Corte di Cassazione, sezione prima penale, sentenza 15 gennaio 2018, n. 1524. La mancata comparizione in udienza dell’imputato senza indicare alcun legittimo impedimento e senza che il giudice verifichi i presupposti atti a legittimarne la dichiarazione di contumacia

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2. Dall’esame degli atti processuali – consentito alla Corte allorche’ sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un “error in procedendo” ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera c), (Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304) – emerge che all’udienza preliminare del 9.10.2015 il giudice dichiarava assente l’imputato non comparso, benche’ ritualmente citato; nominava ex articolo 97 c.p.p., comma 4, un sostituto al difensore di fiducia, anch’egli non comparso; accoglieva l’istanza di rinvio per legittimo impedimento di quest’ultimo e rinviava ad altra udienza “senza avvisi”.

3. La difesa fonda il proprio assunto sulla giurisprudenza formatasi sotto la disciplina ormai abrogata in materia di processo in absentia, secondo cui la mancata comparizione in udienza dell’imputato senza indicare alcun legittimo impedimento e senza che il giudice verifichi i presupposti atti a legittimarne la dichiarazione di contumacia – limitandosi ad annotare nel verbale di udienza che l’imputato e’ “libero assente” – costituisce un’anomalia che non consente di ritenere l’imputato rappresentato dal difensore, ex articolo 420 quater c.p.p., comma 2, con la conseguenza che il rinvio dell’udienza, conseguente all’accertato impedimento del difensore, implica necessariamente la nuova citazione non solo di quest’ultimo ma anche dell’imputato assente e che l’omessa rinnovazione dell’avviso a quest’ultimo determina una nullita’ assoluta (Sez. 5, n. 45127 del 28/05/2013 De Vecchi, Rv. 257557; Sez. 4, n. 47791 del 22/11/2011, Cravana, Rv. 252461).

4. L’assunto non puo’ trovare accoglimento.

Occorre premettere che l’udienza preliminare si e’ svolta nel vigore delle nuove norme in tema di assenza dell’imputato dettate dalla L. 28 aprile 2014 n. 67, per cui il gup ha correttamente proceduto in assenza dell’imputato, ritualmente citato e non comparso, ricorrendo ben due dei presupposti alternativamente previsti dall’articolo 420-bis c.p.p., comma 2: l’imputato aveva nominato un difensore di fiducia e presso di questi aveva anche eletto domicilio.

Fuorviato forse da una certa assonanza terminologica, il ricorrente ha erroneamente ritenuto che, nel caso di specie, fossero applicabili i richiamati principi giurisprudenziali riferiti alla particolare ipotesi in cui l’imputato, anziche’ essere dichiarato contumace, veniva ritenuto “libero assente”.

Non considera, pero’, che la accezione conferita dalla L. n. 67 del 2014 all’assenza dell’imputato risponde a requisiti tassativamente indicati dalla norma (articolo 420-bis c.p.p., commi 1 e 2) e deve essere assimilata, relativamente al profilo che qui interessa, a quella del contumace, rappresentato in udienza dal difensore o dal sostituto di quest’ultimo (articolo 420-bis c.p.p., comma 3).

Ne consegue che, come al contumace nel vigore della pregressa disciplina, all’imputato oggi dichiarato assente non e’ dovuto l’avviso del rinvio dell’udienza a data fissa per impedimento del difensore di fiducia; cosi’ come non e’ dovuto alcun avviso a quest’ultimo in presenza di un sostituto, anche se nominato d’ufficio dal giudice (v., con riferimento alla condizione del contumace, Sez. 3, n. 30466 del 13/05/2015, Calvaruso, Rv. 264159, secondo cui il difensore che abbia ottenuto la sospensione o il rinvio della udienza per legittimo impedimento a comparire ha diritto all’avviso della nuova udienza solo nel caso di rinvio “a nuovo ruolo”, poiche’, nel diverso caso di rinvio ad udienza fissa, la lettura dell’ordinanza sostituisce la citazione e gli avvisi sia per l’imputato contumace, che e’ rappresentato dal sostituto del difensore designato in udienza, sia per il difensore impedito, atteso che il sostituto assume per conto del sostituito i doveri derivanti dalla partecipazione all’udienza).

Il Gup del tribunale militare di Roma ha, dunque, correttamente proceduto, ai sensi dell’articolo 420-bis cod. proc. pen., in assenza dell’imputato non comparso e altrettanto, correttamente ha disposto che non venisse dato alcun ulteriore avviso alle parti della data di rinvio per impedimento del difensore.

5. Alla stregua di quanto considerato il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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