Corte di Cassazione, sezione lavoro, srdinanza 9 gennaio 2018, n. 298. Qualora il giudice del lavoro ritenga che la causa sia di competenza del giudice ordinario

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21. il principio, affermato con riguardo ad un’ipotesi in cui era stata dichiarata l’incompetenza per materia del tribunale ordinario rientrando la controversia tra quelle di cui all’articolo 409 c.p.c., vale a fortiori nell’ipotesi inversa, come quella in esame, atteso il diverso rilievo che la competenza territoriale ha nel rito del lavoro (articolo 413 c.p.c., che indica fori ritenuti “forti”) rispetto al rito ordinario in cui la competenza territoriale e’, salvo i casi di cui all’articolo 28 c.p.c., derogabile;
22. in conclusione, puo’ affermarsi il seguente principio: qualora il tribunale adito in funzione di giudice del lavoro ritenga che la causa non rientri tra quelle di cui all’articolo 409 c.p.c., bensi’ sia di competenza del giudice ordinario, non puo’ d’ufficio rilevare la sua incompetenza per territorio semplice, trovando applicazione l’articolo 38 c.p.c., comma 1, il quale richiede che l’incompetenza per territorio sia eccepita, a pena di decadenza, dalla parte nella comparsa di risposta o nella memoria difensiva tempestivamente depositata e debba contenere l’indicazione del giudice che la parte ritiene competente;
23. l’ordinanza del tribunale nella parte in cui ha declinato la sua competenza in favore del tribunale di Brescia deve pertanto essere annullata, dovendosi tener ferma la competenza per territoriouit tribunale di Genova;
24. rimane cosi’ assorbito l’esame dell’ulteriore questione posta dai ricorrenti e riguardante l’esistenza di un vincolo di connessione tra le due cause, tale da giustificare l’attrazione della controversia nell’ambito della competenza del giudice del lavoro, ai sensi dell’articolo 40 c.p.c., comma 3;
25. in realta’, per effetto dell’annullamento dell’ordinanza del tribunale genovese in parte qua e della dichiarazione qui disposta della competenza dello stesso tribunale anche in ordine alla domanda proposta dai ricorrenti iure proprio, deve escludersi in radice l’applicabilita’ dell’articolo 40 c.p.c.: anche qui, deve prestarsi adesione ai principi espressi da questa Corte secondo cui nel caso di pendenza di cause connesse davanti a giudici diversi del medesimo Tribunale non puo’ trovare applicazione l’articolo 40 c.p.c. ma e’ necessario dare attuazione al procedimento previsto nell’articolo 274 c.p.c.. Ne consegue che, qualora uno dei due giudici si spogli della cognizione della propria causa disponendone la riassunzione ai sensi dell’articolo 40 c.p.c., davanti all’altro giudice, il regolamento di competenza proposto dalla parte per censurare il provvedimento di riassunzione e’ inammissibile, trattandosi di uno strumento applicabile esclusivamente quando si discuta dell’attribuzione della causa ad uno o ad un altro ufficio giudiziario, non invece dell’assegnazione della causa all’uno o all’altro giudice all’interno del medesimo ufficio (Cass. ord. 25/11/2010, n. 23978);
26. la determinazione delle spese del presente regolamento sono rimesse all’esito del giudizio di merito;
P.Q.M.
accoglie il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Genova. Spese al definitivo.

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