Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 30 gennaio 2018, n. 2282. La retrocessione del contributo integrativo

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Cosi’ ricostruito il combinato disposto della L. n. 335 del 1995, articolo 2, comma 26, e del Decreto Legge n. 98 del 2011, articolo 18, comma 12, giova ricordare, con riguardo al caso di specie, che l’iscrizione all’INARCASSA e’ preclusa agli ingegneri e agli architetti che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro, subordinato o comunque di altra attivita’ esercitata (L. n. 1046 del 1971, articolo 2 la cui disposizione e’ stata reiterata dalla L. n. 6 del 1981, articolo 21, comma 5, e, da ultimo, dall’articolo 7, comma 5, dello Statuto INARCASSA, approvato giusta le disposizioni del Decreto Legislativo n. 509 del 1994). Costoro, conseguentemente, non sono tenuti al versamento del contributo soggettivo, bensi’ unicamente al versamento del contributo integrativo, dovuto da tutti gli iscritti agli albi di ingegnere e architetto, indipendentemente dall’iscrizione all’INARCASSA, nella forma di una maggiorazione percentuale che dev’essere applicata dal professionista su tutti i compensi rientranti nel volume di affari e versata alla Cassa indipendentemente dall’effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore, salva ripetizione nei confronti di quest’ultimo (L. n. 6 del 1981, articolo 10 riprodotto negli stessi termini dall’articolo 5 del Regolamento di previdenza INARCASSA).
Ora, non e’ revocabile in dubbio che il versamento di tale contributo, in difetto di iscrizione all’INARCASSA, non possa mettere capo alla costituzione di alcuna posizione previdenziale a beneficio del professionista che e’ tenuto a corrisponderlo: la cassa di previdenza eroga le prestazioni previdenziali esclusivamente agli iscritti (articolo 3, Statuto INARCASSA) e chi e’ iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria non puo’ esserlo (cfr. da ult. Cass. n. 23687 del 2015). Ma se cosi’ e’, e’ inevitabile concludere che il suo versamento non puo’ esonerare il professionista dall’iscrizione alla gestione separata INPS: la regola generale conseguente all’istituzione di quest’ultima e’ che all’espletamento di una duplice attivita’ lavorativa, quando per entrambe e’ prevista una tutela assicurativa, deve corrispondere una duplicita’ dí iscrizione alle diverse gestioni (cosi’ ancora Cass. S.U. n. 3240 del 2010, cit.). Ne’ cio’ comporta alcuna duplicazione di contribuzione a carico del professionista, giacche’ il contributo integrativo, la cui istituzione si giustifica esclusivamente in relazione alla necessita’ dell’INARCASSA di disporre di un’ulteriore fonte di entrate con cui sopperire alle prestazioni cui e’ tenuta, e’ ripetibile nei confronti del beneficiario della prestazione professionale e dunque e’ in realta’ posto a carico di terzi estranei alla categoria professionale cui appartiene il professionista e di cui l’INARCASSA e’ ente esponenziale (v. in tal senso Corte cost. n. 132 del 1984).
Contrari argomenti non possono desumersi dalla circostanza che il Regolamento di previdenza dell’INARCASSA abbia recentemente previsto che la “quota della contribuzione integrativa versata, secondo le modalita’ di computo previste nel comma 5 presente articolo”, venga computata nell’ambito del “montante contributivo individuale”: fermo restando che tale disposizione opera a decorrere dal 1.1.2013 (articolo 26.5, Regolamento cit.), e’ decisivo rilevare, ancora una volta, che codesta retrocessione del contributo integrativo presuppone che il professionista sia iscritto all’INARCASSA e abbia dunque titolo per beneficiare delle sue prestazioni, cio’ che gli ingegneri e gli architetti che sono iscritti ad altra gestione previdenziale non possono fare.
Ne’ puo’ sostenersi che, avendo la disposizione interpretativa del Decreto Legge n. 98 del 2011, articolo 18, comma 12, fatto genericamente riferimento ad un “versamento contributivo”, non sarebbe consentito all’interprete distinguere tra contributo soggettivo e contributo integrativo: come anzidetto, il significato della disposizione interpretativa va ricavato per il tramite della sua congiunzione con la disposizione interpretata, ossia la L. n. 335 del 1995, articolo 2, comma 26, ed e’ la ratio di quest’ultima ad imporre che l’unico versamento contributivo rilevante ai fini dell’esclusione dell’obbligo di iscrizione alla gestione separata sia quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata posizione previdenziale. Per tacere del fatto che il canone ermeneutico secondo cui l’interprete dovrebbe astenersi dall’introdurre differenziazioni tra situazioni omologhe li’ dove il legislatore non ne ha previste, traendo in specie la sua capacita’ di persuasione retorica dalla somiglianza o analogia che presuppone tra contributo soggettivo e contributo integrativo, al fine di disciplinarli egualmente, e’ frutto di un’interpretazione tutt’altro che “letterale” del dato normativo, non essendo certamente rinvenibili nel Decreto Legge n. 98 del 2011, articolo 18, comma 12, cit., le ragioni della somiglianza o analogia che si vorrebbe presupporre. Pertanto, in accoglimento del ricorso principale, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, davanti alla quale potranno e dovranno riproporsi anche le questioni oggetto delle censure del ricorso incidentale condizionato e concernenti l’eccezione di prescrizione dei contributi oggetto del giudizio e la debenza e misura delle sanzioni: esse vanno infatti ritenute inammissibili in questa sede in ragione del principio secondo cui e’ carente d’interesse il ricorso incidentale, sia pure condizionato, con il quale la parte vittoriosa in sede di merito riproponga questioni su cui i giudici di appello non si sono pronunciati, in quanto tali questioni, nel caso di cassazione della sentenza, rimangono impregiudicate e possono essere dedotte davanti al giudice di rinvio (cfr. da ult. Cass. nn. 4472 e 13463 del 2016).
Il giudice designato provvedera’ anche sulle spese del giudizio di cassazione. Tenuto conto dell’accoglimento del ricorso principale e della declaratoria d’inammissibilita’ del ricorso incidentale, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, che provvedera’ anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis

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