Corte di Cassazione, sezione prima penale, sentenza 15 gennaio 2018, n. 1525. In tema di disciplina dell’immigrazione, il delitto di cui al Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, articolo 12

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Le dichiarazioni degli immigrati clandestini, peraltro, sono state legittimamente impiegate in ragione della scelta del rito (ex multiis, Sez. 5, Sentenza n. 13917 del 16/02/2017, Pernicola, Rv. 269598), non trattandosi di prova illegale.

3.2. E’, del pari, inammissibile la censura, sviluppata da (OMISSIS), relativa all’aggravante di cui al Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 12, comma 3-ter, perche’ generica e perche’ non si confronta con il provvedimento impugnato che da’ atto delle concordati risultanze in proposito emerse sulla base delle dichiarazioni dei trasportati e di quelle del co-imputato, pienamente utilizzabili sia in ragione del rito prescelto, sia della accertata esistenza di riscontri costituiti dal sequestro del denaro e dalle stesse ammissioni del ricorrente (OMISSIS) che riconosce di avere percepito una somma per guidare il veicolo con gli immigrati fino in Italia.

3.3. E’ inammissibile, perche’ mera riproposizione del motivo di appello ampiamente esaminato dal giudice di secondo grado, la censura, sviluppata da (OMISSIS), relativa alla legittimita’ dell’ingresso in Italia dei trasportati.

Il motivo di ricorso non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato che esplicita le logiche argomentazioni offerte a confutazione della tesi difensiva.

In effetti, l’eventuale attivazione da parte dell’immigrato della procedura di cui al Decreto Legislativo n. 25 del 2008, articolo 6, lungi dal costituire titolo per il rilascio del permesso di soggiorno, consente allo stesso di “rimanere nel territorio dello Stato fino alla decisione della Commissione territoriale” (articolo 7, stesso decreto), senza che la condizione di illegittimita’ venga meno.

D’altra parte, tenuto conto che a norma del Decreto Legislativo n. 25 del 2008, articolo 6, la “domanda di protezione internazionale e’ presentata personalmente dal richiedente presso l’ufficio di polizia di frontiera all’atto dell’ingresso nel territorio nazionale”, mentre il controllo di polizia e’ stato effettuato all’interno del territorio nazionale e dopo che i veicoli avevano attraversato altri Stati dell’UE ove avrebbero potuto piu’ agevolmente essere effettuate analoghe domande di protezione -, appare corretta e logica la motivazione del provvedimento impugnato che ha escluso la ricorrenza del caso invocato, trattandosi, piuttosto, di un mero artificio impiegato dagli immigrati per evitare l’espulsione immediata.

Conclusivamente, come correttamente evidenziato dai giudici di merito, la possibilita’ di restare in Italia, eventualmente e temporaneamente concessa al soggetto richiedente asilo, non impinge la condotta di colui che ne ha favorito illegalmente l’ingresso dietro profitto.

3.4. E’ inammissibile la censura, sviluppata da (OMISSIS), relativa all’attenuante di cui al Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 12, comma 3-quinquies, perche’ generica e perche’ non si confronta con il provvedimento impugnato che da’ atto dell’assenza di qualunque contributo conoscitivo offerto da (OMISSIS), al di la’ della confessione che, peraltro, e’ apparsa necessitata.

3.5. All’inammissibilita’ dei ricorsi consegue, ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’, (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende nella misura che si stima equo determinare in Euro 2.000,00.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di (OMISSIS) e rinvia per nuovo giudizio in relazione a tale posizione ad altra Sezione della Corte d’appello di Trieste.

Dichiara inammissibili i ricorsi di (OMISSIS) e (OMISSIS) e condanna detti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di Euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende.

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