Corte di Cassazione, sezione lavoro, srdinanza 9 gennaio 2018, n. 298. Qualora il giudice del lavoro ritenga che la causa sia di competenza del giudice ordinario

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14. deve aggiungersi che l’articolo 427 c.p.c., – di cui deve sottolinearsi l’attuale diversa portata normativa rispetto all’epoca in cui la competenza in primo grado nelle cause di lavoro apparteneva al pretore e sussisteva tra pretore e tribunale il criterio di riparto fondato sul valore della causa -i disciplina il caso in cui il giudice sia (o si ritenga) incompetente per valore o per territorio, ma in tal caso solo se trattasi di territorio inderogabile, non rinvenendosi nel sistema alcuna norma che espressamente attribuisca al giudice del lavoro, a differenza del giudice ordinario che tale potere certamente non ha, di declinare la sua competenza per territorio (semplice) in assenza di una specifica eccezione di parte, essendo tale competenza per definizione nella disponibilita’ delle parti;
15. ne’ vale osservare che nelle controversie di lavoro l’incompetenza territoriale e’ sempre inderogabile (Cass. 16/04/1991, n. 4078; Cass. ord. 19/01/2017, n. 1381), perche’ qui la declinatoria di cui si discute ha riguardato la causa da promuoversi secondo la stessa indicazione del giudice remittente con il rito ordinario, sicche’ i criteri di competenza da esaminare e applicare sono non gia’ quelli di cui all’art 413 c.p.c., – cui sembra riferirsi il tribunale nella parte in cui ha individuato quale giudice competente quello del foro generale del convenuto in applicazione del penultimo comma della norma citata, senza considerare altri fori (in tal senso, v. Cass. ord. 9/2/2009, n. 3117) – bensi’ quelli di cui agli articoli 18 e 19, concorrenti con i fori facoltativi previsti dall’articolo 20 c.p.c.;
16. ma, a giudizio del collegio, tale valutazione, riguardando, come gia’ detto, un’ipotesi di incompetenza territoriale derogabile, suppone un’eccezione di parte che nella specie non e’ stata sollevata, con la conseguenza che erroneamente il giudice ha sottratto alla cognizione del tribunale adito la causa in esame;
17. ne’ pare fondato il rilievo di parte resistente, pure suggestivo, secondo cui, essendo stata la causa introdotta con il rito del lavoro, l’unica eccezione sollevabile al momento della sua costituzione era quella dell’ incompetenza per materia e solo successivamente, allorche’ tale incompetenza fosse stata affermata dal giudice del lavoro, avrebbe potuto essere posta una questione di competenza territoriale dinanzi al giudice ad quern.
18. l’affermazione non e’ condivisibile -ed essa collide con i principi gia’ espressi da questa Corte secondo cui le modalita’ di rilievo dell’eccezione delle incompetenza per territorio derogabile non soffre eccezioni nelle controversie di lavoro, stante il carattere generale della norma di cui all’articolo 38 c.p.c. – sia nella sua formulazione originaria che in quella novellata -, con la conseguenza che l’incompetenza deve comunque essere eccepita in memoria difensiva ex articolo 416 c.p.c., ovvero in comparsa di risposta (Cass. sez. Un., 12/11/1999, n. 764; Cass. 16/4/1991, 4077; Cass. 29/11/1984, n. 6260);
19. come e’ stato osservato dalle Sezioni Unite, tale opzione e’ una soluzione piu’ aderente al dato normativo e consente una visione unitaria del fenomeno, non potendosi condividere la tesi eccessivamente formalistica, ed – in funzione del rito adottato, che finisce per perdere di vista quello che e’ lo scopo del legislatore: evitare che le questioni di incompetenza intralcino oltre ogni ragionevole limite la decisione nel merito;
20. si e’ cosi’ affermato che, in tema di eccezione di incompetenza per territorio ex articolo 428 c.p.c., la giurisprudenza di questa Corte e’ costante nell’affermazione del principio secondo cui l’eccezione di parte convenuta, idonea ad impedire che la causa rimanga radicata presso il giudice adito secondo il criterio del foro non contestato, deve essere valutata non solo nella sua tempestivita’, ma anche sotto l’aspetto della completezza, dovendo la contestazione riguardare tutti i fori speciali, alternativamente previsti dall’articolo 413 c.p.c. (ex plurimis, fra le piu’ recenti: Cass. 11 giugno 1996 n. 5368; Cass. 14 giugno 1996 n. 5452; Cass. 28 agosto 1996, n. 7903), rimanendo assolutamente precluso, tanto nel giudizio di primo grado, quanto in sede di impugnazione, il rilievo dell’eventuale (originario) difetto di competenza (Cass. 6 agosto 1996 n. 7180);

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