Corte di Cassazione, sezione prima penale, sentenza 15 gennaio 2018, n. 1517. Ai fini della lettura di dichiarazioni predibattimentali ai sensi dell’articolo 512 cod. proc. pen.

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La Corte a qua, invero, quanto al profilo dell’irripetibilita’ in dibattimento delle dichiarazioni rese da (OMISSIS) e da (OMISSIS) nelle rispettive querele-denunce e, quindi, dell’applicabilita’ nel caso specifico dell’articolo 512 cod. proc. pen., evidenzia: a) come l’imprevedibilita’ dell’impossibilita’ di ripetizione dell’atto vada valutata con criterio ex ente; b) come nella specie il fatto che entrambi i denuncianti si fossero rivolti ad un difensore di fiducia, al quale avevano rilasciato procura speciale, rendesse del tutto imprevedibile la loro successiva irreperibilita’; e c) come cio’ non potesse desumersi neppure dalla loro condizione di cittadini extracomunitari privi di permesso di soggiorno.

Si tratta di argomentazioni non solo non manifestamente illogiche, ma che fanno corretta applicazione del disposto dell’articolo 512 cod. proc. pen. e dell’interpretazione offertane dalla giurisprudenza di questa Corte. Secondo cui, invero, ai fini della lettura di dichiarazioni predibattimentali ai sensi dell’articolo 512 cod. proc. pen., l’imprevedibilita’ della impossibilita’ di ripetizione dell’atto va valutata con criterio “ex ante”, avuto riguardo non a mere possibilita’ o evenienze astratte ed ipotetiche, ma sulla base di conoscenze concrete, di cui la parte interessata poteva disporre fino alla scadenza del termine entro il quale avrebbe potuto chiedere l’incidente probatorio (Sez. 2, n. 49007 del 16/09/2014 – dep. 25/11/2014, lussi e altri, Rv. 261427). E secondo cui, ancora, la mera condizione di cittadino extracomunitario privo del permesso di soggiorno non e’ sufficiente, di per se’, a rendere prevedibile il suo allontanamento dal territorio nazionale e l’assenza dal dibattimento, sicche’ nei casi di impossibilita’ sopravvenuta di ripetizione puo’ darsi lettura delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria durante le indagini preliminari (Sez. 3, n. 38342 del 25/06/2013 – dep. 18/09/2013, Limani, Rv. 256433: fattispecie in cui e’ stata ritenuta legittima la lettura delle dichiarazioni rese da una donna straniera che risiedeva stabilmente nello Stato, svolgeva attivita’ lavorativa e solo successivamente era stata espulsa).

1.2. Inammissibile e’ il secondo motivo di ricorso. Invero, l’affermazione che i denuncianti fossero concorrenti nei delitti ascritti all’imputata e’ del tutto congetturale, considerato che i suddetti si sono spontaneamente presentati alla P.g. per denunciare il fatto e hanno riferito di essersi rivolti alla donna su consiglio di un loro amico, palesando in tal modo la loro buona fede.

1.3. Inammissibile e’, infine, il terzo motivo di impugnazione, in quanto assolutamente generico a fronte delle argomentazioni della sentenza impugnata, che fanno leva sulle dichiarazioni contenute nella denuncia dell’ (OMISSIS) (il quale riferisce di essersi recato a (OMISSIS) proprio per parlare con colui che veniva indicato come suo datore di lavoro, il quale gli aveva detto di nulla sapere di lui, riservandosi di denunciare la curatrice della pratica), ponendole in collegamento con gli ulteriori elementi emersi.

2. Al rigetto consegue, ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna della (OMISSIS) al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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