Corte di Cassazione, sezione prima penale, sentenza 17 gennaio 2018, n. 1904. Non e’ dubitabile che, in linea di principio in merito al legittimo impedimento a comparire del difensore, l’omessa valutazione dell’istanza di rinvio dell’udienza determini il difetto di assistenza dell’imputato

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b) violazione di legge e di norme processuali in relazione agli articoli 484 e 420 quater c.p.p., all’articolo 111 Cost. ed all’articolo 6 CEDU per lesione del diritto di difesa conseguente all’omessa considerazione della richiesta di rinvio del procedimento per legittimo impedimento del difensore; inoltre, nel caso in esame non potrebbe sostenersi che lo stesso avesse avuto l’obbligo di designare un sostituto processuale in quanto, come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione(S.U., n. 41432/2016 del 21/7/2016) in riferimento al giudizio camerale di appello, quando l’impedimento costituito da gravi ragioni di salute sia improvviso ed imprevedibile, il difensore non ha l’onere di nominare un sostituto o di indicare le ragioni dell’omessa nomina;

c) Violazione di legge e di norme processuali in relazione agli articoli 175 e 420 bis c.p.p., articolo 111 Cost. e articolo 6 CEDU. La sentenza di primo grado e’ stata emessa nella contumacia dell’imputato per fatto a lui non imputabile dal momento che le ricerche dell’imputato che avevano preceduto il decreto di irreperibilita’ del 22/12/2011 sono state condotte nei confronti di un soggetto diverso dal ricorrente, ossia tale (OMISSIS), non (OMISSIS), ed in luoghi non indicati con certezza. Inoltre, il ricorrente e’ stato ritrovato solo dopo la redazione dei motivi di appello, cosa che ha impedito di chiederne l’esame, di depositare la lista testi e di contro esaminare la teste (OMISSIS) in base alle sollecitazioni che lo stesso avrebbe potuto offrire. Tanto giustifica la richiesta di restituzione nel termine per esercitare i diritti difensivi e svolgere attivita’ istruttoria.

d) Mancanza, contraddittorieta’ o manifesta illogicita’ della motivazione in relazione al giudizio di responsabilita’: la sentenza impugnata non ha affrontato in modo chiaro e congruo le ragioni della conferma del giudizio di primo grado, poiche’ nulla dice su quanto dedotto nell’appello e sulla verosimile mancata conoscenza da parte del ricorrente dell’utilizzo della procura notarile rilasciata a (OMISSIS) per il ritiro del permesso di soggiorno, accordato al lavoratore straniero indicato nell’imputazione, e della propria carta d’identita’, richiamando l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio dello stesso (OMISSIS), che non si riferisce ai fatti perche’ molto distante temporalmente rispetto ad essi.

e) Vizio di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed al mancato contenimento della pena entro i minimi edittali. La motivazione non e’ reale ed efficace, ma superficiale e generica, perche’ richiama i numerosi precedenti dell’imputato nonostante siano risalenti nel tempo ed essi, come l’incensuratezza, non possono avere rilievo nel giudizio sull’applicazione delle predette attenuanti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ infondato e non merita accoglimento.

1. Per quanto dedotto con l’impugnazione e risultante dagli atti del procedimento, cui questa Corte ha accesso diretto a ragione della natura processuale delle questioni sollevate con i primi due motivi, il difensore dell’imputato, con nota trasmessa a mezzo telefax alla cancelleria della seconda sezione penale della Corte di appello di Milano il 24/10/2016 alle ore 20.56, aveva chiesto il rinvio dell’udienza del giorno successivo 25/10/2016 perche’ impedito dal presenziarvi per ragioni di salute, certificate dal proprio ortopedico di fiducia. All’uopo aveva allegato documentazione attestante la prescrizione di riposo assoluto per dieci giorni, decorrenti dal 24 ottobre stesso. La Corte di appello non aveva esaminato la richiesta, poiche’ il relativo atto era stato reperito nella cancelleria soltanto nel pomeriggio del 25 dopo la conclusione dell’udienza del procedimento di appello, circostanza attestata dal cancelliere e dal Presidente del Collegio, il quale, preso atto dell’assenza del difensore di fiducia, all’udienza per l’assistenza dell’imputato ne aveva designato uno d’ufficio, prontamente reperito ai sensi dell’articolo 97 c.p.p., comma 4.

1.1 Non e’ dubitabile che, in linea di principio in merito al legittimo impedimento a comparire del difensore, l’omessa valutazione dell’istanza di rinvio dell’udienza determini il difetto di assistenza dell’imputato, che ha diritto di essere rappresentato e difeso dal professionista di sua fiducia e da lui scelto, con la conseguente nullita’ assoluta degli atti e della sentenza conclusiva del giudizio ai sensi dell’articolo 178 c.p.p., comma 1, lettera c) e articolo 179 c.p.p., comma 1, (Cass., sez. 6, n. 47213 del18/11/2015, Pagano, rv. 265483).

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