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La Corte territoriale, in sintonia col primo Giudice, ritiene sussistente il presupposto legittimante l’acquisizione ex articolo 512 cod. proc. pen. delle denunce-querele presentate da (OMISSIS) e da (OMISSIS), ossia la sopravvenuta impossibilita’ di ripetizione in contraddittorio per fatti o circostanze imprevedibili.
Sempre detta Corte esclude la sussistenza di concreti elementi indizianti a carico dei denuncianti di concorso nei fatti denunciati, ritenendoli piuttosto vittime non al corrente della illiceita’ della condotta. E, quindi, respinge l’ulteriore eccezione dell’inutilizzabilita’ degli atti suddetti per mancata formalizzazione con le garanzie contemplate per le informazioni assunte nei confronti di persona imputata in procedimento connesso o collegato, ai sensi dell’articolo 351 c.p.p., comma 1 bis.
Passando al merito, la sentenza impugnata, in sintonia con la sentenza di primo grado, ha ritenuto comprovata la responsabilita’ penale dell’imputata sulla base oltre che delle suddette denunce, anche della deposizione di (OMISSIS) – che riferiva di un episodio simile di pratica intrapresa per l’ottenimento del permesso di soggiorno, di cui rimaneva vittima dell’imputata, cui versava, al pari dei denuncianti, una somma di denaro – nonche’ della deposizione di un teste della Polizia Locale di Milano, relativa ad accertamenti di polizia giudiziaria di riscontro alla suddetta deposizione, ed infine della denuncia per sostituzione di persona della persona che dalla documentazione predisposta per l’ (OMISSIS) risultava esserne la datrice di lavoro.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, (OMISSIS).
2.1. Con il primo motivo di impugnazione viene lamentata violazione di legge processuale penale. Il difensore ritorna sull’argomento dell’inutilizzabilita’ delle denunce-querele ex articolo 512 cod. proc. pen., censurando le sopra riportate argomentazioni ed in particolare rilevando come, invece, fosse prevedibile la non ripetibilita’ delle dichiarazioni in dibattimento, considerato anche che nelle rispettive denunce l’ (OMISSIS) e l’ (OMISSIS) eleggevano un domicilio presso un connazionale, che, interpellato, riferiva di non conoscerli. Circostanza che senza dubbio doveva indurre gli inquirenti a dare impulso, da subito, al meccanismo dell’incidente probatorio.
2.2. Col secondo motivo di ricorso viene lamentata l’inutilizzabilita’ ex articolo 191 cod. proc. pen. delle dichiarazioni dei denuncianti in quanto non formalizzate ai sensi dell’articolo 351 c.p.p., comma 1 bis. Invero, viene evidenziato come la falsa predisposizione di contratti di lavoro subordinato e delle ricevute fosse finalizzata all’ottenimento di permessi di soggiorno per gli stranieri e come per la stessa i suddetti esborsassero somme di denaro, non potendosi, pertanto, non ritenere a carico dei medesimi elementi indizianti di concorso nei fatti denunciati.
2.3. Col terzo motivo dell’impugnazione viene denunciato vizio di motivazione, rilevando che in relazione alla pratica di sanatoria dell’ (OMISSIS) non era stato svolto alcun accertamento di autenticita’ della documentazione versata agli atti della pubblica amministrazione e non risultava sporta alcuna denuncia del presunto datore di lavoro, essendovi solo le dichiarazioni del denunciante.
Per tali motivi il difensore insiste per la dichiarazione di inutilizzabilita’ delle summenzionate denunzie e per l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ infondato e va, pertanto, rigettato.
1.1. Infondato e’ il primo motivo di impugnazione.
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