Corte di Cassazione, sezione prima penale, sentenza 16 gennaio 2018, n. 1762. La confessione e’ si’ soggetta come tutte le prove orali alla verifica dell’attendibilita’

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2. Secondo la ricostruzione dei fatti ritenuta accertata dalla Corte distrettuale, conformemente alle conclusioni raggiunte dal Giudice di primo grado, la sera del (OMISSIS) l’imputato, a causa di contrasti con il cittadino bengalese (OMISSIS) dovuti all’attribuzione di un lavoro notturno presso un distributore di benzina, lo aveva colpito ripetutamente con un bastone appuntito al capo e ad altre parti del corpo mettendone in grave pericolo la vita.

La prova della responsabilita’ dello (OMISSIS) veniva ricavata dai giudici di merito dalle dichiarazioni confessorie dello stesso, nonche’ dalle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza installato presso detto distributore.

3. Propone ricorso per cassazione l’imputato, lamentando inosservanza della legge penale (articoli 56 e 575 c.p.) e manifesta illogicita’ della motivazione.

In particolare, si duole dell’assenza di idonee spiegazione in merito alla attendibilita’ probatoria della confessione, fra l’altro non risultando questa confermata neppure dalle registrazioni del servizio di videosorveglianza.

Inoltre, la motivazione della decisione, omettendo di considerare che le lesioni in ragione addominale non avevano interessato gli organi interni della persona offesa, che la prognosi di guarigione dopo il ricovero era stata di trenta giorni, che la stessa persona offesa, una volta convocata con telegramma, non si era presentata e che l’imputato aveva dichiarato di essersi soltanto proposto di pervenire a chiarimenti con l’antagonista, non davano conto delle ragioni per cui erano stati ravvisati gli estremi soggettivi e oggettivi del reato di tentato omicidio richiesti per costante insegnamento della giurisprudenza di legittimita’.

RITENUTO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ inammissibile per manifesta infondatezza.

2. Le censure rivolte alla valutazione delle dichiarazioni dell’imputato, nel riferirsi all’assenza di elementi di conferma, si pongono in chiaro contrasto con l’insegnamento della giurisprudenza di legittimita’, secondo cui la confessione e’ si’ soggetta come tutte le prove orali alla verifica dell’attendibilita’, ma da cio’ non consegue la necessita’ dell’acquisizione di altri elementi quale riscontri “individualizzanti”, non trovando applicazione per le dichiarazioni contra se dell’imputato la particolare disciplina prevista dall’articolo 192 c.p.p., commi 3 e 4, (Sez. 2, n. 10250 del 31/01/2013, Rv. 255537; Sez. 2, n. 21998 del 03/05/2005, Rv. 231923; Sez. 1, n. 4790 del 13/01/1997, Rv. 205577).

La valutazione dell’attendibilita’ delle dichiarazioni dello (OMISSIS) nelle parti ammissive e’ stata con chiarezza motivata, ponendo in evidenza che esse erano state rese gia’ nell’immediatezza del fermo e ribadite nel corso del giudizio, in termini di spontaneita’, oltre che concordanti rispetto alle altre risultanze.

Gli unici profili di contraddittorieta’ rappresentati in seguito dalla Corte distrettuale attengono ad aspetti tuttavia non confliggenti con l’ammissione della materiale consumazione dell’aggressione, ma anzi sono ricollegabili a questa, riguardando il tentativo di ridimensionare le modalita’ e gli intenti della condotta.

Inoltre, i giudici di merito hanno pure dato esplicitamente atto che il sistema di videosorveglianza aveva immortalato l’imputato durante tutte le fasi della condotta criminosa, rimanendo fuori dalle immagini la sola persona offesa nel solo momento in cui la stessa veniva colpita da (OMISSIS) con il bastone.

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