Corte di Cassazione, sezione prima penale, sentenza n. 6064 dell’8 febbraio 2018. Il reato di molestia o disturbo alle persone non ha natura di reato necessariamente abituale

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c) Mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità del fatto di
particolare tenuità. L’istruttoria ha fatto emergere tutti i presupposti di cui all’art.
131-bis cod.pen. per le modalità della condotta posta in essere dallo stesso
imputato, l’esiguità del danno o pericolo e la mancanza di abitualità del
comportamento dell’offensore.
d) Determinazione della pena in entità sproporzionata rispetto al fatto contestato e
mancata applicazione dei benefici di legge. La pena doveva essere contenuta anche
per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; anche sul punto vi è
difetto assoluto di motivazione.
e) Mancanza di motivazione in ordine all’entità del risarcimento del danno
riconosciuto in favore della parte civile, liquidato senza esporre i criteri di
commisurazione, mentre non risulta in alcun modo chiarito che tipo di danno
avrebbe sofferto la parte lesa per avere ricevuto tre telefonate dal ricorrente.
f) Mancanza di motivazione in ordine alla condanna alla refusione delle spese in
favore della parte civile. La recente sentenza Cass., sez. V, 27 maggio – 8 luglio
2014, n. 29934, ha stabilito che vi è l’obbligo per il giudice nella determinazione
del compenso a far riferimento, con adeguata e specifica motivazione, ai parametri
previsti dagli artt. 1, 12, 13 e 14 D.M. 20 luglio 2012 n. 140, concernenti l’impegno
profuso nelle diverse fasi processuali, la natura, la complessità e la gravità del
procedimento e delle contestazioni, il pregio dell’opera prestata, il numero e
l’importanza delle questioni trattate, l’eventuale urgenza della prestazione, nonchè i
risultati e i vantaggi conseguiti dal cliente. Una determinazione globale, senza
distinzione tra onorari, competenze e spese, non consente alle parti di verificare il
rispetto dei parametri normativi di riferimento e di controllare l’eventuale onerosità,
necessaria per consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l’accertamento della
conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed ai criteri di
determinazione fissati dalla normativa di riferimento (cfr. Cass., Sez. Un., 30
aprile 1997, Dessimone, n. 6402). Se il giudice non è più vincolato, come per il
passato, ai limiti minimi e massimi fissati, nel determinare ciò che deve essere
rifuso a titolo di compenso per le prestazioni del patrono di parte civile, egli deve
ora comunque fare riferimento ai parametri stabiliti nel D.M. n. 55 del 2014 e
fornire adeguata e specifica motivazione sulla loro utilizzazione.
Considerato in diritto
Il ricorso è solo parzialmente fondato e va accolto nei limiti in seguito
specificati.
1.La questione di incostituzionalità dell’art. 593 cod. proc. pen., comma 3,
viene sollevata dal ricorrente a ragione della previsione della limitazione introdotta
alla esperibilità del mezzo d’impugnazione dell’appello a prescindere dai casi in cui
alla condanna penale segua quella agli effetti civili e segnala come tale restrizione
non sia stata mantenuta anche in riferimento alle sentenze di condanna a pena
pecuniaria emesse dal Giudice di pace, appellabili da parte dell’imputato se contesti
il capo relativo alla condanna anche generica al risarcimento del danno in favore
della parte civile. La differente disciplina dell’appello, ammesso per reati meno gravi
giudicati dal giudice di pace, ed escluso per quelli di competenza del giudice
superiore, sarebbe in contrasto col principio di ragionevolezza e consente al giudice
di precludere all’imputato l’accesso alla garanzia costituzionale del doppio grado di
giurisdizione di merito senza che tale discrezionalità sia sindacabile se non nel
giudizio di cassazione.

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