Cassazione, sezione quarta penale, sentenza 11 gennaio 2018, n. 822. In tema di lesioni personali, costituisce “malattia” qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell’organismo, ancorche’ localizzata, destinata a perdurare fino a quando sia in atto il suddetto processo di alterazione

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A fondamento della sua decisione, ha rilevato che: in sede di appello, nel caso di presenza della parte civile, sopravvenuta una causa estintiva del reato, il giudice, ai sensi dell’articolo 578 c.p.p., e’ tenuto a valutare il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili; al riguardo, la sentenza di primo grado risultava congruamente motivata ed immune da vizi logici e giuridici, in ordine alla ricostruzione della vicenda ed alla ascrivibilita’ alla imputata delle lesioni contestate.
Quanto alla ricostruzione in fatto, ripercorrendo dettagliatamente la complessa vicenda oggetto del giudizio, la Corte territoriale ha analizzato le testimonianze dei numerosi specialisti che si sono occupati a vario titolo del caso in esame (assistenti sociali e periti nominati in diversi giudizi), evidenziando come tutti costoro, erano addivenuti alla medesima conclusione di ritenere che la imputata avesse, nel suo operato, violato le regole deontologiche ed intrapreso scelte terapeutiche errate, dando per scontato che il minore avesse subito un abuso sessuale ad opera del padre, sebbene altre ipotesi, poste a fondamento del malessere del bambino, emergessero chiaramente dal contesto nel quale lo stesso era vissuto.
Ha poi valutato il contenuto della perizia elaborata dal dott. (OMISSIS), a cui ha riconosciuto, come aveva gia’ fatto il giudice di primo grado, validita’ scientifica, per completezza e accuratezza dell’analisi effettuata sull’evoluzione dello stato di salute psichica di (OMISSIS).
Condividendo la conclusione cui era giunto il perito nominato dal Tribunale e, alla luce di tutte le altre prove raccolte, ha individuato, nella condotta serbata dalla imputata, i profili di responsabilita’ della colpa elevati nella contestazione, ritenendo provato che: la psicoterapeuta era incorsa in errori metodologici gravi, consistiti nel praticare sul minore una terapia inadeguata e dannosa; aveva agito sul piccolo paziente alimentando il conflitto con il padre; non si era attivata per curare la tendenza marcata del bambino a confondere il piano della realta’ con quello della immaginazione e ad abbandonarsi a fantasie distruttive.
Sulla base di tutte le prove raccolte, ha ritenuto che l’agire della ricorrente sulla psiche del bambino, nel momento delicato della crescita e della formazione della personalita’, avesse provocato una ingravescenza delle sue gia’ compromesse condizioni di salute mentale.
Condividendo le conclusioni cui era giunto il perito dott. (OMISSIS), la Corte territoriale si e’ cosi’ espressa: “All’esito della terapia cui e’ stato sottoposto dall’imputata, quando e’ stato visitato dal dott. (OMISSIS) in data 6.8.2002, (OMISSIS) presentava dei sintomi decisamente piu’ gravi. La situazione di disarmonia evolutiva si era tradotta in un disturbo paranoide della personalita’ e in un disturbo emozionale iperansioso (Si veda verbale d’udienza del 16/12/2005 pag. 13). Il minore veniva definito borderline, in grado di distinguere solo parzialmente il mondo interno da quello esterno; affetto da un disturbo emozionale iperansioso e da un disturbo da incubi notturni. La perizia e’ giunta alla conclusione che l’aggravamento dei sintomi cosi’ come descritti, ovvero il consolidarsi in una franca patologia psichiatrica, fosse da attribuire proprio ad un’errata impostazione terapeutica da parte di (OMISSIS). Sotto tale profilo, dunque, per rispondere ad una delle principali censure sollevate nell’atto di appello, si deve certamente concludere che il minore abbia subito delle lesioni, nel senso che, sebbene certamente gia’ oggetto di un disturbo psichiatrico – nel momento in cui e’ stato affidato alle cure dell’imputata – all’esito delle cure da parte di costei, il minore e’ risultato affetto da una patologia psichiatrica dai sintomi ben piu’ severi di quelli riscontrati all’avvio della terapia”. (pag. 12 della sentenza impugnata).
In ordine alla entita’ delle lesioni procurate dalla (OMISSIS), il giudice d’appello ha affermato: “Ricondotto questo principio generale al caso di specie, si deve dire – come del resto aveva fatto in maniera esauriente la sentenza appellata – che la condotta terapeutica adottata dalla dottoressa (OMISSIS) e’ stata condizione necessaria delle lesioni subite da (OMISSIS), tali dovendosi considerare, a tutti gli effetti, i disturbi deliranti paranoidi da cui il minore risultava affetto, senza che il processo abbia consentito di individuare l’interferenza di decorsi alternativi”.
3. L’esame del contenuto del ricorso proposto dalla difesa dell’imputata, alla luce dell’esito del giudizio di appello, impone talune precisazioni di carattere preliminare.

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