Corte di Cassazione, sezione prima penale, sentenza 10 gennaio 2018, n. 585. In riferimento al reato  di cui all’art. 75, co. 2, D.lgs. n. 159 del 2011 (per non avere ottemperato all’obbligo di soggiorno), annullata senza rinvio la sentenza impugnata

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3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha denunciato “vizio di inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e sostanziale (articoli 45 e 51 c.p., articolo 32 Cost., articolo 530 c.p.p., comma 3, articolo 533 c.p.p., comma 1, come novellato dalla L. 20 febbraio 2005, n. 46, articolo 5, articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b)” e ha osservato che la condotta dell’imputata – per le considerazioni gia’ svolte nel primo motivo di ricorso – ben poteva essere ritenuta scriminata dall’avere ella agito nell’esercizio di diritto (anche putativo) e, in particolare, per garantire a se’ stessa e ai suoi due figli ancora infanti il diritto di abitazione quale presupposto indifettibile per assicurare agli stessi il diritto alla salute.
3.3. Con il terzo motivo, il ricorrente ha denunciato “vizio di inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e sostanziale (articolo 42 c.p., comma 2, Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, articolo 75, comma 2; articolo 530 c.p.p., comma 1, articolo 533 c.p.p., comma 1, come novellato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, articolo 5, articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b)”; e ha sostenuto che la Corte di appello ha completamente omesso di considerare l’incidenza e la rilevanza sull’elemento soggettivo del reato delle circostanze addotte e documentate dalla difesa in precedenza citate; che, peraltro, proprio la successiva modifica del luogo di esecuzione dell’obbligo di soggiorno (dal comune di (OMISSIS) a quello di (OMISSIS)) rendeva evidente l’assenza di dolo in capo all’imputata.
3.4. Con il quarto motivo, il ricorrente ha denunciato “vizio di inosservanza ed erronea applicazione della legge penale (articolo 131 bis c.p., articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b)” in quanto la Corte di appello di Cagliari, non valutando le circostanze addotte dalla difesa (la condizione sociale, economica e familiare dell’imputata; le ragioni che l’avevano determinata a trasferirsi permanentemente dal territorio di (OMISSIS) a (OMISSIS); la circostanza che la violazione dell’obbligo di soggiorno era stata accertata dopo solo due giorni dalla data in cui era stato notificato il decreto di applicazione della misura di prevenzione; il fatto che nel successivo mese di agosto il Tribunale di Sassari aveva modificato la localizzazione della dimora dell’imputata nel comune di (OMISSIS) ove di fatto la predetta viveva stabilmente) ha violato i parametri individuati dall’articolo 131 bis c.p..
3.5. Con il quinto motivo, il ricorrente ha denunciato “vizio di carenza, manifesta illogicita’ e contraddittorieta’ della motivazione (articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e)”; e ha sostenuto che per le considerazioni svolte negli altri motivi, la sentenza impugnata risulta, altresi’, affetta da manifesta incongruita’ motivazionale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La sentenza impugnata va annullata senza rinvio perche’ il fatto non costituisce reato, restando assorbite tutte le altre articolate censure proposte nei ricorsi dell’imputata e del Procuratore generale della Repubblica di Cagliari.
E in vero, secondo la ricostruzione dei fatti effettuata dai giudici di merito, l’imputata era stata controllata dai Carabinieri nel Comune di (OMISSIS) in data 24.5.2015, due giorni dopo dalla data in cui le era stato notificato il decreto del Tribunale di Sassari con il quale le era stata applicata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel Comune di (OMISSIS).
Risulta, inoltre, dalla decisione impugnata che l’imputata nell’agosto del 2015 chiese e ottenne dal Tribunale di Sassari la modifica del luogo di esecuzione dell’obbligo di soggiorno.
Ancora, le parti concordano nel riferire che la documentazione prodotta dalla difesa dell’imputata ai giudici di merito era idonea a dimostrare che l’ (OMISSIS) si era permanente trasferita a (OMISSIS) a seguito dello smantellamento del campo nomadi di (OMISSIS), dove soggiornava, andando ad abitare presso i suoceri a (OMISSIS), nonche’ che la stessa, quando le era stato notificato il decreto applicativo della misura di prevenzione, si trovava in stato avanzato di gravidanza e versava in condizioni economiche disagiate che le impedivano di trovare altra dimora in (OMISSIS); e hanno, conseguentemente, evidenziato che tali obiettive circostanze rendevano quanto meno difficoltoso il rientro dell’imputata nel luogo in cui le era stato imposto di soggiornare.
Orbene, ritiene il Collegio che gli evidenziati dati fattuali, incontroversi e obiettivi, incidono sull’elemento soggettivo del reato e legittimano, quanto meno, il dubbio che in capo alla (OMISSIS) sussistesse la cosciente volonta’ di inadempimento dell’obbligo impostole con la misura di prevenzione.
Ai sensi dell’articolo 620 c.p.p., lettera l, si reputa superfluo disporre il rinvio al giudice di merito.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche’ il fatto non costituisce reato.

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