Corte di Cassazione, sezione prima penale, sentenza 15 gennaio 2018, n. 1525. In tema di disciplina dell’immigrazione, il delitto di cui al Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, articolo 12

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– la violazione di legge., in relazione al Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 12, comma 3-ter, lettera b), mancando la prova dello scopo di profitto, essendo inutilizzabili le dichiarazioni rese da uno dei trasportati – perche’ indagato per la violazione del Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 10-bis -, prive di rilevanza esterna quelle rese da (OMISSIS) e non significativo il sequestro di denaro.

2.3. Ricorre (OMISSIS), personalmente, lamentando:

– la violazione di legge, in relazione al Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 12, comma 3, lettera d), e il vizio della motivazione con riguardo alla aggravante del concorso di tre o piu’ persone, essendosi esclusa la partecipazione di (OMISSIS) e non essendo emersi elementi in merito alla partecipazione di un tale (OMISSIS);

– la violazione di legge, in relazione al Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 12, comma 3-quinquies, e il vizio della motivazione con riguardo al mancato riconoscimento dell’attenuante per la collaborazione prestata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Osserva il Collegio che il ricorso del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Trieste e’ fondato, mentre quelli di (OMISSIS) e (OMISSIS) sono inammissibili.

2. La sentenza impugnata, nella parte in cui ha escluso la responsabilita’ di (OMISSIS) e’ affetta da un palese vizio motivazionale per contraddittorieta’ e illogicita’.

La giurisprudenza di legittimita’ ha affermato che “in tema di disciplina dell’immigrazione, il delitto di cui al Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, articolo 12, per la sua natura di reato di pericolo, si perfeziona per il solo fatto che l’agente pone in essere, con la sua condotta, una condizione, anche non necessaria, teleologicamente connessa al potenziale ingresso illegale dello straniero nel territorio dello Stato, e indipendentemente dal verificarsi dell’evento” (Sez. 1, Sentenza n. 28819 del 22/05/2014, Pancini, Rv. 259915).

E’ opportuno ricordare che “in tema di immigrazione clandestina, il delitto di cui al Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 12, comma 3, e’ integrato – anche dopo le modifiche introdotte, nel predetto articolo, dalla L. n. 94 del 2009 – non solo dalle condotte specificamente finalizzate a consentire l’arrivo in Italia degli stranieri in posizione irregolare, ma anche da quelle, immediatamente successive, intese a garantire il buon esito dell’operazione, la sottrazione ai controlli della polizia e l’avvio dei clandestini verso la localita’ di destinazione, nonche’, in genere, da tutte quelle attivita’ di fiancheggiamento e di cooperazione collegabili all’ingresso degli stranieri” (Sez. 1, Sentenza n. 37277 del 23/04/2015, Sclafani, Rv. 264564; in precedenza Sez. 1, Sentenza n. 19355 del 20/12/2011 dep. 2012, Moussa, Rv. 252775).

La decisione di primo grado aveva evidenziato, a favore della responsabilita’ di (OMISSIS), numerosi elementi di fatto e logici, tra i quali spiccano, perche’ del tutto pretermessi nella motivazione della Corte di secondo grado, quelli relativi alla costante presenza e partecipazione dell’imputata alle attivita’ delittuose (essendo la medesima coniuge di (OMISSIS), organizzatore del trasporto, che ha individuato (OMISSIS) come principale correo e i veicoli da impiegare, a bordo dei quali faceva salire la moglie (OMISSIS) con un diverso soggetto, poi sostituito da (OMISSIS), veicoli con i quali raggiungevano (OMISSIS) per caricare i clandestini e rimettersi in viaggio verso l’Italia), della piena consapevolezza del piano e dei compiti (la donna aveva assistito fin dall’inizio agli accordi e aveva, poi, appreso in diretta dello sviluppo delle attivita’ perche’ presente ai contatti telefonici intercorsi tra i due conducenti dei veicoli) e della diretta partecipazione, quale unico cittadino comunitario in possesso di abilitazione alla guida, alla concreta individuazione del percorso da seguire (la donna impostava il navigatore da (OMISSIS) all’Italia, cosi’ guidando i veicoli con a bordo i clandestini).

Tali elementi sono stati del tutto trascurati senza che la motivazione fornisca una logica e coerente motivazione.

Gli evidenziati vizi della motivazione, alla luce del chiaro disposto normativo che sanziona tutte le condotte di fiancheggiamento e collaborazione finalizzate al raggiungimento della destinazione finale, impongono l’annullamento con rinvio, essendo stato contraddittoriamente e illogicamente escluso un apporto causale al delitto.

3. I ricorsi di (OMISSIS) e (OMISSIS) sono inammissibili.

Alcuni motivi di ricorso sono comuni e possono essere trattati unitariamente.

3.1. E’ inammissibile, perche’ non proposta nel giudizio di merito, la censura comune a entrambi i ricorsi relativa all’aggravante di cui al Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 12, comma 3, lettera d).

Peraltro, detta doglianza non si confronta con il provvedimento impugnato che da’ atto dell’esistenza di altri correi non identificati, oltre a (OMISSIS) indicato dal ricorrente (OMISSIS), per come accertata sulla base delle dichiarazioni dei trasportati (che hanno riferito di una vasta organizzazione).

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